Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3605
CS
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'ammissione del RTI CEAS per carenza di requisiti

    La legge di gara richiede la presenza di determinate professionalità nel gruppo di lavoro, ma non specifica requisiti stringenti per i singoli professionisti. Le competenze tecniche e professionali dei componenti attengono alla valutazione dell'offerta tecnica, non all'ammissione. Eventuali lacune nei curricula potevano essere sanate tramite soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle competenze dei professionisti del RTI CEAS

    Dalla lettura degli atti di gara non emerge che l'Ing. ER non possieda competenze affini a quelle di un tecnico contabile/esperto PEF. Inoltre, la Prof.ssa Valaguzza dispone di competenze nel settore economico-finanziario. La stazione appaltante avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio per chiarimenti.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata e violazione di norme

    I motivi di ricorso relativi agli atti esecutivi sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che anche in caso di fondatezza delle censure, l'appellante non avrebbe potuto ottenere l'aggiudicazione a causa della legittima partecipazione del secondo classificato.

  • Improcedibile
    Richiesta di risarcimento e subentro

    Le domande di risarcimento in forma specifica e subentro sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché anche in caso di accoglimento, l'appellante non avrebbe potuto ottenere l'aggiudicazione a causa della legittima partecipazione del secondo classificato.

  • Improcedibile
    Asserito avvalimento sostanziale non dichiarato

    Le censure avverso il primo classificato sono state dichiarate improcedibili per sopraggiunto difetto di interesse, in quanto l'infondatezza dei motivi di appello relativi al secondo classificato comporta che, anche in caso di accoglimento, l'appellante non potrebbe ottenere l'aggiudicazione.

  • Improcedibile
    Mancanza di dichiarazioni e impegno degli ausiliari

    Le censure avverso il primo classificato sono state dichiarate improcedibili per sopraggiunto difetto di interesse, in quanto l'infondatezza dei motivi di appello relativi al secondo classificato comporta che, anche in caso di accoglimento, l'appellante non potrebbe ottenere l'aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3605
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3605
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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