Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03605/2026REG.PROV.COLL.
N. 09251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9251 del 2025, proposto da
G.E. Granda Engineering s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTP, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B323D67248, rappresentata e difesa dagli avvocati RA Rudilosso Consolo, Italia Camperchioli e Roberta Vesci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Como, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di NT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Piero Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Stazione Appaltante Provinciale della Provincia di Como, non costituita in giudizio;
nei confronti
RTP AG LE, EN RA PP quale mandante del costituendo RTP, RTP Shesa s.r.l.s., RTP Studio Tecnico Proeco S.S., Ceas s.r.l. nella qualità di mandataria del Costituendo RTP, Nord Milano Consult s.r.l. quale mandante del costituendo RTP, non costituiti in giudizio;
RA OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Dell'Anna, Claudio Vivani e Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 3457/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Como, del Comune di NT e di RA OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Consigliere MA AN e uditi per le parti gli avvocati Camperchioli e Rho, su delega dell'avv. Zoppolato, e l’avvocato Lodoli, su delega dell'avvocato Condello. Si dà atto dell'istanza di passaggio in decisione degli avvocati Dell'Anna, Vivani e Sordini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con determinazione n. 1191/2024, adottata in data 22 agosto 2024, la Provincia di Como indiceva, per conto del Comune di NT, una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71, d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, revisione tecnico-contabile e attestazione della prestazione energetica - relativi ai lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale denominata “Casa del Basket”, comprensiva di un nuovo palazzetto dello sport e di strutture accessorie e funzionali - quantificato in euro 452.431,01, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Venivano presentate le offerte da parte di tre operatori: - il raggruppamento composto dalla G.E. Granda Engineering s.r.l., dall’avv. LE Parodi, dal geol. Luca Bertino e dall’ing. Gianluca Santagata; - il raggruppamento composto dalla Ceas s.r.l., dalla Nord Milano Consult s.r.l. e dall’ing. RA PP EN; - il raggruppamento composto dal prof. RA OS RA, dalla Shesa s.r.l.s., dallo Studio Tecnico Proeco s.s. e dall’ing. LE AG. Con determinazione n. 275/2025 del 17 marzo 2025, la gara veniva aggiudicata al RTP OS, con il punteggio complessivo di 99,126 punti.
La società G.E. Granda Engineering s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTP con l’avv. LE Parodi, il geol. Luca Bertino e l’ing. Gianluca Santagata, terza classificata con il punteggio di 81,160 punti, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, domandando l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara, assumendone l’illegittimità sotto vari profili, chiedendo il risarcimento in forma specifica e il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, con declaratoria di efficacia. Il ricorso introduttivo veniva integrato con motivi aggiunti, con i quali veniva domandato l’annullamento dei seguenti atti: della determina dirigenziale del Comune di NT 18 marzo 2025, n. 490; della determina dirigenziale del Comune di NT 18 marzo 2025, n. 493; della nota del Comune di NT in data 19 marzo 2025, prot. 17429, recante la comunicazione al RTP OS della prossima stipula del contratto; della check - list del 3 marzo 2025 per la predisposizione dei documenti di collaudo; del verbale di visita del 4 marzo 2025; della check-list del 10 marzo 2025; della relazione periodica per il R.U.P. dell’11 marzo 2025; della convocazione visita di collaudo del 25 marzo 2025; dei verbali del 27 marzo 2025, del 7 aprile 2025, del 14 aprile 2025, del 15 aprile 2025, del 28 aprile 2025, del 9 maggio 2025, del 12 maggio 2025 e del 16 maggio 2025.
Gli atti, con i quali il Comune aveva dato esecuzione anticipata al servizio, venivano censurati per illegittimità derivata dai vizi dedotti con i tre motivi del ricorso introduttivo e per violazione degli artt. 17, commi 8 e/o 9, e 50, co. 6, del d.lgs. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità e per ingiustizia manifesta.
2. Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza n. 3457 del 2025, respingeva il ricorso.
