Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 2
Non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio di legittimità.
La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio a persone diverse da quelle nei cui confronti era stato disposto si risolve nella inosservanza dell'ordine del giudice e, attesa la perentorietà del termine assegnato, determina, ai sensi dell'art. 331 comma secondo cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. NT VELLA - Consigliere -
Dott. PP BOSELLI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI US nella qualità di Parroco e legale rappresentante pro tempore ed amministratore dei beni della CHIESA S. ID RI in Giarre, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato F. CICCOTTI, difeso dall'avvocato CARLO MAZZÙ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO ID, CO AG, TT GI (in persona dei suoi procuratori generali TT NI e TT EL), TR RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.A. AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato R.DE CAMELIS, difesi dall'avvocato FRANCESCO MUNAFÒ, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CO DA NA, TT MA, CO RI, CO VA, CO AC, TR GI, TR MA, TR NUNZIA, TR VA (quali eredi di CO DA). DE GE, SI ET,
- intimati -
e
contro
IA AO, LA NA MA ST e IA TO, tutti coeredi di AN TA MA, elettivamente domiciliati in Roma via Domenico A. Azuni 9, presso RAFFAELLA DE CAMELIS, difesi dall'Avvocato FRANCESCO MUNAFÒ, controricorrenti e intervenienti volontari avverso la sentenza n. 279/95 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 6/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/1/99 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 gennaio 1973, EL SC, assumendo di essere usufruttuaria del piano superiore di una casa sita in Giarre, Corso Italia n. 59, di cui era nuda proprietaria la CH di S. RO Agricola della stessa città, nonché proprietaria di un terreno limitrofo, chiedeva al Tribunale di Catania di condannare AN OS e EL DE a demolire i manufatti con i quali ciascuna di esse aveva abusivamente trasformato il ballatoio della propria bottega, a pianterreno dello stesso edificio, in terrazza, privandola così del godimento di una servitù sul cortile sottostante su cui i ballatoi aggettavano e ledendo in altro modo il suo diritto, per cui chiedeva anche il risarcimento dei danni.
Mentre la OS si rendeva contumace, la DE, costituitasi, eccepiva che la costruzione della terrazza era stata autorizzata con apposita convenzione del 20 novembre 1966 dalla CH, la quale a sua volta costituitasi, aderiva a quanto dedotto dalla convenuta ed eccepiva di essere nuda proprietaria anche del terreno limitrofo su cui la terrazza aggettava. Successivamente l'attrice, modificando il proprio assunto, chiedeva che si dichiarasse che del piano superiore, nonché del terreno annesso all'edificio erano nude proprietarie lei e AR, EN e TA DU, tutte eredi universali dell'originario proprietario Francesco DU, non avendo la CH mai accettato il legato della nuda proprietà fatto dal "de cuius" - deceduto l'11 settembre 1944 - con testamento del 1935. Con sentenza non definitiva del 26.2-21.4.76 il Tribunale dichiarava nullo l'acquisto del legato da parte della CH in mancanza di autorizzazione governativa, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa innanzi all'istruttore per l'ulteriore corso in ordine alle domande proposte nei confronti delle convenute DE e OS.
La Corte d'appello di Catania, adita dalla CH con diversi motivi di gravame (veniva richiesta, tra l'altro, declaratoria, in ogni caso, di usucapione, da parte della appellante, del diritto di nuda proprietà dell'immobile legato), dichiarava inefficace l'appello in quanto proposto senza autorizzazione governativa. Per la cassazione di tale sentenza ricorreva la CH con ricorso notificato al coniuge superstite di EL SC, nel frattempo deceduta, NT LE e collettivamente agli altri suoi eredi oltre che alle OS e DE.
Questa Suprema Corte, con sentenza n. 2989 del 23.2-7.5.81, accoglieva il ricorso formulato sul punto della autorizzazione a stare in giudizio (il cui difetto veniva ritenuto importasse una nullità relativa eccepibile soltanto dall'ente ecclesiastico) e rimetteva la causa per il nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Catania la quale, con sentenza 20 aprile - 13 ottobre 1984, confermava la decisione del Tribunale relativa alla nullità dell'acquisto del legato in mancanza di autorizzazione, ma accoglieva l'eccezione riconvenzionale di avere la CH acquistato la nuda proprietà dell'immobile per usucapione. Proponevano ricorso avverso tale sentenza RO, ON NN e AG AN deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 1158 e 2697 C.C. e difetto di motivazione per non avere la Corte indicato un solo atto di possesso utile all'usucapione, esercitato dalla CH nel ventennio 1944/1964, posto che gli atti di possesso indicati si riferivano al periodo successivo.
