Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
La configurabilità di un fatto allegato da una parte come pacifico, ossia di fatto la cui certezza è condivisa dai litiganti e resa - in modo implicito o esplicito - nel corso del processo, non può basarsi su un giudizio contumaciale, nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del rapporto processuale. La contumacia, infatti, non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' al suo verificarsi il giudice può ritenere pacifici e non controversi i fatti dedotti, ma non provati dall'attore.
Commentario • 1
- 1. AMMISSIONE AL PASSIVO - DATA CERTA - ECCEZIONE IN SENSO STRETTODott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 ottobre 2010
ISSN 2385-1376 Poiché l'anteriorità del credito assume il significato di elemento costitutivo del diritto del creditore di partecipare al concorso, nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare qualora il credito sia fondato su una scrittura privata, L'ECCEZIONE DI INOPPONIBILITÀ PER DIFETTO DI DATA CERTA NON PUÒ INTENDERSI COME ECCEZIONE IN SENSO STRETTO. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo – Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/08/2003, n. 12184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12184 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. CULTRERA M. Rosaria - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Ant. - rel. Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Caronno Pertusella, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Martiri di Belfiore n. 2, presso l'avv. Valerio PITTALUGA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'Avv. Sergio RONDENA di SARONNO;
- ricorrente -
contro
Spa Eurojersey, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso l'Avv. Adolfo CIARDIELLO, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Mario MISCALI;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2179 dep. 3 agosto 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1993, la Spa Eurojersey conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, il Comune di Caronno Pertusella, chiedendo che venisse accertata l'inesistenza di un debito, pari a L. 4.826.000, a titolo di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per l'anno 1992, e che il Comune fosse condannato alla restituzione. Ciò in base al presupposto secondo il quale, sull'ampia area industriale in sua disponibilità, si accumulassero rifiuti speciali o ad essi assimilati, il cui smaltimento era operato dalla stessa società.
2. Nella contumacia del Comune convenuto, il Tribunale, con sentenza n. 258 del 1 marzo 1997, respingeva la domanda per difetto di prova, ritenendo che fosse onere della contribuente dimostrare l'effettiva produzione di "rifiuti speciali".
3. La società appellava e la Corte d'Appello, con sentenza del 3 agosto 1999, accoglieva le domande, sul presupposto di fatto secondo il quale nello stabilimento industriale si producevano solo "rifiuti speciali" e "assimilati", e sulla base della definizione di questi ultimi, alla luce della disciplina vigente al tempo del fatto controverso, nonché sulla base dell'affermazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente impositore, ritenuto suo unico destinatario.
4. Avverso tale decisione, ricorre il Comune di Caronno Pertusella sulla base di due mezzi, cui resiste la società contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo, di gravame, articolato in due prospettazioni (con le quali si lamenta, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, primo comma, cod. civ. e 116 e 115 cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione degli artt. 87
att. cod. proc. civ., 342, 163, terzo comma, n. 5, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché - in tutti i casi - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) il Comune ricorrente deduce, da un lato, che la Corte d'appello avrebbe ritenuto pacifici ed incontestati i fatti, in modo apodittico e senza alcuna motivazione, considerato che il Comune era stato contumace nei due gradi di giudizio;
e da un altro, che la pretesa documentazione di auto smaltimento dei rifiuti speciali non potrebbe essere desunto da una singola fattura, senza i necessari riferimenti a quantitativi e superfici interessate.
2. Con il secondo mezzo di gravame, articolato anch'esso in due prospettazioni (con le quali si lamenta, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 269 e 270 del RD 14 settembre 1931, n. 1175 e 2 d.P. R. 10 settembre 1982, n. 915, e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) il Comune ricorrente deduce il fatto che - a fronte delle ammissioni della stessa società ricorrente (in vari scritti difensivi) circa una parziale produzione di rifiuti non speciali - il Giudice di appello avrebbe del tutto ignorato le prove e le pacifiche ammissioni della contribuente, con ciò violando gli artt. 115 e 116 cod. proc. civile. E ciò in considerazione del fatto che il presupposto del tributo è costituito dalla possibilità di usufruire del servizio di smaltimento istituito dal Comune (a prescindere dall'effettiva fruizione) e che per la determinazione della superficie tassabile non si tiene conto esclusivamente di quella parte ove si formano i rifiuti classificabili come speciali (smaltibili a cura e spese del loro produttore).
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1. I due motivi di gravame, per la parte riguardante la motivazione della sentenza della Corte di appello di Milano, possono essere trattati congiuntamente. A tale proposito, infatti, si registra una evenienza del tutto particolare: il documento contro cui si ricorre davanti a questa Corte contiene una lunga e complessa motivazione, riguardante lo "statuto" dei rifiuti assimilabili, ossia di quelli che, per essere tassabili necessitano di un'avvenuta assimilazione ai "rifiuti urbani", che viene resa sulla base di un presupposto in fatto sintetico e del tutto apodittico. La sentenza di appello, infatti afferma che "è pacifico in causa che nell'ampia area dello stabilimento della società appellante vengano prodotti sia rifiuti 'speciali', cioè scorie del ciclo produttivo della lavorazione (al cui smaltimento l'appellante ha documentato di provvedere autonomamente attraverso ditte specializzate), sia ulteriori residui astrattamente assimilabili agli urbani" (p. 8 del testo).
Orbene, tale affermazione in fatto, è viziata, non essendo sorretta nè dall'indicazione generica delle fonti dimostrative (prima parte), ne' da quelle specifiche, relative ai documenti depositati dalla società contribuente (seconda parte dell'affermazione). Con riguardo al primo aspetto del problema, va ricordato che la nozione di fatto pacifico, ossia di fatto la cui certezza è condivisa dai litiganti e resa - in modo implicito o esplicito - nel corso del processo, non può basarsi su un giudizio contumaciale, nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del rapporto processuale. Nè la contumacia introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' dal suo verificarsi il giudice può ritenere pacifici e non controversi i fatti dedotti, ma non provati dall'attore (sentt. n. 560 del 1982 e 6623 del 1997). Con riguardo al secondo aspetto, va osservato che il generico riferimento a "documenti" non permette di intendere quali essi siano e quale valore probatorio essi abbiano. Il che equivale a dire che la motivazione, anche sotto questo profilo, costituisce motivazione apparente e va incontro alle censure di questa Corte.
3.2. La sentenza di appello dev'essere, pertanto, cassata e rinviata per un nuovo esame delle questioni ad altra sezione della stessa Corte di appello, la quale provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003