Il Collegio, per ragioni di economia processuale, riteneva di affrontare con priorità l’esame del terzo motivo, volto a contestare l’ammissione alla procedura del raggruppamento CEAS, secondo classificato.
Il RTP ricorrente, con il suddetto mezzo, aveva contesto che il RT CEAS avrebbe dovuto essere escluso dalla gara poiché privo del requisito previsto all’art. 6.2.2 del disciplinare. In particolare, il raggruppamento aveva indicato nelle dichiarazioni rese in sede di gara, quale componente del gruppo di lavoro esperto PEF, l’ing. Caterina ER, che non era in possesso delle competenze specifiche nel settore economico-finanziario. Tale lacuna, a parere del raggruppamento ricorrente, non era sanabile tramite soccorso istruttorio, trattandosi non di un mero difetto formale, ma dell’assenza sostanziale di una competenza obbligatoria, prevista dalla legge di gara in termini tassativi.
La critica veniva respinta dal Collegio di primo grado, sulla base del rilievo che la legge di gara e, in particolare, l’art. 6.2.2, tra i requisiti di capacità tecnico professionale necessari a garantire alla stazione appaltante che i concorrenti erano in grado di svolgere le prestazioni oggetto del contratto, richiedeva all’operatore – oltre alla dimostrazione di avere espletato servizi di ingegneria e architettura per un determinato importo - una dichiarazione attestante la “ presenza di un gruppo di lavoro costituito, ai fini dello svolgimento del servizio, almeno dai seguenti professionisti: • Geotecnico • Strutturista • Impiantista (meccanico, termoidraulico, elettrico, acustico) • Architetto (componente artistica e paesaggistica) • Giurista • Tecnico contabile (esperto PEF) ” (art. 6.2.2., lett. c).
In sede di valutazione di valutazione dell’offerta tecnica all’art. 17.1 del disciplinare era prevista l’attribuzione di un punteggio di 15 per il criterio B1, “gruppo di lavoro”, sulla base della “ descrizione della composizione del gruppo di lavoro in relazione alle competenze tecniche e professionali dei singoli partecipanti, desumibili dal curriculum vitae ”.
Secondo il Giudice di prima istanza, la legge di gara individuava quale requisito di partecipazione, previsto a pena di esclusione, la disponibilità di un gruppo di lavoro in cui erano ricomprese determinate tipologie di professionisti e, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, non richiedeva che questi ultimi fossero in possesso di specifici requisiti.
Ad avviso del Collegio, le disposizioni sopra richiamate dovevano essere interpretate nel senso che solo la mancanza di una delle professionalità minime richieste all’art. 6.2.2. del disciplinare, già evidente dalla dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro (ricompresa nella documentazione di gara all’art. 2 del disciplinare), giustificava l’esclusione di un operatore.
Le competenze tecniche e professionali dei componenti del gruppo di lavoro, che dovevano essere indicate nei relativi curricula , non venivano, invece, in rilievo in sede di ammissione dei concorrenti ma attenevano alla valutazione dell’offerta tecnica. Pertanto, eventuali mancanze, in capo ai professionisti, delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio che emergevano dai curricula andavano a incidere unicamente sull’attribuzione del punteggio previsto per il criterio B1. Orbene, nella specie, il RT CEAS disponeva del requisito richiesto dalla legge di gara avendo la disponibilità di un gruppo di lavoro in cui erano presenti tutte le professionalità richieste.
Quanto alla mancanza di competenze specifiche nel settore economico finanziario in capo all’ing. ER lamentata dalla ricorrente, emergendo, come precisato in ricorso ricorso solo da un’“ attenta analisi del curriculum ”, poteva, se del caso, incidere unicamente sulla valutazione dell’offerta tecnica.
