Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8571
CASS
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Porto di scalpello metallico

    La Corte ha ritenuto che il ritrovamento dello scalpello nello stesso zaino della refurtiva, seppur diverse ore dopo il furto, rende ragionevole la conclusione che l'oggetto fosse in possesso dell'imputato anche al momento del furto. Inoltre, il reato ex art. 707 c.p. era stato dichiarato prescritto in primo grado, quindi non vi era contraddizione nella sentenza impugnata.

  • Accolto
    Avvalimento di minore

    La Corte ha ritenuto illogico trarre la prova della presenza del minore al momento del furto dal solo fatto che fossero insieme al momento del controllo, avvenuto ore dopo e a distanza dal luogo del reato, senza altri elementi che collegassero il minore alla perpetrazione del furto.

  • Rigettato
    Tenuità del danno

    La Corte ha escluso la tenuità del danno, considerando il valore complessivo del maltolto (300 euro in contanti, due cellulari, uno zaino con accessori e chiavi) non lieve.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8571
    Data del deposito : 4 marzo 2026

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