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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6388 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1)GR IN OR ST, parte civile nel procedimento a carico di RE IN, nato a [...] il [...], 2) RE IN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale EM Guerra, che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto al reato di usura di cui al capo A e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; sentito il difensore della parte civile, Avv. Giuseppe OR Failla, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto del ricorso dell'imputato, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
sentito il difensore dell'imputato, Avv. Carmelo Peluso, anche in sostituzione dell'Avv. Rosario Pennisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6388 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 4 aprile 2017, assolveva IN RE dal reato di usura di cui al capo A e confermava la condanna del medesimo alla pena di giustizia, come rideterminata, oltre al risarcimento del danno (esclusa la provvisionale) nei confronti della parte civile GR IN OR ST in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo B. 2. Ricorrono per cassazione la parte civile e l'imputato. 2.1. La parte civile IN OR ST GR deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla assoluzione dell'imputato dal reato di usura di cui al capo A. La Corte non avrebbe tenuto conto che la persona offesa aveva corredato il suo atto di querela da una consulenza di parte, della quale aveva dato atto il primo giudice, che indicava il tasso usurario degli interessi praticati dall'imputato, sicché della loro effettiva corresponsione non avrebbe potuto dubitarsi, anche in considerazione delle conclusioni cui era pervenuto il consulente del Pubblico ministero, che la Corte avrebbe travisato nei contenuti a proposito del calcolo degli interessi e delle somme pagate in contanti e tramite altri strumenti tracciabili di pagamento, senza tenere conto della sproporzione ritenuta ingiustificata tra titoli di credito e di debito alla quale fa riferimento il consulente della pubblica accusa, così rendendo configurabile un caso di usura cosiddetta in concreto;
2) vizio della motivazione per avere la Corte dubitato della attendibilità della persona offesa a proposito della entità dei pagamenti in contanti all'imputato rispetto a quanto prelevato, circostanza non deducibile dalla querela e non supportata probatoriamente da alcun atto processuale, peraltro in assenza di una versione a discarico proveniente dall'imputato; 3) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto di quanto rilevato nei precedenti motivi e delle dichiarazioni di GR GE AN e VE Carmelinda;
4) vizio della motivazione in ordine al provvedimento di revoca della provvisionale in favore della parte civile, non assegnata dal primo giudice solo in relazione al reato di usura ma anche in relazione al reato di estorsione per il quale è intervenuta condanna. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione in proposito. 2.2. L'imputato IN RE deduce: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza. 2 La Corte, assolvendo il ricorrente dal reato di usura di cui al capo A, non ha ritenuto l'estorsione di cui al capo B connessa al perseguimento di interessi usurari, bensì ad altra condotta, non descritta nel capo di imputazione, inerente ad un presunto concorso dell'imputato nella pretesa estorsiva attivata da terzo soggetto, mai identificato, che lo aveva accompagnato dalla vittima GR all'atto della richiesta di pagamento del credito legittimo del RE. Tanto avrebbe compromesso le prerogative difensive, essendosi mutato radicalmente l'addebito; 2) vizio della motivazione per non avere la Corte considerato che, venuta meno l'ingiustizia del profitto in capo al ricorrente, mossosi per tutelare un suo diritto, l'eventuale concorso del medesimo imputato atterrebbe al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo il terzo soggetto, in base alle modalità dei fatti, solo supportato la richiesta del RE alla vittima, in assenza di prova di un lucro ulteriore in capo al terzo accompagnatore, solo apoditticamente ritenuto sussistente dalla Corte sulla base del rilievo, di tipo congetturale, secondo cui il terzo interessato appartenesse alla malavita. Il ricorso segnala che rispetto al reato di cui all'art. 393 cod.pen. sarebbe maturata la prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi fondati, in ragione di quanto qui di seguito evidenziato. 1. Ricorso della parte civile IN OR ST GR. 1.1. In ordine al primo motivo, la sentenza impugnata, in effetti, non tiene conto della consulenza di parte, mai menzionata a corredo dell'esame delle dichiarazioni della persona offesa ed a precisazione di esse quanto alla sussistenza di interessi usurari e neanche delle conclusioni cui era arrivato il consulente del Pubblico ministero, segnatamente con riguardo al rapporto di sproporzione esistente tra le annotazioni contabili effettuate dall'imputato relative ai suoi crediti verso la parte civile ed i titoli corrisposti da quest'ultima nel periodo di riferimento, che costituisce il fulcro della decisione di condanna intervenuta in primo grado (cfr. fg 9 della sentenza del GUP). 