Inoltre, secondo il T.A.R., non poteva ritenersi affatto evidente che l’ing. ER non fosse in possesso dei requisiti professionali richiesti per un “ tecnico contabile/esperto PEF ”, risultando dalla lettura del curriculum competenze quantomeno affini, come le esperienze nella redazione di numerosi progetti di fattibilità tecnico-economica. Nella specie, la prof. Sara Valaguzza disponeva di indubbie competenze - oltre che giuridiche - anche nel settore economico finanziario, come indicato nel curriculum allegato agli atti di gara. Ciò in quanto, la legge di gara non si limitava a richiede all’operatore di disporre di determinate professionalità ma prevedeva che esse dovessero operare come un “gruppo di lavoro”, dunque congiuntamente tra loro, con la conseguenza che il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara non poteva che riguardare il gruppo nel suo complesso.
Ove la Stazione appaltante avesse ritenuto necessario chiarire le attività svolte dalle due professioniste, sulla scorta di quanto indicato nella dichiarazione di composizione del gruppo di lavoro e delle competenze attestate nei curricula , ben avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio.
Il Collegio di prime cure dichiarava l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dei motivi di ricorso proposti avverso la prima classificata, posto che, anche in caso di fondatezza, la ricorrente non avrebbe comunque potuto conseguire l’aggiudicazione della gara, stante la legittima partecipazione alla procedura del RT CEAS, secondo classificato. E per la medesima ragione, doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il ricorso per motivi aggiunti.
3. Il RTI G.E. Granda Engineering s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ 1. Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 6.1.1 e 6.2.2 del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici. Travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta; 2. Error in iudicando: erronea valutazione delle competenze dei professionisti indicati dal RTI CEAS e attribuzione di qualificazioni inesistenti, non dichiarate e non documentate; 3. Riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo non esaminati dal giudice di prime cure e dei motivi oggetto di ricorso per motivi aggiunti, parimenti non esaminati dalla sentenza appellata”.
4. La Provincia di Como si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Il prof. ing. RA OS, in proprio e quale mandatario del RTP con Shesa s.r.l.s., Studio Tecnico Proeco s.s. e prof. ing. LE AG, si è difeso, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. Il Comune di NT si è costituito in resistenza, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
7. Le parti, con rispettive memorie , hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza del 26 febbraio 2026, la causa è stata assunta in decisione.
TO
9. Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha riconosciuto la presenza dei requisiti di aggiudicazione con riferimento alla seconda classificata.
Il Collegio di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il requisito relativo all’esperto PEF non deve essere verificato con riferimento al singolo professionista, nominativamente indicato dallo stesso ricorrente, ma sarebbe sufficiente rintracciare esperienze simili nell’intero gruppo di lavoro.
In tal modo, sarebbe stato scambiato un requisito minimo di partecipazione con un criterio qualitativo di valutazione dell’offerta tecnica, snaturando la funzione stessa delle clausole di cui agli artt. 6.1.1 e 6.2.2. del Disciplinare.
Tale interpretazione sarebbe in contrasto con i principi giurisprudenziali sull’interpretazione dell’offerta e sul soccorso istruttorio procedimentale, nonché con i principi di trasparenza e della par condicio .
10. Con il secondo mezzo, l’appellante lamenta che la sentenza sarebbe comunque viziata dall’errato esame dei curricula delle due professioniste indicate dal RTI CEAS quali giurista ed esperta PEF, in quanto ‘ attribuisce tanto alla Prof.ssa Valaguzza quanto all’Ing. ER competenze tecnico – contabili che non risultano né dalle dichiarazioni rese negli atti di gara né dalla documentazione allegata ’. Con il mezzo, si denuncia l’erronea valutazione effettuata dal Collegio di prima istanza delle competenze dei professionisti indicati dal controinteressato, secondo in graduatoria, con attribuzione di qualificazioni inesistenti, non dichiarate e non documentate.
11. I suddetti motivi, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminati congiuntamente.
11.1. Le critiche sono infondate.
Il disciplinare di gara all’art. 6.2.2 lett. c) ha previsto la: “ c) presenza di un gruppo di lavoro costituito, ai fini dello svolgimento del servizio, almeno dai seguenti professionisti: Geotecnico, Strutturista, Impiantista (meccanico, termoidraulico, elettrico, acustico), Architetto (componente artistica e paesaggistica), Giurista, Tecnico contabile (esperto PEF)”.
