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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3875/2022 depositato il 11/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Siracusa - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005305219 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.11.2019 sia alla OS SI PA sia all'Agenzia delle Entrate di Siracusa,
Resistente_1 impugnava la cartella in atti (notifi-cata il 24.9.2919) della OS SI PA per il pagamento di complessivi € 5. 412,99 per :
1) tassa 2014 relativa al veicolo tg. Targa_1;
2) tassa 2014 relativa al veicolo tg. Targa_2;
3) imu 2012 del Comune di Siracusa;
e deduceva :
a) per la pretesa sub 1) era maturata la prescrizione triennale, non essendo per-venuto alcun atto prodromico/ interruttivo;
b) la pretesa sub 2) era infondata, per l'assoluta non-appartenenza del veicolo indicato;
c) per la pretesa sub 3) era maturata la prescrizione quinquennale.
La OS SI PA si costituiva e eccepiva la propria carenza di legittimazione.
L'A.F. si costituiva e resisteva, in particolare obbiettando che :
d) il P.V. nr 14000233 (superbollo) inerente l'autoveicolo tg. Targa_1 era stato notificato il 17.7.2017 con racc.ta n. ADERUPR2014000017966 datata 7.7.2017;
e) il P.V. nr 14000250 (superbollo) inerente l'autoveicolo tg. Targa_2 era stato notificato l'11.12.2017.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è parzialmente fondato.
§.1
In via preliminare occorre soffermarsi sull'art. 76 d.l. 25.5.2021 n. 73, conv. legge 23.7.2021 n. 106 - Subentro
dell'Agenzia delle Entrate - riscossione alla Società OS SI PA, per effetto del quale la
OS SI PA è stata sciolta il 30 settembre u.s. e dall'1.10.2021 nei suoi rapporti attivi e passivi nonché processuali è subentrata a titolo universale l'Agenzia delle Entrate-OS.
Ad avviso del Collegio per la natura di questo passaggio ex lege e per la mancanza di disposizioni transitorie non può procedersi all'interruzione del giudizio, che fra l'altro inciderebbe sugli interessi implicati : la tutela patrimoniale del contribuente, e la tutela delle entrate pubbliche per l'agente della riscossione, con violazione dell'art. 111 Cost.
Nei medesimi termini ha statuito Cass. S.U.
8.6.2021 n. 15911 relativa all'analoga vicenda Equitalia PA/
Agenzia delle Entrate-OS: in tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-OS alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all' attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d' interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.
In secondo luogo si deve rilevare la confusione babelica del fascicolo dell'A.F. per la produzione delle controdeduzioni nel proc. n. 789/2020 - Sez. 5' promosso da Nominativo_1 nonché del provvedimento di sgravio.
§.2
Nel merito :
a.1) Il motivo va rigettato giusta la produzione documentale sub d) dell'A.F., che il ricorrente non ha contestato.
b.1) Il motivo va accolto, non avendo l'A.F. replicato.
Per completezza si aggiunge che non è stata provata la notifica 11.12.2017.
c.1) Il motivo va accolto per la mancata prova della notifica degli avvisi indicati in cartella.
E' pretestuosa l'obiezione della OS SI PA sul difetto di legittimazione, atteso il consolidato orientamento della Suprema Corte, che il Collegio ha ripetu-tamente quanto inutilmente comprovato con puntuali arresti che a questo punto si omettono.
