Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da SS AT
MA TE TE AO RR
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NC NO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8571/2026 Roma, li, 04/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 195/2026 CC 03/02/2026
- Relatore -
R.G.N. 39581/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
AK GI (CUI 03IV5T6) nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Brescia, udita la relazione svolta dal Consigliere AO RR;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il primo luglio 2025 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna di GI AK per il reato di furto in abitazione commesso il 20 settembre 2017, aggravato per aver portato indosso uno scalpello in ferro, per aver commesso il fatto durante la latitanza, per essersi avvalso di un minorenne e ulteriormente aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale. Il Tribunale aveva dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., pure contestata
2. L'imputato ha presentato ricorso avverso detta sentenza a mezzo del proprio difensore, formulando due censure, di seguito riportate nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 3, cod. pen. quanto al porto dello scalpello metallico in occasione del
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2 Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
furto. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che l'oggetto era stato trovato in possesso dell'imputato solo successivamente al fatto e, in secondo luogo, che sarebbe una chiara contraddizione» riconoscere la detenzione dello scalpello prima come circostanza aggravante e poi anche come reato autonomo ex art. 707 cod. pen.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge anche quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 4, cod. pen., perché l'imputato era stato trovato in compagnia di un minore dopo il furto e, quindi, non era certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli fosse in compagnia del giovane anche al momento del misfatto. A conforto di questa conclusione vi sarebbe la «probabile parentela» tra l'imputato e il minore, che hanno lo stesso cognome, oltre all'esclusione, da parte del Tribunale, del concorso del giovane nel reato.
2.3 Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2 Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Non lo è il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 3, cod. pen. Il ricorrente sembra avere impostato la propria censura su due fronti. Il primo verte sulla divaricazione temporale tra il momento del furto e quello in cui lo scalpello metallico era stato trovato nello zaino dell'imputato, dove si trovava anche la refurtiva, diverse ore dopo il fatto. A questo riguardo, il ricorso, pur fondando su una circostanza di fatto processualmente accertata, vale a dire che il controllo dell'imputato e dello zaino che indossava era avvenuto dopo un certo lasso di tempo, ossia alle ore 12, rispetto al furto avvenuto alle ore 8.30 (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), non coglie nel segno dal momento che la Corte distrettuale ha valorizzato in negativo un dato di indubbia portata dimostrativa, vale a dire che lo scalpello era stato trovato in possesso dell'imputato nello stesso zaino in cui era occultata la refurtiva, il che rende ragionevole la conclusione della Corte di merito che l'oggetto fosse in suo possesso anche quando era stato commesso il furto. Il secondo argomento di critica non è, per la verità, ben definito, apparendo come un tentativo del prevenuto di sostenere una sorta di inconciliabilità logica
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tra l'addebito ex art. 707 cod. pen. e il riconoscimento della circostanza aggravante del furto rispetto allo stesso oggetto. Ebbene, la nebulosità della censura la rende generica, perché non si comprende quali siano i termini della pretesa contraddizione, che comunque non riguarda la coerenza interna della sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 707 cod. pen. è stato dichiarato estinto in primo grado e, quindi, sul medesimo la Corte di appello non si è mai pronunciata. D'altronde, la doglianza appare altresì manifestamente infondata in diritto in quanto il tema del rapporto tra il furto aggravato e il reato di cui all'art. 707 cod. pen. si è posto in giurisprudenza non già per escludere la configurabilità dell'aggravante, come pretenderebbe il ricorrente, ma per governare il concorso tra le due disposizioni, concludendosi che la contravvenzione va dichiarata assorbita nel delitto aggravato quando il possesso dell'oggetto non abbia un'autonoma rilevanza, risolvendosi nella detenzione coeva al momento in cui l'arnese viene utilizzato per commettere il furto (Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010, Kapsa, Rv. 24725001; Sez. 6, n. 12847 del 25/02/2005, Alterio, Rv. 231043- 01). Si tratta, con tutta evidenza, di una situazione in fatto e in diritto diversa da quella del ricorrente.
3. Non è fondato neanche il terzo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - giacché appare priva di vizi logici la scelta della Corte distrettuale di escludere la tenuità del danno in ragione del pregiudizio economico cagionato alla persona offesa, cui era stata sottratta la somma di 300 euro in contanti oltre a due cellulari, uno zaino con all'interno un bastone telescopico per cellulari, le chiavi di casa, della cassetta della posta e di un lucchetto per la bicicletta. Ebbene, il valore complessivo del maltolto costituisce un valido substrato fattuale per fondare la negazione della circostanza attenuante invocata, dal momento che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).
4. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen., perché l'imputato si sarebbe avvalso, per commettere il furto, del minore con cui si accompagnava quando era
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2 Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
stato sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine. Ebbene, la decisione avversata è manifestamente illogica laddove ha tratto dalla circostanza accertata - l'imputato in compagnia del minore - la dimostrazione che il giovane si trovasse insieme a AK anche al momento del furto, benché il controllo fosse avvenuto a tre ore e mezzo dal fatto e a 40 Km di distanza da dove il furto era stato commesso e senza fare leva su nessun dato di fatto che consentisse di ricollegare anche il soggetto minorenne alla perpetrazione dell'azione predatoria;
si tratta di una situazione diversa da quella riguardata nel primo motivo di ricorso, giacché, in quel caso, la natura di arnese atto allo scasso dello scalpello e la sua collocazione insieme alla refurtiva hanno fornito un valido substrato fattuale per reputare riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 3), cod. pen. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio quanto al giudizio sul riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art 112, primo comma, n. 4), cod. pen., che va rivisto, con piena libertà di giudizio della Corte del rinvio, ma avendo cura di emendare il percorso decisionale e argomentativo dal vizio appena illustrato.
5. Il riferimento ad un soggetto minorenne impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore AO RR
Il Presidente
SS AT
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2
Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352