Tale motivo veniva accolto da questa Suprema Corte che, con sentenza n. 1445 dell'8.11.88-26.2.90, cassava e rinviava la causa alla Corte d'appello di Messina anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto il giudizio, PP AC, nella qualità di Parroco e legale rappresentante della Chiesa S. RO, chiedeva che la Corte del rinvio volesse accogliere tutte le domande ed eccezioni proposte dalla CH dinanzi alla Corte d'appello di Catania, rigettando quelle avversarie, e dichiarando, sulla base di una nuova motivazione, che essa aveva acquistato per usucapione la nuda proprietà dell'immobile in contestazione.
Si costituivano RO, ON NN, AG AN, PA e AR LE chiedendo che sulla base della decisione resa in sede di "judicium rescindens" venisse definitivamente escluso che si fosse mai verificata l'usucapione ventennale in favore della CH.
Si costituiva altresì PA VA, aderendo alle domande avanzate dai AN - LE, mentre rimanevano contumaci DE EL, OS AN, AN SA, AN AL, AN IA, VA AR, VA ZI, VA AL, VA SA e LE AN, erede e coniuge superstite di SC EL.
Con sentenza 6.10-3.11.95 la Corte messinese rigettava l'impugnazione proposta dal AC, nella qualità, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, compensando interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione PP AC, nella qualità, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso, illustrato da memoria, AN RO, AN AG, LE PA e VA SA.
Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati AN ON NN, AN SA, AN AL, AN IA, VA PA, VA AR, VA ZI, VA AL, DE EL e OS AN. Sono intervenuti nel giudizio ON OL, La PE AR LA e ON TO, quali coeredi di DU TA AR.
È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LE AN o, se deceduto, dei suoi eredi, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione ai difensori delle parti della relativa ordinanza, emessa il 26 marzo 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorrente AC PP, sull'erroneo presupposto che questa Corte, con l'ordinanza n. 540/98, avesse ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di OS AN, VA AL, VA ZI, VA AR e AN IA, ha notificato, a mezzo del servizio postale, il ricorso ai predetti, anziché alle persone espressamente indicate nella ordinanza medesima emessa il 26 marzo 1998, vale a dire LE AN o, se deceduto, i suoi eredi. E ciò nonostante che i cinque intimati fossero già parti del presente giudizio di legittimità, avendo nei loro confronti il AC a suo tempo notificato lo stesso ricorso, sempre a mezzo del servizio postale, come rilevasi ai n.ri 15, 13, 12, 11 e 9 della relata dell'Ufficiale giudiziario. Ebbene, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio a persone diverse da quelle nei cui confronti era stato disposto l'ordine del giudice, si risolve nella inosservanza totale dell'ordine medesimo che, stante la perentorietà del termine assegnato, determina, ai sensi dell'art. 331 secondo comma c.p.c., l'inammissibilità del ricorso conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. n. 281/72, n. 94/73, n. 2013/ 76, n. 4182/79, n. 2033/80, n. 2234/81, n. 2456/81, n. 5281/85, n. 3733/88, n. 8952/90, n. 791/95). Del pari inammissibile, siccome incompatibile con il carattere e l'ordinamento del giudizio di legittimità, deve esser dichiarato l'intervento volontario di ON OL, La PE AR LA e ON TO nell'asserita veste di "coeredi" o "eredi" di DU TA AR (come, contraddittoriamente si definiscono i predetti nell'atto di intervento), che non hanno partecipato al processo nelle precedenti fasi.
L'intervento volontario del terzo non è infatti consentito nel giudizio di legittimità mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma e riferendosi l'art. 105 c.p.c. - compreso nel titolo IV del libro primo dello stesso codice relativo all'esercizio dell'azione-esclusivamente al processo di cognizione di primo grado (v. Cass. n. 2572/69 - in fattispecie in cui l'interveniente, pur dichiarando la sua qualità di erede, non aveva chiarito il fatto giuridico e il motivo per cui egli sarebbe stato fornito di titolo per l'intervento, quale avente causa della parte -, n. 2896/73 S.U. -, n. 1115/75, n. 3278/78, n. 5606/79 - che ha altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma disciplinatrice dell'intervento volontario, come innanzi interpretata, in relazione all'art. 24 primo e secondo comma della Costituzione, in quanto la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale dipende dalla particolare natura funzionale e strutturale del giudizio di legittimità -, n. 1809/84, n. 6241/87, n. 5311/95). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di questo giudizio tra gli intervenienti e il ricorrente, che va invece condannato alle spese nei confronti dei controricorrenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili il ricorso proposto da PP AC nella qualità e l'intervento nel presente giudizio di ON OL, ON TO e La PE AR LA. Compensa le spese tra il ricorrente e gli intervenienti. Condanna lo stesso ricorrente al pagamento, in favore di AN RO, AN AG, LE PA e VA SA, delle spese di questo giudizio che liquida in £. 219.800 oltre a £.
2.000.000 per onorari.
Roma 27 gennaio 1999.