CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7616 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: CO ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di SULMONA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 7616 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei confronti di CO AN la pena richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del veicolo. 3. Il motivo è inammissibile, essendo caratterizzato da genericità, in quanto il Procuratore generale ricorrente non specifica se il veicolo in questione appartenesse all'imputato oppure a persona estranea a reato. La confisca del veicolo è infatti da applicarsi esclusivamente nella prima ipotesi, onde trattasi di una specificazione di carattere essenziale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 7616 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei confronti di CO AN la pena richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del veicolo. 3. Il motivo è inammissibile, essendo caratterizzato da genericità, in quanto il Procuratore generale ricorrente non specifica se il veicolo in questione appartenesse all'imputato oppure a persona estranea a reato. La confisca del veicolo è infatti da applicarsi esclusivamente nella prima ipotesi, onde trattasi di una specificazione di carattere essenziale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.