Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01492/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DISAS Cggetto REGOLAMENTO COMPETENZA Composta dagli ll.m Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado R.G.N. 523/00 CARNEVALE Presidente Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 3195 Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 492 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud.18/12/2000 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA LIRE 3000 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: CANCELLERIA CONSORZIO CONCIATORI FUCECCHIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CG408238 in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO MERLINO, giusta procura а margine dell'atto introduttivo;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio HOLST ITALIA SpA ENGINERS & CONTRACTORS, COMUNE DI dal SigiL-SOLE 24 ORE... per diritti L. 3000 FUCECCHIO;
2 FEB. 2007 IL CANCELLIERE 2000 intimati - 2450 avverso la sentenza n. 2757/99 del Tribunale di 1 FIRENZE, depositata 1'01/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. Fatto Insorta controversia tra il Consorzio Conciatori di Fucecchio e la società OL TA s.p.a. in relazione ad un contratto di appalto per la esecuzione di lavori di ampliamenti di un impianto di depurazione, il Con- sorzio, con atto notificato il 9 luglio 1998, convenne davanti al Tribunale di Firenze la OL TA, di cui chiese la condanna al rimborso della somma di lire 315.172.000, spesa dal Consorzio per la esecuzione dei lavori, commessa a terzi, a causa di inadempienze della società. L'atto di citazione venne notificato anche al Comu- ne di Fucecchio. La OL TA si costituì e contrastò la domanda. In via riconvenzionale chiese, poi, al Comune di Fucec- chio lire 500 milioni a titoli di compensi per aver ge- stito l'impianto di depurazione. 2 I l Comune contestò la domanda e richiamò l'art.
3.8 del capitolato speciale di appalto, che, per la defini- zione delle controversie tra appaltante e appaltatore, rinviava alle norme del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche. Con sentenza depositata il primo dicembre 1999 il Tribunale dichiarò la propria incompetenza a conoscere della controversia, per essere competente il collegio arbitrale di cui alla clausola 3.8 del capitolato spe- ciale di appalto. Avverso questa decisione il Consorzio ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che, avendo atto- re e convenuto accettato la competenza del giudice adi- to con implicita rinuncia alla clausola arbitrale pat- tizia, la domanda del Consorzio nei confronti della ST TA, che non aveva sollevato l'eccezione di compromesso in limine litis, si era ormai definitiva- mente radicata dinanzi al Tribunale di Firenze. La OL TA ed il Comune di Fucecchio non hanno svolto attività processuale. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissi- bilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memo- rie. Diritto Come sostiene il Pubblico Ministero, il ricorso è, Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.523 2000) 3 effettivamente, inammissibile. Secondo il tradizionale orientamento di questa Cor- te in materia di arbitrato rituale, la questione se una controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario o a quella degli arbitrix si configura come questione di competenza, in quanto, se è vero che que- sta attiene alla ripartizione della potestà giurisdi- zionale fra organi dell'autorità giudiziaria, la fun- zione dell'arbitro si pone accanto alla funzione del G giudice come sostitutiva di essa. Per le stesse ragio- ni, integra una questione di giurisdizione stabilire se la controversia devoluta agli arbitri appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario (o a quella sostitutiva dell'arbitro) (cfr.Cass.4 luglio 1981, n. 4360 e Cass.20 maggio 1997, n.4474). Questo orientamento, basato sul convogliamento dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario me- diarte l'impugnazione del lodo (art.827 c.p.c.) ed il suo controllo giurisdizionale in sede di omologazione (art.825 c.p.c.), deve essere, tuttavia, riconsiderato alla luce dei nuovi principi introdotti dalla legge 5 gennaio 1994,n.25, che ha riformato l'arbitrato ritua- le. Come hanno sottolineato, di recente, in tema di re- golamento di giurisdizione, le Sezioni Unite (Cass. 3 Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.523 2000) 4 agosto 2000, n.527), riprendendo tesi già espresse da questa stessa Corte (Cass.26 aprile 1996, n.377; Cass.24 maggio 1995, n.377; Cass.14 gennaio 1999, n.345), le modifiche apportate agli articoli 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 c.p.c., con l'eliminazione an- che del nomen di sentenza arbitrale, che nel testo ori- ginario del codice di rito era attribuito al lodo, por- tano a superare ogni dubbio sulla natura del dictum arbitrale quale atto di autonomia privata, i cui effet- ti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ripete la fonte nell'investitura conferitagli dalle parti. Dalla natura privata dell'arbitrato rituale e dal dictum che lo definisce, discende, coerentemente, che gli arbitri non svolgono una forma sostitutiva della giurisdizione e che essi, dunque, non sono configurabi- li come organi giurisdizionali dello Stato. La concezione della natura privata dell'arbitro porta a qualificare il procedimento arbitrale come on- tologicamente alternativo alla giurisdizione statuale e la devoluzione della controversia ad arbitri quale ri- giurisdizione nuncia all'azione giudiziaria ed alla Correlativamente, il compromesso si pone dello Stato. quale patto di deroga della giurisdizione. Gli enunciati principi escludono che possa configu- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.523 2000) 5 rarsi una questione di competenza tra i giudici statali e quelli arbitrali, perché il contrasto sulla non defe- ribilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla all'inter putazione validità del compromesso o della clausola compromissso- ria. and 190 (euro.CEM E', dunque, escluso che la questione prospettata dalla ricorrente possa essere proposta col regolamento (necessario o facoltativo) di competenza, che è un mez- zo processuale esperibile limitatamente alle questioni di competenza riconducibili allo schema di cui all'art. 38 del codice di rito. Pertanto, il ricorso, in linea con le conclusioni adottate dal Pubblico Ministero, deve essere dichiarato inammissibile. 40000 Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di 290000 cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 18 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente VincenzoCOLO вонить вашите Corrado Carnevale Vincental Bilth Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.523 2000)