Ovvia la compensazione delle spese processuali.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 11 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione degli atti di causa;
Errata motivazione. Di contro, la sentenza in esame presta il fianco a censura nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'onere della prova non sia stato assolto in relazione al secondo Processo Verbale di contestazione dell'addebito n. 14000250 riferito all'autovettura targata Targa_2. Già nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio in epigrafe aveva eccepito che l'atto presupposto sopracitato era stato “regolarmente notificato il 11/12/2017”. La Difesa Erariale si era premurata di produrre in allegato copia del Processo Verbale di contestazione dell'addebito e della relata di notifica oltre la documentazione inerente l'intestazione dell'auto al sig. Resistente_1. Nel merito della pretesa impositiva è sufficiente evidenziare che si tratta di una tassa per l'autovettura targata Targa_2, relativa all'anno 2014, di proprietà, ratione temporis, del Contribuente in epigrafe. Inoltre, il suddetto veicolo, Prod._1 quattro porte 4 2 VB, risulta inizialmente targato Targa_2, in possesso del ricorrente a seguito di contratto di leasing, datato 14.10.2004. Successivamente, il medesimo veicolo è stato ritargato con targa Targa_3, e risulta acquistato da Resistente_1 , nato a [...] il [...], con atto del 04/03/2008. L'avviso di accertamento n. 14000250 è stato notificato in data 11 dicembre 2017. Nessuna decadenza dalla potestà impositiva né prescrizione è pertanto maturata, trattandosi di tassa auto dovuta per l'anno 2014, accertata entro il 31 dicembre 2017 cioè entro il termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in
Legge n. 53/1983.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 91/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 07 Gennaio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – OS che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, con la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del giudizio.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della SI, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello è ammissibile, poiché: è stato proposto nel termine di legge di cui all'art.51 D. Lgs. n.546/1992; è diretto specificamente ad impugnare il capo della sentenza relativo alla ritenuta mancata prova della notifica del processo verbale di contestazione dell'addebito n.14000250, riferito al veicolo targa Targa_2; introduce censure riconducibili ai motivi di cui all'art.53, comma 2, D. Lgs. n.546/1992 (erronea valutazione degli atti e vizi motivazionali). L'oggetto del presente giudizio di appello è, pertanto, ristretto alla verifica della legittimità della pretesa impositiva limitatamente alla tassa automobilistica 2014 relativa al veicolo targa Targa_2, e, segnatamente, alla sussistenza della prova della notifica del processo verbale presupposto n.14000250.
Resta definitivamente coperto da giudicato interno il capo di sentenza che ha rigettato le doglianze del contribuente in ordine alla tassa automobilistica relativa al veicolo targa Targa_1, non essendo stato oggetto di specifico gravame.
L'Agenzia delle Entrate ha riprodotto in grado di appello: copia del processo verbale di contestazione dell'addebito n.14000250 per tassa automobilistica 2014; la relativa relata di notifica del 11 dicembre 2017; la documentazione ACI attestante la riconducibilità del veicolo al contribuente. Tale produzione documentale
è ammissibile. L'art.58, comma 2, D. Lgs. n.546/1992 dispone, infatti, che nel giudizio di appello «le parti possono produrre nuovi documenti». L'interpretazione consolidata di tale disposizione – anche in raffronto con il più restrittivo regime dell'art.345 c. p. c. – è nel senso che nel processo tributario di appello: è consentita la produzione di documenti nuovi, anche preesistenti al giudizio di primo grado;
non è richiesta la prova della non imputabilità del mancato deposito in prime cure;
la produzione è inammissibile solo ove si traduca nell'introduzione di una nuova eccezione in senso stretto, preclusa dall'art.57 D. Lgs. n.546/1992, e dunque in un ampliamento della materia del contendere. Nel caso di specie: la documentazione prodotta in appello integra mere difese documentali a sostegno di una pretesa già dedotta e già oggetto di contraddittorio in primo grado;
non introduce nuovi fatti costitutivi del rapporto tributario, né nuove eccezioni in senso stretto;
è, pertanto, pienamente conforme al perimetro dell'art.58 D. Lgs. n.546/1992. Per di più, l'Ufficio ha dedotto di avere già allegato tale documentazione nel fascicolo di primo grado, e che la mancata rinvenibilità degli atti da parte del giudice di prime cure sarebbe riconducibile a disfunzioni nella conservazione del fascicolo.
Pur non essendo necessario, ai fini dell'ammissibilità in appello, accertare la reale causa della omissione documentale in primo grado, deve comunque osservarsi che l'ordinamento processuale tributario non consente che eventuali carenze nella gestione del fascicolo processuale si traducano automaticamente nella caducazione di una pretesa impositiva di per sé legittima, ove detta legittimità risulti documentalmente dimostrata in secondo grado. Ne consegue che i documenti prodotti dall'Ufficio in appello devono essere acquisiti al processo e valutati ai fini della decisione.
