Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/08/2003, n. 12184
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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La configurabilità di un fatto allegato da una parte come pacifico, ossia di fatto la cui certezza è condivisa dai litiganti e resa - in modo implicito o esplicito - nel corso del processo, non può basarsi su un giudizio contumaciale, nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del rapporto processuale. La contumacia, infatti, non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' al suo verificarsi il giudice può ritenere pacifici e non controversi i fatti dedotti, ma non provati dall'attore.

Commentario1

  • 1AMMISSIONE AL PASSIVO - DATA CERTA - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 ottobre 2010

    ISSN 2385-1376 Poiché l'anteriorità del credito assume il significato di elemento costitutivo del diritto del creditore di partecipare al concorso, nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare qualora il credito sia fondato su una scrittura privata, L'ECCEZIONE DI INOPPONIBILITÀ PER DIFETTO DI DATA CERTA NON PUÒ INTENDERSI COME ECCEZIONE IN SENSO STRETTO. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo – Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/08/2003, n. 12184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12184
Data del deposito : 19 agosto 2003

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