CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 21/06/2023, n. 26842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26842 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2022 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Battista Salvietti;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26842 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pistoia ha affermato la penale responsabilità di AI SA per il reato di lesione personale e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- che la persona offesa, tramite il suo procuratore speciale, avv. Elena Baldi, in data 20 marzo 2023 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputato, tramite il suo procuratore speciale Giovanni Battista Salvietti, ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto all'imputato si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
- che ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese processuali devono essere poste a carico del querelato;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Battista Salvietti;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26842 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pistoia ha affermato la penale responsabilità di AI SA per il reato di lesione personale e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- che la persona offesa, tramite il suo procuratore speciale, avv. Elena Baldi, in data 20 marzo 2023 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputato, tramite il suo procuratore speciale Giovanni Battista Salvietti, ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto all'imputato si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
- che ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese processuali devono essere poste a carico del querelato;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/05/2023.