Sulla prova della notifica del processo verbale n.14000250, dalla relata di notifica agli atti emerge che: l'atto
è stato notificato in data 11 dicembre 2017 al sig. Resistente_1, all'indirizzo risultante anagraficamente;
la notifica è stata effettuata secondo le forme di legge (modalità che andranno specificate in base al contenuto della relata: a mani proprie, a mezzo posta, ex L. n.890/1982, ovvero secondo altre modalità rituali); non risultano vizi formali tali da inficiare la validità della notificazione. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: la relata di notifica redatta dall'ufficiale notificatore o dal soggetto legittimato costituisce atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni in essa riportate in ordine alle attività compiute;
grava sul contribuente, che contesti la regolarità della notifica, l'onere di allegare e dimostrare specifici vizi idonei a superare tale fede privilegiata. Nel caso in esame, il contribuente si è limitato a dedurre in modo generico la mancata notifica dell'atto prodromico, senza fornire elementi concreti idonei a infirmare la riscontrata regolarità della notificazione. Nessuna specifica contestazione, d'altronde, risulta indirizzata dal contribuente alla relata di notifica del processo verbale n.14000250 prodotta dall'Ufficio. Deve, pertanto, ritenersi che: il processo verbale di contestazione dell'addebito n.14000250 sia stato regolarmente notificato in data 11 dicembre 2017; l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui non sarebbe stata provata la notifica, è frutto di un errore di valutazione della documentazione di causa, ora pienamente emendabile in appello alla luce dei documenti ritualmente acquisiti. Ne deriva la fondatezza della censura dell'Ufficio sul punto.
Sulla decadenza e sulla prescrizione del credito per tassa automobilistica 2014 Accertata la regolarità della notifica del processo verbale, occorre verificare il rispetto dei termini di esercizio della potestà impositiva.
Ai sensi dell'art.5 del D. L. n9.53/1982, conv. in L. n.53/1983: l'ente impositore deve procedere all'accertamento e notificazione dell'avviso (o atto equiparabile) entro il termine triennale decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica. Nella fattispecie: la tassa automobilistica è dovuta per l'anno d'imposta 2014; il termine triennale per l'emissione e la notifica del processo verbale decorre, dunque, dal 1° gennaio 2015 e scade il
31 dicembre 2017; il processo verbale n.14000250 risulta notificato in data 11 dicembre 2017, dunque entro il termine decadenziale. Non vi è, pertanto, alcuna decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio della potestà impositiva. Quanto alla prescrizione del credito, tenuto conto: della tempestiva emissione e notifica dell'atto prodromico;
dell'emissione della cartella di pagamento e della sua notifica al contribuente in data
24 settembre 2019; della proposizione del ricorso da parte del contribuente in data 18 novembre 2019,con effetto interruttivo dei termini prescrizionali, non risulta maturata alcuna prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2014 inerente il veicolo targa Targa_2 Le doglianze del contribuente in ordine a decadenza o prescrizione vanno, pertanto, disattese.
Sulla legittimità della cartella di pagamento e sulla motivazione, la cartella di pagamento impugnata trae fondamento: dal processo verbale n.14000233 per il veicolo targa Targa_1; dal processo verbale n.14000250 per il veicolo targa Targa_2 Per quanto concerne il secondo atto, una volta accertata: la regolare notifica del processo verbale entro il termine decadenziale;
la riconducibilità del veicolo al contribuente, come da risultanze del sistema ACI;
l'assenza di specifiche contestazioni sulla determinazione dell'imposta e degli accessori, non emergono vizi tali da inficiare la validità della cartella di pagamento.
Quanto al lamentato difetto di motivazione della cartella, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: la cartella di pagamento, quando si fonda su un atto impositivo prodromico ritualmente notificato e conosciuto dal contribuente, può legittimamente far rinvio, anche per relationem, al medesimo atto presupposto;
la motivazione deve porre il contribuente in condizione di individuare agevolmente il titolo della pretesa e di verificare la correttezza del quantum richiesto. Nel caso di specie, la cartella: richiama gli estremi degli atti presupposti;
indica gli importi richiesti per ciascun periodo e veicolo;
consente al contribuente di identificare senza incertezze la pretesa tributaria. Alla luce di tali considerazioni, le censure di carenza motivazionale risultano infondate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della SI, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per il primo grado ed euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per il secondo grado ed in favore dell'Agenzia delle
Entrate - OS, che liquida in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per il primo grado ed euro 233,00
(duecentotrentatre/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti .
