Sentenza 22 maggio 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6387 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 25/02/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 25/02/2022), n.6387 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi, n. 12, in Roma; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2002, n. 7499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7499 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
. A 66634 E 6 8 N 9 1 C.C O I I / Z 1 R / A 6 A R 2 N T . T - S R U REPUBBLICA ITALIANA . I B P B 07499/02 . G I . D E L R L R L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T E A D . A I B D S A A N E T I LA CORTE E T Oggetto S R 1 N 3 I E 1 E A T S ION TRIBŪTARIA Tributaria . E A N Importe reddito;
retifice; M efficienti prevention Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 21689/99 Consigliere Cron. 20855 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Ud.29/01/02Rel. Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI - Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66634 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF II DD PESARO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2002 366
contro
-1- BI SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato RENATO CLARIZIA, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO PAZZI, giusta delega a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 199/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 04/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il resistente, l'Avvocato PAZZI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. - -2- Svolgimento del processo SO BI ricorreva avverso determinazione sintetica per IRPEF e ILOR che elevava il reddito per il 1991 da L. 62.720.000 a 146.541.000 e, per il 1992, da L. 50.860.000 a L. 156.710.000. Tale accertamento. dell'Ufficio IIDD di Pesaro era basato sulla proprietà da parte del contribuente di due appartamenti,, di un auto di CF. 27 e di una moto di cc 900. Nel ricorso si eccepiva la illegittimità dell' accertamento perché fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 39 DPR 600/73 lett.c). Sottolineava, inoltre, il contribuente che l'accertamento era basato su tabelle abrogate dall'art. 1, 1° comma del DL 330/94 e chiedeva valenza retroattiva a tale modifica. Nel merito, contestava che per il mantenimento dei beni sovradescritti fosse necessario un reddito superiore a quello dichiarato. Si costituiva l'Ufficio confermando la correttezza dell'accertamento. La Commissione di I° grado respingeva il ricorso affermando che l'art. 38 D2R 600 prevede l'accertamento attraverso i coefficienti presuntivi di reddito predisposti successivamente dal Ministero e che la proprietà. di determinati beni presuppone la disponibilità di un reddito sufficiente al loro mantenimento. Appellava il contribuente ribadendo che le spese per il mantenimento delle proprietà non erano affatto sproporzionate al reddito dichiarato e che l'accertamento era stato effettuato sulla base delle tabelle di cui ai DM 10/9/92 e 19/11/92, diverse da quelli vigenti nell'anno in cui si era prodotto il reddito sottoposto ad accertamento e che successivamente erano state abrogate. La commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva il ricorso ritenendo che reddito dichiarato fosse idoneo al mantenimento del patrimonio accertato. Con il primo motivo di ricorso l'Ufficio finanziario assume la violazione dell'art 38 DPR 600/73 perché i decreti ministeriali concernenti l'applicazione degli indici e coeficienti di reddito disciplinano il potere di accertamento della pubblica amministrazione e per loro natura sono suscettibili di applicazione anche ai redditi prodotti in data anteriore. Con il secondo motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce, oltre alla violazione dell'art. 38 DPR 600/73, anche la violazione del principio dell'onere della prova poiché, determinando l'applicazione del " redditometro una presunzione relativa circa il 66 reddito prodotto, spettava al contribuente dimostrare l'esistenza di un reddito inferiore e non già all' Ufficio fornire la prova del maggior reddito. Il contribuente ha presentato controricorso con il quale ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per intempestività dello stesso per mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 325 secondo comma cpc ed all'art. 51 d.lvo 546/92. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso che si rivela, peraltro, infondata. Occorre infatti considerare che, prima della notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale,avvenuta a cura del resistente il 28.6.99 presso l'Ufficio finanziario, era entrato in vigore l'articolo 21 comma primo della legge 13 maggio 1999 n. 133 che aveva dato interpretazione autentica dell'art. 38 comma 2 del decreto legislativo n. 546/92 secondo cui le sentenze delle commissioni tributarie regionali si devono notificare, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 cpc, all'amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura di stato competente (v. Cass ord. 488/01): non essendosi ottemperato a tale disposizione da parte dell' intimato, trova applicazione nel caso di specie il termine annuale di cui all'art. 327 comma 1 cpc., per cui il ricorso si deve ritenere tempestivo. Entrambi i motivi del ricorso sono fondati. Va anzitutto premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica con metodo sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, e' legittima l'applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro) stabiliti dagli appositi decreti ministeriali ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentale di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione e' prevista dall'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 a fini esclusivamente accertativi e probatori, e dei quali e' escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito ( Cass 11611/01;Cass 11607/01;Cass 11366;Cass 5794/01;Cass 8372/01;Cass 15045/00). Fatta questa premessa, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico, quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certa capacita' di spesa, crea, in favore del Fisco, una presunzione di esistenza di un maggiore reddito e consequenzialmente sposta totalmente sul contribuente il carico probatorio;
carico probatorio il quale risulta - peraltro ben individuato nel suo oggetto dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 il quale prevede la facoltà' di dimostrare soltanto, o che i presupposti suddetti siano in realtà' inesistenti, o che il maggior reddito e' costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta (Cass 13415/00). Nel caso di specie, la commissione regionale non si è attenuta al principio enunciato perché,in assenza di prove contrarie fornite dall' intimato, ha effettuato, in base alle deduzioni di quest'ultimo, una valutazione di congruità del reddito dichiarato ai fini del mantenimento dei beni patrimoniali accertati, con ciò sovvertendo la presunzione di esistenza di tale maggior reddito senza che alcuna prova contraria fosse stata fornita e esercitando un potere di valutazione non riconosciuto al giudice tributario e,cioè, quello di poter disattendere con una propria autonoma valutazione di congruità la presunzione posta dalle norme. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale delle Marche perché decida anche per le spese, attenendosi ai principi dianzi enunciati
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale delle Marche anche per le spese. Roma 29.01.02. Il Cons.est. E COBI U Q I Il Presidente Z tricoTafe A S S IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Amolds DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi _ 22 MAG 2002 IL GANCELLIERE 61 Arnaldo Casano E 6 N 8 5 9 O I . 1 I / N R Z 4 - / A A 6 R B 2 T T . . S L U I R . L P G . A E D . R B L A E A T D D I S T E N T E S N I R E V A S E E