Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5126
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio di legittimità.

La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio a persone diverse da quelle nei cui confronti era stato disposto si risolve nella inosservanza dell'ordine del giudice e, attesa la perentorietà del termine assegnato, determina, ai sensi dell'art. 331 comma secondo cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5126
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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