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della SI il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3875/2022 depositato il 11/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Siracusa - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005305219 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.11.2019 sia alla OS SI PA sia all'Agenzia delle Entrate di Siracusa,
Resistente_1 impugnava la cartella in atti (notifi-cata il 24.9.2919) della OS SI PA per il pagamento di complessivi € 5. 412,99 per :
1) tassa 2014 relativa al veicolo tg. Targa_1;
2) tassa 2014 relativa al veicolo tg. Targa_2;
3) imu 2012 del Comune di Siracusa;
e deduceva :
a) per la pretesa sub 1) era maturata la prescrizione triennale, non essendo per-venuto alcun atto prodromico/ interruttivo;
b) la pretesa sub 2) era infondata, per l'assoluta non-appartenenza del veicolo indicato;
c) per la pretesa sub 3) era maturata la prescrizione quinquennale.
La OS SI PA si costituiva e eccepiva la propria carenza di legittimazione.
L'A.F. si costituiva e resisteva, in particolare obbiettando che :
d) il P.V. nr 14000233 (superbollo) inerente l'autoveicolo tg. Targa_1 era stato notificato il 17.7.2017 con racc.ta n. ADERUPR2014000017966 datata 7.7.2017;
e) il P.V. nr 14000250 (superbollo) inerente l'autoveicolo tg. Targa_2 era stato notificato l'11.12.2017.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che il ricorso è parzialmente fondato.
§.1
In via preliminare occorre soffermarsi sull'art. 76 d.l. 25.5.2021 n. 73, conv. legge 23.7.2021 n. 106 - Subentro
dell'Agenzia delle Entrate - riscossione alla Società OS SI PA, per effetto del quale la
OS SI PA è stata sciolta il 30 settembre u.s. e dall'1.10.2021 nei suoi rapporti attivi e passivi nonché processuali è subentrata a titolo universale l'Agenzia delle Entrate-OS.
Ad avviso del Collegio per la natura di questo passaggio ex lege e per la mancanza di disposizioni transitorie non può procedersi all'interruzione del giudizio, che fra l'altro inciderebbe sugli interessi implicati : la tutela patrimoniale del contribuente, e la tutela delle entrate pubbliche per l'agente della riscossione, con violazione dell'art. 111 Cost.
Nei medesimi termini ha statuito Cass. S.U.
8.6.2021 n. 15911 relativa all'analoga vicenda Equitalia PA/
Agenzia delle Entrate-OS: in tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-OS alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all' attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d' interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.
In secondo luogo si deve rilevare la confusione babelica del fascicolo dell'A.F. per la produzione delle controdeduzioni nel proc. n. 789/2020 - Sez. 5' promosso da Nominativo_1 nonché del provvedimento di sgravio.
§.2
Nel merito :
a.1) Il motivo va rigettato giusta la produzione documentale sub d) dell'A.F., che il ricorrente non ha contestato.
b.1) Il motivo va accolto, non avendo l'A.F. replicato.
Per completezza si aggiunge che non è stata provata la notifica 11.12.2017.
c.1) Il motivo va accolto per la mancata prova della notifica degli avvisi indicati in cartella.
E' pretestuosa l'obiezione della OS SI PA sul difetto di legittimazione, atteso il consolidato orientamento della Suprema Corte, che il Collegio ha ripetu-tamente quanto inutilmente comprovato con puntuali arresti che a questo punto si omettono.