1.2. Più in generale, l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all'utilizzo del denaro contante da parte della vittima non solo per pagare i debiti verso l'imputato ma anche per esigenze personali, è passata, inevitabilmente, attraverso un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni del GR non ancorato a nessun dato processuale e smentito dalla stessa riconosciuta attendibilità assegnata dalla Corte di appello alla persona offesa a proposito della descrizione delle vicende inerenti alla estorsione, in quanto anche 3 corroborata da dichiarazioni testimoniali anch'esse non analizzate dalla Corte a proposito della loro possibile refluenza sul reato di usura. Dunque, vi è stata una valutazione di attendibilità frazionata delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa che, consentita in astratto, avrebbe dovuto essere meglio illustrata per non cadere nel vizio di contraddittorietà della motivazione dedotto dalla ricorrente, cui si unisce l'impossibilità di conferire all'accertamento di merito di secondo grado una capacità persuasiva adeguata a ritenere razionalmente superate le diverse conclusioni della sentenza di primo grado. In tal senso, si ricordi il principio di diritto secondo cui, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). 1.3. Infine, dalla sentenza di primo grado non risulta che la provvisionale fosse stata ancorata al solo reato di estorsione, sicché anche la statuizione di revoca totale intervenuta in appello dovrà essere valutata all'esito del giudizio di rinvio. 2. Ricorso dell'imputato IN RE. 2.1.Nel capo di imputazione risulta che la condotta estorsiva attribuita al ricorrente era quella di ottenere con minaccia il pagamento degli interessi usurari, circostanza che si indica come realizzata nell'ultima parte della descrizione dell'addebito ("otteneva il pagamento degli interessi usurari indicati nel capo A"). Tale condotta del ricorrente era stata compiuta, sempre stando alla imputazione, "in concorso con altri soggetti non identificati". In nessun passaggio motivazionale della sentenza di primo grado e di quella di appello vi è un richiamo ad ulteriori percezioni di profitti da parte dei terzi concorrenti, autonome rispetto alla descritta causale collegata alla volontà degli agenti di ottenere con costrizione della vittima gli interessi legati all'usura. L'assunto affermato dalla Corte di appello si basa su supposizioni;
esso altera la contestazione accusatoria in modo irrimediabile, perché configura un'altra e diversa estorsione (quanto all'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto ed alla causale di esso, oltre che al ruolo in essa rivestito dai protagonisti), non imputata al ricorrente e che per questo non gli ha consentito di svolgere la sua difesa, nella quale egli avrebbe concorso in un reato estorsivo commesso da terzi ad altri fini, quelli di intascare per conto loro un presunto compenso pattuito con il RE per il loro intervento. 4 La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame anche in relazione alla posizione dell'imputato, dovendosi ricordare che il giudice del rinvio, laddove dovesse pervenire alla condanna del RE, non potrebbe infliggere una pena superiore a quella determinata con la sentenza oggi annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente agli effetti civili, quanto al reato di usura di cui al capo A ed agli effetti penali in ordine al reato di estorsione di cui al capo B, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Spese della parte civile al definitivo. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.202
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale EM Guerra, che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto al reato di usura di cui al capo A e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; sentito il difensore della parte civile, Avv. Giuseppe OR Failla, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto del ricorso dell'imputato, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
sentito il difensore dell'imputato, Avv. Carmelo Peluso, anche in sostituzione dell'Avv. Rosario Pennisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6388 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 4 aprile 2017, assolveva IN RE dal reato di usura di cui al capo A e confermava la condanna del medesimo alla pena di giustizia, come rideterminata, oltre al risarcimento del danno (esclusa la provvisionale) nei confronti della parte civile GR IN OR ST in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo B. 2. Ricorrono per cassazione la parte civile e l'imputato. 2.1. La parte civile IN OR ST GR deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla assoluzione dell'imputato dal reato di usura di cui al capo A. La Corte non avrebbe tenuto conto che la persona offesa aveva corredato il suo atto di querela da una consulenza di parte, della quale aveva dato atto il primo giudice, che indicava il tasso usurario degli interessi praticati dall'imputato, sicché della loro effettiva corresponsione non avrebbe potuto dubitarsi, anche in considerazione delle conclusioni cui era pervenuto il consulente del Pubblico ministero, che la Corte avrebbe travisato nei contenuti a proposito del calcolo degli interessi e delle somme pagate in contanti e tramite altri strumenti tracciabili di pagamento, senza tenere conto della sproporzione ritenuta ingiustificata tra titoli di credito e di debito alla quale fa riferimento il consulente della pubblica accusa, così rendendo configurabile un caso di usura cosiddetta in concreto;
2) vizio della motivazione per avere la Corte dubitato della attendibilità della persona offesa a proposito della entità dei pagamenti in contanti all'imputato rispetto a quanto prelevato, circostanza non deducibile dalla querela e non supportata probatoriamente da alcun atto processuale, peraltro in assenza di una versione a discarico proveniente dall'imputato; 3) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto di quanto rilevato nei precedenti motivi e delle dichiarazioni di GR GE AN e VE Carmelinda;