L’art. 6.1.1 ha stabilito, invece, che il “ gruppo di lavoro incaricato dell’espletamento del Servizio” (‘trovano applicazione le incompatibilità di cui all’art. 116, comma 6, del Codice, in particolare le previsioni di cui alle lettere c) e d), a norma delle quali non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: - a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto; - a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. I professionisti devono essere nominativamente indicati dal concorrente già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione dei titoli di studio/professionali posseduti, dell’abilitazione all’esercizio della professione, degli estremi dell’iscrizione all’ordine/albo professionale e delle attività che svolgeranno all’interno del Gruppo, utilizzando la tabella allegata alla documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante “Dichiarazione composizione gruppo di lavoro”. Per la comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti”).
In sede di valutazione dell’offerta tecnica, all’art. 17.1 del disciplinare è stata prevista l’attribuzione di un punteggio di 15 per il criterio B1, ‘ gruppo di lavoro’, sulla base della ‘ descrizione della composizione del gruppo di lavoro in relazione alle competenze tecniche e professionali dei singoli partecipanti, desumibili dal curriculum vitae’.
La legge di gara, inoltre, all’art. 4 non imponeva la partecipazione dei partecipanti al gruppo di lavoro ad un raggruppamento temporaneo o il ricorso all’avvalimento previsto, invece, come facoltà dall’art. art. 7 del disciplinare, né il ricorso al subappalto.
Appare all’evidenza che la lex specialis ha individuato quale requisito di partecipazione, previsto a pena di esclusione, la disponibilità di un gruppo di lavoro in cui siano previste determinate tipologie di professionisti.
Ciò premesso, va ricordato che nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Ciò significa che, ai fini della interpretazione della lex specialis , devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto.
La tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all’interpretazione sistematica delle varie clausole.
La giurisprudenza da tempo ha superato l’indirizzo secondo il quale il criterio dettato dall’art. 1363 c.c. ha carattere sussidiario, pertanto si deve procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’interpretazione sistematica, anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (Cons. Stato, n. 5871 del 2024, che richiama Corte di Cass. n. 25090 del 2020).
In sostanza, il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, anche se il significato letterale delle singole clausole è il criterio che deve essere privilegiato (Cons. Stato, n. 5405 del 2025).
Con la regola codificata nell’art. 1363 c.c., è stato introdotto nel nostro ordinamento il canone della totalità, in quanto dai singoli elementi di cui l’atto è formato si ricava il senso del tutto di cui è parte integrante.
Si tratta di un canone particolarmente importante nell’ambito dell’interpretazione degli atti di gara che va coniugato con i principi immanenti nel Codice dei contratti, ossia: il principio del risultato e il favor partecipationis.
Ciò premesso, la legge di gara consente di condividere l’interpretazione offerta dalla Stazione appaltante, la quale ha ritenuto che proprio una lettura della lex specialis a favore della concorrenza consentisse di ritenere costituito e integrato il requisito mediante l’indicazione di componenti del gruppo di lavoro di cui fosse accertata l’idoneità e l’esperienza professionale, i quali avrebbero svolto, in sede esecutiva, l’attività all’interno del gruppo sulla base di rapporti di lavoro autonomo o altre forme di stabile collaborazione professionale.
Il Tribunale amministrativo regionale ha correttamente ritenuto che, dalla interpretazione letterale e sistematica degli artt. 6.1.1, 6.2.2 e dell’art. 17.1 del disciplinare (disposizione che prevede l’attribuzione di un punteggio di 15 per il criterio B1, ‘gruppo di lavoro’ sulla base della ‘descrizione della composizione del gruppo di lavoro in relazione alle competenze tecniche e professionali dei singoli partecipanti, desumibili dal curriculum vitae’ ) si possa affermare che la legge di gara ha individuato quale requisito di partecipazione, previsto a pena di esclusione, la disponibilità di un gruppo di lavoro in cui siano ricomprese determinate tipologie di professionisti, ma non ha richiesto che questi ultimi siano in possesso di specifici requisiti.
