Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Non integra il reato di omessa, ingiustificata esibizione, del passaporto o di altro documento identificativo il fatto che il cittadino extracomunitario sia provvisoriamente sprovvisto del documento, ma la sua identificazione risulti possibile grazie alla trasmissione via fax del proprio permesso di soggiorno, nell'immediatezza del controllo effettuato dagli ufficiali o agenti di Pubblica Sicurezza.
Commentario • 1
- 1. Offrire ai bagnanti sulla spiaggia massaggi non terapeutici configura esercizio abusivo della professione?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 20 gennaio 2021
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12359/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità o meno di ritenere configurabile il reato di esercizio abusivo di una professione, ex art. 348 del c.p., in capo a chi offra ai bagnanti di una spiaggia la somministrazione di massaggi. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla condanna inflitta, in entrambi i gradi del giudizio di merito, ad una cittadina cinese, per il delitto di esercizio abusivo di una professione, ex art. 348 del c.p., per aver offerto ai bagnanti la somministrazione di massaggi con sostanze connotate da proprietà terapeutiche, analgesiche e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2010, n. 12511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12511 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 232
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 40912/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova;
nei confronti di:
CK SA AB n. il 2 febbraio 1981;
avverso la sentenza 21 maggio 2009 - Corte di Appello di Genova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 21 maggio 2009, depositata in cancelleria il 16 giugno 2009, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza 27 luglio 2007 del Tribunale della Spezia, sezione distaccata di Sarzana, assolveva CK SA AB dal reato a lei ascritto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3) perché il fatto non sussiste.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata CK SA AB, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Sarzana non esibiva, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento identificativo ovvero il permesso o la carta di soggiorno.
Più precisamente era accaduto che la CK, accompagnata in caserma, riusciva a far colà pervenire un fax del proprio permesso di soggiorno.
2. - Avverso tale decisione, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n.286 del 1998, art. 6, comma 3 per mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto. La Corte aveva per vero erroneamente ritenuto che, nella fattispecie, un fax potesse ritenersi valido al fine di comprovare l'identità di una persona, contrariamente a quanto stabilito dalla norma, e che l'invio dello stesso, in un momento successivo all'accompagnamento della prefata al comando, fosse da ritenersi una esibizione offerta nell'immediatezza del controllo comprovando tale circostanza una indisponibilità momentanea da parte della CK che poteva non aver compreso al momento della richiesta ciò che effettivamente le si domandava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Occorre osservare che se è vero che il fax di un permesso di soggiorno non risolve in via definitiva il problema identificativo del soggetto sottoposto a temporaneo accertamento, tuttavia costituisce un valido principio di prova circa l'identità del soggetto stesso che lo produce ad un ufficiale o a un agente di Pubblica Sicurezza (comunque tenuti a verificarne l'autenticità e validità), sicché, se da un lato andrebbe approfondita la tematica identificativa dello straniero che produce una copia del permesso, dall'altra l'extracomunitario assolve in tal modo, temporaneamente, all'onere di dare contezza di sè colmando la lacuna della momentanea indisponibilità del documento facendo così venir meno l'elemento integratore del reato.
3.2. - Peraltro è appena il caso di rilevare che la circostanza fatta implicitamente valere dal giudice di merito che non sia emersa ex post la falsità del permesso di soggiorno in tal modo esibito, comprova a posteriori la validità dell'originale inviato via fax e che dunque, a monte dell'emissione dello stesso, era stato compiuto un corretto processo identificativo dello straniero, con ciò dimostrando la validità dell'esibizione di una copia ai soli fini di fornire precise indicazioni sulla propria identità e sulla propria posizione di cittadino extracomunitario rispetto allo Stato ospitante.
3.3. - Inoltre deve osservarsi che la richiesta di un documento identificativo alla CK S. AB, l'accompagnamento della stessa in caserma per accertamenti e la ricezione del fax sono fatti avvenuti in un unico contesto accertativo, senza soluzione di continuità, sicché bene ha fatto il giudice di merito a ritenere tempestiva, a prescindere dalle altre considerazioni svolte, l'esibizione del permesso di soggiorno nel contesto temporale di cui si è riferito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010