Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 2
In tema di ricorso avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di dissequestro di una nave, non è applicabile l'art. 309, comma 1, cod. nav., che prevede la legittimazione del comandante della nave a ricorrere nell'interesse dell'armatore e, più specificamente, il potere, in caso di urgenza, "di istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione" attesoché detta rappresentanza è preordinata alla tutela di interessi civilistici e non può essere applicata allorché siano coinvolti interessi di carattere strettamente personale connessi con profili di responsabilità di carattere penale, quali quelli concernenti l'estraneità dell'armatore al reato in materia di sequestro di cose per cui è prevista, ex art.240, comma 4, cod. pen., la confisca obbligatoria.
In materia di misure cautelari reali,legittimato a proporre la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro di una nave è l'armatore, quale titolare dell'impresa di navigazione, il quale può vantare un diritto alla restituzione del bene vincolato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 05/10/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. " EP DE NA " N. 5537
3. " IO RO " REGISTRO GENERALE
4. " LO ER " N. 16075/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI RO, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 4 aprile 2000 del Tribunale di Livorno;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Edoardo FAZZIOLI Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Giovanni PALOMBARINI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore: nessuno è presente
Osserva in fatto e in diritto:
1. La guardia di finanza di Livorno in data 9 marzo 2000 sottoponeva a sequestro la motonave Excalibur ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 e denunziava il suo comandante, LA LE, che poi veniva condannato in primo grado, per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di stranieri previsto e punito dallo stesso articolo di legge. Nel corso del procedimento il LA nella qualità di rappresentante dell'armatore della motonave, chiedeva il dissequestro del mezzo, la richiesta veniva respinta sia dal giudice di cognizione che da quello di cui all'art. 310 c.p.p., ritenendo che a seguito della modifica del comma 2, dell'art. 12, d.lg. 286/98, apportata con il d.lg. 13 aprile 1999, n. 113, la confisca dei mezzi di trasporto sia sempre obbligatoria, anche in deroga all'art. 240 c.p. che prevede, invece, che la confisca, ancorché obbligatoria, non possa essere disposta quando le cose appartengono a persone estranee al reato a meno che non si tratti di cose intrinsecamente delittuose,.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il LA, nella suindicata qualità, sostenendo che anche dopo la modifica dell'art. 12, comma 4, d.lg. 286/98 debbono ritenersi escluse dalla confisca le cose appartenenti a persona estranee al reato.
Una diversa interpretazione, peraltro non autorizzata dal testo di legge vigente, si porrebbe in contrasto con il principio di stretta legalità di cui all'art. 24 Cost. in quanto la confisca non verrebbe disposta sulla base di una precisa norma di legge, concreterebbe una forma di espropriazione senza indennizzo nei confronti di persona incolpevole, violando così l'art. 42 Cost. che garantisce il diritto di proprietà, violerebbe, infine, l'art. 24 Cost. sulla personalità della responsabilità penale in quanto il mezzo verrebbe confiscato a persona incolpevole perché estranea al reato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata.
Osserva in proposito la corte che ai sensi dell'art. 325 c.p.p. sono legittimati a ricorrere per cassazione il p.m., l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
L'armatore, quindi, come titolare dell'impresa di navigazione, può legittimamente ricorrere potendo vantare un diritto alla restituzione della nave sequestrata.
Va, tuttavia, rilevato che anche accogliendo la tesi del ricorrente secondo cui le cose sequestrate non possono essere confiscate se appartenenti a persona estranea al reato, il concetto di persona estranea al reato non si identifica con quello di proprietario o titolare di altro diritto reale o di credito alla restituzione della cosa, o, quantomeno, ai fini della restituzione non è sufficiente dimostrare "l'appartenenza" della cosa.
L'art. 240, comma 4, c.p. richiede, infatti, la compresenza di due condizioni: l'appartenenza della cosa a persona diversa dal condannato e l'estraneità di tale persona al reato.
Deve, in proposito rilevarsi, che mentre il concetto di appartenenza, ancorché più ampio dei concetti civilistici di proprietà, diritti reali su beni altrui, diritti di credito e possesso, può trovare, comunque, la sua regolamentazione nel diritto civile, il concetto di persona estranea al reato è di natura strettamente penale ed involge questioni che attengono alla stessa "responsabilità penale" in senso lato dell'interessato.
Questa corte ha, infatti, ritenuto che "il concetto di estraneità al reato deve distinguersi da quello di estraneità al processo penale:
può ritenersi infatti estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto reato, ossia soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile" (cfr. Cass. 6 novembre 1995, n. 5580, RV. 202757). Orbene con riferimento al caso di specie il comandante della nave trae la propria legittimazione a ricorrere nell'interesse dell'armatore dall'art. 309, comma 1, c.n., che riconosce, alla stregua di quanto previsto dall'art. 77 c.p.p. per il procurare generale dell'impresa e per il preposto, il potere, in caso di urgenza, di "istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione". Questa corte non ritiene, tuttavia, applicabile tale disposizione nel caso in esame.
Va rilevato, infatti, per quanto innanzi esposto, che la richiesta di dissequestro di cose appartenenti a persona estranea al reato non involge soltanto questioni di carattere civile che ben possono essere tutelate in via di urgenza dal comandante della nave in rappresentanza dell'armatore, ma questioni di carattere strettamente personale e connesse con profili di responsabilità anche di carattere penale, come appunto l'estraneità dell'armatore al reato. È evidente, quindi, che una rappresentanza legale prevista per la tutela degli interessi esclusivamente civilistici dell'armatore, non può essere ritenuta applicabile quando, oltre ai detti interessi, si coinvolgono profili diversi di responsabilità, come quelli di natura penale che non possono essere tutelati da terzi in mancanza uno specifico mandato. La inapplicabilità dell'art. 309, comma 1, c.n. è, peraltro, maggiormente evidente nel caso in esame in cui, essendo il comandante della nave anche imputato del reato che ha dato origine al sequestro, avrebbe, in via di ipotesi, l'interesse, per diminuire la propria responsabilità, a coinvolgere nel reato lo stesso armatore, del quale dovrebbe, invece, tutelare gli interessi.
4. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il LA deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché, non risultando che il ricorrente potesse ragionevolmente fidare nell'accoglimento del ricorso (cfr. C.C. 7 giungo 2000, n. 186), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in lire due milioni.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire due milioni alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001