Ovvia la compensazione delle spese processuali.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 11 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione degli atti di causa;
Errata motivazione. Di contro, la sentenza in esame presta il fianco a censura nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'onere della prova non sia stato assolto in relazione al secondo Processo Verbale di contestazione dell'addebito n. 14000250 riferito all'autovettura targata Targa_2. Già nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio in epigrafe aveva eccepito che l'atto presupposto sopracitato era stato “regolarmente notificato il 11/12/2017”. La Difesa Erariale si era premurata di produrre in allegato copia del Processo Verbale di contestazione dell'addebito e della relata di notifica oltre la documentazione inerente l'intestazione dell'auto al sig. Resistente_1. Nel merito della pretesa impositiva è sufficiente evidenziare che si tratta di una tassa per l'autovettura targata Targa_2, relativa all'anno 2014, di proprietà, ratione temporis, del Contribuente in epigrafe. Inoltre, il suddetto veicolo, Prod._1 quattro porte 4 2 VB, risulta inizialmente targato Targa_2, in possesso del ricorrente a seguito di contratto di leasing, datato 14.10.2004. Successivamente, il medesimo veicolo è stato ritargato con targa Targa_3, e risulta acquistato da Resistente_1 , nato a [...] il [...], con atto del 04/03/2008. L'avviso di accertamento n. 14000250 è stato notificato in data 11 dicembre 2017. Nessuna decadenza dalla potestà impositiva né prescrizione è pertanto maturata, trattandosi di tassa auto dovuta per l'anno 2014, accertata entro il 31 dicembre 2017 cioè entro il termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in
Legge n. 53/1983.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 91/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 07 Gennaio
2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – OS che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, con la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del giudizio.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della SI, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello è ammissibile, poiché: è stato proposto nel termine di legge di cui all'art.51 D. Lgs. n.546/1992; è diretto specificamente ad impugnare il capo della sentenza relativo alla ritenuta mancata prova della notifica del processo verbale di contestazione dell'addebito n.14000250, riferito al veicolo targa Targa_2; introduce censure riconducibili ai motivi di cui all'art.53, comma 2, D. Lgs. n.546/1992 (erronea valutazione degli atti e vizi motivazionali). L'oggetto del presente giudizio di appello è, pertanto, ristretto alla verifica della legittimità della pretesa impositiva limitatamente alla tassa automobilistica 2014 relativa al veicolo targa Targa_2, e, segnatamente, alla sussistenza della prova della notifica del processo verbale presupposto n.14000250.
Resta definitivamente coperto da giudicato interno il capo di sentenza che ha rigettato le doglianze del contribuente in ordine alla tassa automobilistica relativa al veicolo targa Targa_1, non essendo stato oggetto di specifico gravame.
L'Agenzia delle Entrate ha riprodotto in grado di appello: copia del processo verbale di contestazione dell'addebito n.14000250 per tassa automobilistica 2014; la relativa relata di notifica del 11 dicembre 2017; la documentazione ACI attestante la riconducibilità del veicolo al contribuente. Tale produzione documentale
è ammissibile. L'art.58, comma 2, D. Lgs. n.546/1992 dispone, infatti, che nel giudizio di appello «le parti possono produrre nuovi documenti». L'interpretazione consolidata di tale disposizione – anche in raffronto con il più restrittivo regime dell'art.345 c. p. c. – è nel senso che nel processo tributario di appello: è consentita la produzione di documenti nuovi, anche preesistenti al giudizio di primo grado;
non è richiesta la prova della non imputabilità del mancato deposito in prime cure;
la produzione è inammissibile solo ove si traduca nell'introduzione di una nuova eccezione in senso stretto, preclusa dall'art.57 D. Lgs. n.546/1992, e dunque in un ampliamento della materia del contendere. Nel caso di specie: la documentazione prodotta in appello integra mere difese documentali a sostegno di una pretesa già dedotta e già oggetto di contraddittorio in primo grado;
non introduce nuovi fatti costitutivi del rapporto tributario, né nuove eccezioni in senso stretto;
è, pertanto, pienamente conforme al perimetro dell'art.58 D. Lgs. n.546/1992. Per di più, l'Ufficio ha dedotto di avere già allegato tale documentazione nel fascicolo di primo grado, e che la mancata rinvenibilità degli atti da parte del giudice di prime cure sarebbe riconducibile a disfunzioni nella conservazione del fascicolo.
Pur non essendo necessario, ai fini dell'ammissibilità in appello, accertare la reale causa della omissione documentale in primo grado, deve comunque osservarsi che l'ordinamento processuale tributario non consente che eventuali carenze nella gestione del fascicolo processuale si traducano automaticamente nella caducazione di una pretesa impositiva di per sé legittima, ove detta legittimità risulti documentalmente dimostrata in secondo grado. Ne consegue che i documenti prodotti dall'Ufficio in appello devono essere acquisiti al processo e valutati ai fini della decisione.