Le competenze tecniche e professionali dei componenti del gruppo di lavoro, che devono essere indicate nei relati curricula , non vengono in rilievo in sede di ammissione dei concorrenti, ma attengono alla valutazione dell’offerta tecnica.
In conclusione, ciò che rileva, ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, ai sensi dell’insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 6.2.2 del disciplinare, è l’omesso inserimento nel ‘gruppo di lavoro’ delle professionalità minime quando viene resa la dichiarazione relativa alla composizione, tenuto conto che, dalla piana lettura dell’art. 17.1 del disciplinare, eventuali mancanze, in capo ai professionisti, delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio, rilevabili dai curricula , vanno ad incidere unicamente sull’attribuzione del punteggio previsto per il criterio B1.
Ciò in quanto la legge di gara non si limita a richiedere all’operatore economico di disporre di determinate professionalità ma prevede che esse debbano operare come un ‘gruppo di lavoro’, dunque congiuntamente e in collaborazione tra di loro, con la conseguenza che il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare non può che riguardare il gruppo nel suo complesso.
Gli esiti argomentativi del Tribunale di prima istanza, condivisi da questo Collegio, escludono la fondatezza della tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui la legge di gara inquadrerebbe il ‘gruppo di lavoro’ come un insieme di professionalità non interscambiabili tra loro, ciascuna legata a uno specifico nominativo e un preciso segmento di attività.
Nel caso di specie, emerge all’evidenza che all’interno del ‘gruppo di lavoro’ del controinteressato RT CEAS sono presenti tutte le professionalità richieste dalla legge di gara per l’espletamento del servizio, le quali sono state chiaramente esplicitate nei relativi curricula .
La valutazione, in linea con quanto dispone la lex specialis , va fatto sul ‘gruppo di lavoro’ e non sul singolo professionista, con la conseguenza che il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare deve riguardare il gruppo nel suo complesso, per cui il riferimento alle ‘attività’ che i professionisti ‘svolgeranno all’interno del gruppo’, che l’operatore era chiamato ad indicare nella propria offerta in forza di quanto previsto all’art. 6.1.1 del disciplinare, non esclude che le competenze di un componente del gruppo di lavoro, attestate negli atti di gara, possano essere spese per supplire ad eventuali carenze di altri componenti.
Va respinto anche il secondo mezzo.
Invero, quanto all’asserita mancanza in capo alla controinteressata della figura dell’esperto PEF va osservato quanto segue. Dalla lettura degli atti di gara, come osservato dal T.A.R., non vi è alcuna evidenza che l’ing. ER non sia in possesso delle competenze richieste per un ‘ tecnico contabile/esperto PEF’ , atteso che dalla lettura del curriculum si desumono competenze affini, come le esperienze nella redazione di numerosi progetti di fattibilità tecnico – economica e l’ Executive Master in Project Management conseguito nel 2016. Inoltre, tra i componenti del secondo classificato vi è la professoressa Sara Valaguzza che dal curriculum appare disporre di idonee competenze non solo nel settore giuridico, ma anche in quello economico finanziario.
La tesi dell’appellante non può trovare condivisione anche sotto altro profilo.
Il T.A.R. ha acutamente rilevato che, ove la stazione appaltante avesse ritenuto necessario chiarire le attività svolte dalle due professioniste, avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, istituto ammissibile in fattispecie in cui, come quella in esame, sia finalizzato unicamente a precisarne il contenuto dell’offerta, al fine di superare eventuali ambiguità (Cons. Stato, n. 9967 del 2025).
12. Con il terzo motivo l’appellante ha riproposto, nel presente giudizio, i motivi dichiarati improcedibili dal Collegio di prima istanza, muovendo, sostanzialmente, avverso l’aggiudicatario le stesse censure prospettate nei confronti della seconda in graduatoria.
