Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
L'irritualità dell'elezione di domicilio per le notificazioni eseguita dall'indagato presso un soggetto - nella specie, il difensore nominando "ex officio" a norma dell'art. 97 cod. proc. pen. - la cui identità gli sia sconosciuta nel momento in cui la effettua, non osta all'operatività del disposto dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., a norma del quale la notifica è effettuata mediante consegna al difensore quando, nei casi previsti dai commi primo e terzo, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonei". (Nella specie si è ritenuta valida la notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio, effettuata presso lo studio del difensore di ufficio, a lui ignoto all'atto dell'elezione di domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2010, n. 34561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34561 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
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34 56 1 / 10 REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N.
-Consigliere- 1533 Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO ROTELLA N. 33506/2009
- Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA
- Rel. Consigliere - Dott. PAOLO OLDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) UT AN UT N. IL 07/03/1979
avverso la sentenza n. 826/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del 05/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI FRANCESCO MARA LA COVIELLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per L'ANNULLAMENTO coe RINVIO
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
CS1.
Con sentenza in data 5 maggio 2009 la Corte d'Appello di Ancona, confer- mando la decisione assunta dal Tribunale di Fermo, ha riconosciuto NA OD Ca-
raluti responsabile del delitto di cui all'art. 455 c.p., per essere stata colta in possesso di una banconota contraffatta da 50 euro.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, af- fidandolo a tre motivi.
Col primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, siccome effettuata presso il difensore d'uf- ficio, sulla base di un'elezione di domicilio da ritenersi nulla perché in incertam per-
sonam.
Col secondo motivo eccepisce, per le stesse ragioni, la nullità del decreto di ci- tazione in appello, rilevando in aggiunta l'erronea identificazione del difensore d'uffi- cio ritenuto domiciliatario.
Col terzo motivo deduce carenza di motivazione in ordine all'elemento sog- gettivo del reato.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo. Ed invero, pur dovendosi ricono- scere l'irritualità dell'elezione di domicilio presso soggetto - il difensore nominando ex officio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. - la cui identità sia ancora sconosciuta al dichia- rante al momento dell'elezione, non può negarsi che l'inidoneità dell'atto così compiu- to abbia reso operante il disposto dell'art. 161 c. 4 c.p.p., a norma del quale la notifica
è effettuata mediante consegna al difensore "quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee". A
tale criterio, del resto, ha dimostrato di volersi attenere l'autorità procedente nel giudi- zio di primo grado, essendo stata la notifica per l'appunto eseguita al difensore d'uf- ficio, Avv. Franca Romagnoli, in espressa applicazione del menzionato art. 161 c. 4
c.p.p..
Lo stesso ragionamento non è invece applicabile alle modalità di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, investite dalla censura dedotta col se- condo motivo di ricorso. In questo caso, infatti, l'atto risulta essere stato bensì inoltrato
-2- الله per la notifica al difensore d'ufficio, ma questo è stato erroneamente individuato nel-
l'Avv. Michela Romagnoli, anziché nell'effettivo titolare dell'incarico, Avv. Franca
Romagnoli; sicché la consegna effettuata a soggetto diverso dal difensore ha irrime- diabilmente inficiato la notifica e comportato la nullità della vocatio in ius dell'im- putata ai sensi dell'art. 179 c. 1 c.p.p., non essendosi conseguita la conoscenza effetti- va dell'atto da parte della destinataria;
né, d'altra parte, vi è stata alcuna sanatoria, non essendo comparsa in udienza la AL, né il difensore d'ufficio o un suo sostituto.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giu- dizio, alla Corte d'Appello di Perugia.
Rimangono, conseguentemente, assorbite le doglianze sollevate col terzo mo- tivo di ricorso.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
IL PRESIDENTE athr IL CONSIGLIERE EST.
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Depositata in Cancelleria
Roma, li23 SET. 2010
CANCELLIERE
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