Sulla prova della notifica del processo verbale n.14000250, dalla relata di notifica agli atti emerge che: l'atto
è stato notificato in data 11 dicembre 2017 al sig. Resistente_1, all'indirizzo risultante anagraficamente;
la notifica è stata effettuata secondo le forme di legge (modalità che andranno specificate in base al contenuto della relata: a mani proprie, a mezzo posta, ex L. n.890/1982, ovvero secondo altre modalità rituali); non risultano vizi formali tali da inficiare la validità della notificazione. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: la relata di notifica redatta dall'ufficiale notificatore o dal soggetto legittimato costituisce atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni in essa riportate in ordine alle attività compiute;
grava sul contribuente, che contesti la regolarità della notifica, l'onere di allegare e dimostrare specifici vizi idonei a superare tale fede privilegiata. Nel caso in esame, il contribuente si è limitato a dedurre in modo generico la mancata notifica dell'atto prodromico, senza fornire elementi concreti idonei a infirmare la riscontrata regolarità della notificazione. Nessuna specifica contestazione, d'altronde, risulta indirizzata dal contribuente alla relata di notifica del processo verbale n.14000250 prodotta dall'Ufficio. Deve, pertanto, ritenersi che: il processo verbale di contestazione dell'addebito n.14000250 sia stato regolarmente notificato in data 11 dicembre 2017; l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui non sarebbe stata provata la notifica, è frutto di un errore di valutazione della documentazione di causa, ora pienamente emendabile in appello alla luce dei documenti ritualmente acquisiti. Ne deriva la fondatezza della censura dell'Ufficio sul punto.
Sulla decadenza e sulla prescrizione del credito per tassa automobilistica 2014 Accertata la regolarità della notifica del processo verbale, occorre verificare il rispetto dei termini di esercizio della potestà impositiva.
Ai sensi dell'art.5 del D. L. n9.53/1982, conv. in L. n.53/1983: l'ente impositore deve procedere all'accertamento e notificazione dell'avviso (o atto equiparabile) entro il termine triennale decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica. Nella fattispecie: la tassa automobilistica è dovuta per l'anno d'imposta 2014; il termine triennale per l'emissione e la notifica del processo verbale decorre, dunque, dal 1° gennaio 2015 e scade il
31 dicembre 2017; il processo verbale n.14000250 risulta notificato in data 11 dicembre 2017, dunque entro il termine decadenziale. Non vi è, pertanto, alcuna decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio della potestà impositiva. Quanto alla prescrizione del credito, tenuto conto: della tempestiva emissione e notifica dell'atto prodromico;
dell'emissione della cartella di pagamento e della sua notifica al contribuente in data
24 settembre 2019; della proposizione del ricorso da parte del contribuente in data 18 novembre 2019,con effetto interruttivo dei termini prescrizionali, non risulta maturata alcuna prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2014 inerente il veicolo targa Targa_2 Le doglianze del contribuente in ordine a decadenza o prescrizione vanno, pertanto, disattese.
Sulla legittimità della cartella di pagamento e sulla motivazione, la cartella di pagamento impugnata trae fondamento: dal processo verbale n.14000233 per il veicolo targa Targa_1; dal processo verbale n.14000250 per il veicolo targa Targa_2 Per quanto concerne il secondo atto, una volta accertata: la regolare notifica del processo verbale entro il termine decadenziale;
la riconducibilità del veicolo al contribuente, come da risultanze del sistema ACI;
l'assenza di specifiche contestazioni sulla determinazione dell'imposta e degli accessori, non emergono vizi tali da inficiare la validità della cartella di pagamento.
Quanto al lamentato difetto di motivazione della cartella, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: la cartella di pagamento, quando si fonda su un atto impositivo prodromico ritualmente notificato e conosciuto dal contribuente, può legittimamente far rinvio, anche per relationem, al medesimo atto presupposto;
la motivazione deve porre il contribuente in condizione di individuare agevolmente il titolo della pretesa e di verificare la correttezza del quantum richiesto. Nel caso di specie, la cartella: richiama gli estremi degli atti presupposti;
indica gli importi richiesti per ciascun periodo e veicolo;
consente al contribuente di identificare senza incertezze la pretesa tributaria. Alla luce di tali considerazioni, le censure di carenza motivazionale risultano infondate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della SI, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per il primo grado ed euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per il secondo grado ed in favore dell'Agenzia delle
Entrate - OS, che liquida in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per il primo grado ed euro 233,00
(duecentotrentatre/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti .
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della SI il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)