4) vizio della motivazione in ordine al provvedimento di revoca della provvisionale in favore della parte civile, non assegnata dal primo giudice solo in relazione al reato di usura ma anche in relazione al reato di estorsione per il quale è intervenuta condanna. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione in proposito. 2.2. L'imputato IN RE deduce: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza. 2 La Corte, assolvendo il ricorrente dal reato di usura di cui al capo A, non ha ritenuto l'estorsione di cui al capo B connessa al perseguimento di interessi usurari, bensì ad altra condotta, non descritta nel capo di imputazione, inerente ad un presunto concorso dell'imputato nella pretesa estorsiva attivata da terzo soggetto, mai identificato, che lo aveva accompagnato dalla vittima GR all'atto della richiesta di pagamento del credito legittimo del RE. Tanto avrebbe compromesso le prerogative difensive, essendosi mutato radicalmente l'addebito; 2) vizio della motivazione per non avere la Corte considerato che, venuta meno l'ingiustizia del profitto in capo al ricorrente, mossosi per tutelare un suo diritto, l'eventuale concorso del medesimo imputato atterrebbe al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo il terzo soggetto, in base alle modalità dei fatti, solo supportato la richiesta del RE alla vittima, in assenza di prova di un lucro ulteriore in capo al terzo accompagnatore, solo apoditticamente ritenuto sussistente dalla Corte sulla base del rilievo, di tipo congetturale, secondo cui il terzo interessato appartenesse alla malavita. Il ricorso segnala che rispetto al reato di cui all'art. 393 cod.pen. sarebbe maturata la prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi fondati, in ragione di quanto qui di seguito evidenziato. 1. Ricorso della parte civile IN OR ST GR. 1.1. In ordine al primo motivo, la sentenza impugnata, in effetti, non tiene conto della consulenza di parte, mai menzionata a corredo dell'esame delle dichiarazioni della persona offesa ed a precisazione di esse quanto alla sussistenza di interessi usurari e neanche delle conclusioni cui era arrivato il consulente del Pubblico ministero, segnatamente con riguardo al rapporto di sproporzione esistente tra le annotazioni contabili effettuate dall'imputato relative ai suoi crediti verso la parte civile ed i titoli corrisposti da quest'ultima nel periodo di riferimento, che costituisce il fulcro della decisione di condanna intervenuta in primo grado (cfr. fg 9 della sentenza del GUP). 1.2. Più in generale, l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all'utilizzo del denaro contante da parte della vittima non solo per pagare i debiti verso l'imputato ma anche per esigenze personali, è passata, inevitabilmente, attraverso un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni del GR non ancorato a nessun dato processuale e smentito dalla stessa riconosciuta attendibilità assegnata dalla Corte di appello alla persona offesa a proposito della descrizione delle vicende inerenti alla estorsione, in quanto anche 3 corroborata da dichiarazioni testimoniali anch'esse non analizzate dalla Corte a proposito della loro possibile refluenza sul reato di usura. Dunque, vi è stata una valutazione di attendibilità frazionata delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa che, consentita in astratto, avrebbe dovuto essere meglio illustrata per non cadere nel vizio di contraddittorietà della motivazione dedotto dalla ricorrente, cui si unisce l'impossibilità di conferire all'accertamento di merito di secondo grado una capacità persuasiva adeguata a ritenere razionalmente superate le diverse conclusioni della sentenza di primo grado. In tal senso, si ricordi il principio di diritto secondo cui, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). 1.3. Infine, dalla sentenza di primo grado non risulta che la provvisionale fosse stata ancorata al solo reato di estorsione, sicché anche la statuizione di revoca totale intervenuta in appello dovrà essere valutata all'esito del giudizio di rinvio. 2. Ricorso dell'imputato IN RE. 2.1.Nel capo di imputazione risulta che la condotta estorsiva attribuita al ricorrente era quella di ottenere con minaccia il pagamento degli interessi usurari, circostanza che si indica come realizzata nell'ultima parte della descrizione dell'addebito ("otteneva il pagamento degli interessi usurari indicati nel capo A"). Tale condotta del ricorrente era stata compiuta, sempre stando alla imputazione, "in concorso con altri soggetti non identificati". In nessun passaggio motivazionale della sentenza di primo grado e di quella di appello vi è un richiamo ad ulteriori percezioni di profitti da parte dei terzi concorrenti, autonome rispetto alla descritta causale collegata alla volontà degli agenti di ottenere con costrizione della vittima gli interessi legati all'usura. L'assunto affermato dalla Corte di appello si basa su supposizioni;
esso altera la contestazione accusatoria in modo irrimediabile, perché configura un'altra e diversa estorsione (quanto all'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto ed alla causale di esso, oltre che al ruolo in essa rivestito dai protagonisti), non imputata al ricorrente e che per questo non gli ha consentito di svolgere la sua difesa, nella quale egli avrebbe concorso in un reato estorsivo commesso da terzi ad altri fini, quelli di intascare per conto loro un presunto compenso pattuito con il RE per il loro intervento. 4 La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame anche in relazione alla posizione dell'imputato, dovendosi ricordare che il giudice del rinvio, laddove dovesse pervenire alla condanna del RE, non potrebbe infliggere una pena superiore a quella determinata con la sentenza oggi annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente agli effetti civili, quanto al reato di usura di cui al capo A ed agli effetti penali in ordine al reato di estorsione di cui al capo B, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Spese della parte civile al definitivo. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.202