Con i mezzi, sono stati riproposti il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo, reiterati nei motivi aggiunti, sull’asserita violazione degli artt. 104 e 119 del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché degli artt. 6.1.1, 6.2.2 e 7 del disciplinare di gara, per asserito avvalimento sostanziale non dichiarato e per asserita composizione carente del gruppo di lavoro.
Quindi, il ricorrente lamenta l’errata applicazione, da parte della Stazione appaltante, delle disposizioni del Codice relative all’istituto dell’avvalimento e del disciplinare di gara. Denuncia che i professionisti indicati dall’aggiudicatario non farebbero parte delle imprese costituenti il RTP e non sarebbero vincolati allo stesso, pertanto si configurerebbe una ‘ipotesi di avvalimento sostanziale non dichiarato’, vietato dall’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023’.
Inoltre, mancherebbe la dichiarazione degli asseriti ausiliari circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 e il loro impegno formale ‘ verso l’operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per l’intera durata dell’appalto, le risorse oggetto del contratto’ .
Ciò riguarderebbe le figure che dovrebbero comporre il gruppo di lavoro, ossia il geotecnico, l’esperta PEF, il tecnico contabile, l’esperto acustico, il giurista, nonché gli architetti AL e IA, Tutti questi professionisti sono presentati come ‘liberi professionisti incaricati’, secondo la dicitura contenuta nella dichiarazione di composizione del gruppo di lavoro e, dunque, esterni alla struttura societaria del raggruppamento.
L’appellante deduce che i contratti di avvalimento non sarebbero stati prodotti neppure in sede di soccorso istruttorio, mentre risulterebbe configurabile quantomeno un ‘avvalimento premiale’ per le due figure di architetti, l’Arch. AL e l’Arch. IA, individuati come ‘liberi professionisti incaricati’ e asseritamente introdotti nell’organigramma del RTP OS a ‘rafforzamento’ delle competenze.
Secondo il ricorrente, il contratto di avvalimento dei requisiti esperienziali non prodotto non potrebbe essere surrogato da altri strumenti per consentire ‘ che figure essenziali ai fini della qualificazione possano essere dichiarate senza avvalimento e senza contratto, ammettendo un avvalimento di fatto privo delle forme e delle garanzie previste dal Codice’ .
Per tale ragione ‘ la documentazione presentata dal RTP aggiudicatario, nella parte in cui include nel gruppo di lavoro soggetti al medesimo esterni, non vincolati a questo e non dichiarati ai sensi dell’art. 104 del Codice, è viziata in maniera insanabile ’.
12.1. Le critiche sono improcedibili per sopraggiunto difetto di interesse.
L’infondatezza dei primi due motivi di appello determina l’improcedibilità dei mezzi proposti avverso il primo classificato, tenuto conto che, anche nel caso di fondatezza, l’appellante non potrebbe conseguire l’aggiudicazione della gara, stante la legittima partecipazione alla procedura del RT CEAS, secondo classificato.
Secondo i principi che regolano il processo, quando il giudice dichiara inammissibile o improcedibile una domanda, un capo di essa, o un motivo di impugnazione, si spoglia della ‘ potestas iudicandi’ , con la conseguenza che le eventuali argomentazioni attinenti al merito delle censure dichiarate improcedibili (o inammissibili), impropriamente inserite nella sentenza, sono prive di effetti giuridici, in quanto inutiliter data , essendo ininfluenti ai fini della decisione (Corte di Cass. ord. n. 11675 del 2020; id. ord. n. 8821 del 2022; id. ord. n. 19661 del 2022; id. n. 4717 del 2023; Cons. Stato, n. 7148 del 2025).
In conformità ai suddetti principi, il Collegio di prima istanza ha omesso di esaminare il merito delle critiche prospettate dal ricorrente avverso il primo classificato e aggiudicatario, sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti, stante la declaratoria di improcedibilità delle denunce, per sopraggiunto difetto di interesse.
13. In definitiva, l’appello va respinto, e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
14. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) da versarsi a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
MA AN, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| MA AN | RA Caringella |
IL SEGRETARIO