Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11689 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
11689-26
Composta da
LD TO VI ZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Cap 27 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
ACR
- Presidente -
IO OR MO ST VI DA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
94
Sent. n. sez. 300/2026 CC 17/02/2026
-
R.G.N. 38374/2025
sul ricorso proposto da:
De NG ES, nato ad [...] l'[...]
avverso l'ordinanza dell'11/07/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MO ST;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del suindicato Tribunale del 4 agosto 2025 di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di ES De NG, indagato per i reati di cui agli artt. 74,
comma 2, e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore.
3. Il ricorrente, con unico motivo, lamenta violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e, in particolare, mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi specifici idonei a superare la presunzione di adeguatezza ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. della custodia cautelare in carcere. Deduce che il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione depositata dalla difesa allegata all'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere e all'appello cautelare;
che in tale appello erano state evidenziate una serie di circostanze indicative di un reale e concreto suo allontanamento dal contesto di criminalità organizzata e l'impossibilità della coniuge di assistere i figli minori (in particolare, la figlia affetta da precarie condizioni di salute) che avrebbero consentito di ritenere superata la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; che in sede di appello sono stati elencati una pluralità di elementi concreti che non sono stati analizzati e valutati, destinati a incidere sull'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ma anche sulla presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere, per un'attenuata pericolosità; che con l'appello cautelare è stato evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame avevano omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. ancorata all'assoluta impossibilità della coniuge di assistere la figlia di un anno per il dichiarato stato lavorativo e per la precaria condizione di salute della minore;
che il Tribunale non ha motivato perché l'assoluta impossibilità di prestare assistenza alla prole non poteva superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; che secondo la giurisprudenza di legittimità la disposizione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. prevale sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. qualora si proceda per determinati reati;
che per l'assoluta impossibilità di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. deve prospettarsi, pur in presenza di una madre, una situazione di difetto assistenziale non altrimenti colmabile e che il Collegio cautelare, come il Giudice per le indagini preliminari in sede di rigetto, hanno completamente ignorato la circostanza dell'assoluta impossibilità della coniuge di prestare
assistenza e cura alla minore affetta dalla nascita da una malformazione cardiaca congenita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini appresso specificati.
2. Va, in primo luogo, rilevato che l'ordinanza impugnata ha ritenuto che le ragioni di doglianza dell'appellante in merito al profilo delle esigenze cautelari non meritassero di essere condivise, in assenza di elementi nuovi cui ancorare un diverso vaglio del profilo cautelare rispetto a quello già effettuato in sede di applicazione genetica della misura. Il Tribunale nelle pagg. 3 e 4 dell'ordinanza, pur non ripetendo tutti gli elementi prospettati dalla difesa, elencati nella pag. 2 del provvedimento, ha ritenuto che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non fosse smentita da alcuna risultanza contraria e che non risultassero "elementi da cui evincere un concreto allontanamento dell'indagato, diverso da quello forzato derivante dallo stato detentivo, dal contesto criminoso in cui esso è inserito e come ampiamente motivato nell'ordinanza genetica". In particolare, è stato valutato il periodo di sottoposizione della misura sino ad allora maturato quale elemento neutro ed è stata ritenuta l'irrilevanza del rispetto delle prescrizioni e del corretto comportamento del De NG, trattandosi di circostanze già valutate all'atto dell'applicazione della misura confermata in sede di riesame. Trattasi di motivazione non illogica quanto a tutti i profili diversi dalla deduzione relativa all'assoluta impossibilità della coniuge del De NG di dare continua assistenza ai figli minori e, in particolare, alla figlia di età inferiore a un anno, contenuta a pag. 4 nell'appello. Tale ultima deduzione, accompagnata da documentazione, non risulta espressamente valutata né dal Giudice per le indagini preliminari né dal provvedimento impugnato e, per la sua specificità, non può ritenersi implicitamente valutata nella complessiva motivazione dell'ordinanza impugnata. Come correttamente dedotto da ricorrente, questa Corte ha ritenuto che "[I]a presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati" (Sez. 2, n. 11714 del 16/03/2012, Ruoppolo, Rv. 252534 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo, Rv. 263088-01). Inoltre, sempre con riferimento alla
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specifica doglianza posta dal ricorrente, è stato affermato che "[i]n tema di misure cautelari personali, Imassoluta impossibilità per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicabilità o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori» (Sez. 3, n. 43141 del 07/11/2024, M., Rv. 287138 01; analogamente, Sez. 1, n. 36344 del 23/07/2015, Casesa, Rv. 264540 01). Nella richiamata sentenza n. 43141 del
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2024 è stato affermato con riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che «[n]on può, dunque, in via generale escludersi l'applicabilità della disposizione solo perché la custodia in carcere sia disposta in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, rilevando in tale ipotesi la valutazione concreta e non presuntiva delle esigenze cautelari, che cederanno il passo alla cura delle prole solo quando le esigenze cautelari non siano eccezionalmente gravi».
3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel giudizio di rinvio il Tribunale colmerà l'evidenziata lacuna motivazionale, tenendo conto dei principi di diritto sopra richiamati.
4. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17/02/2026.
Il Consigliere estensore MO ST
Il Presidente LD TO