Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
È ravvisabile l'aggravante del "motivo futile", prevista dall'art. 61, n. 1, c.p., quando lo stimolo dell'azione sia così lieve da presentarsi più come "scusa" o "occasione" che come causa determinante della condotta criminosa, in modo da apparire del tutto sproporzionato in relazione all'entità del reato commesso. (Fattispecie in tema di reato di oltraggio nella quale l'imputato aveva reagito in maniera ritenuta sproporzionata all'invito del pubblico ufficiale di "moderare la velocità dell'autovettura" e di "mostrare i documenti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. ORESTE CIAMPA Presidente del 3.6.1998
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU (rel.) " N. 840
3. " AN SE " REGISTRO GENERALE
4. " ES PI " N. 5212/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da VA AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10-11-1997 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ELENA PACIOTTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 10-11-1997, la Corte d'appello di Milano - in parziale riforma della decisione 25-6-93 del Pretore di Lecco nei confronti di VA AL - dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 651 C.P. (intervenuta prescrizione) e riduceva a mesi cinque di reclusione la pena per il ritenuto reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 1, 341 C.P. (oltraggio continuato, aggravato dai futili motivi, in danno dell'agente di PS AS NO. Con la recidiva specifica reiterata. In Lecco il 30-11-91). In motivazione, la Corte territoriale sottolineava: come la versione accusatoria (RO aveva effettuato una manovra di sorpasso di altre vetture in zona di divieto e a velocità elevata;
AS gli aveva mostrato il tesserino e l'aveva invitato ad andare più adagio;
il RO l'aveva da prima "mandato a quel paese" con un gesto della mano, poi alla richiesta di documenti - l'agente era disceso dalla propria vettura - l'aveva investito con ripetute frasi offensive;
il RO si era rifiutato di esibirgli i documenti anche dinanzi a un vigile urbano, intervento su richiesta dell'agente di PS;
era, infine, intervenuta una "volante" del Commissariato di Lecco) avesse trovato conferma nelle dichiarazioni dibattimentali del AS e del vigile SA;
come non potesse riconoscersi rilevanza decisiva in contrario alla deposizione del teste a difesa GA (aveva confermato che tra AS e RO vi era stato "uno scambio di parole e gesti", ma non che il verbalizzante fosse sceso dalla propria vettura quando si era affiancato a quella dell'imputato).
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del RO, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 341 C.P. in riferimento agli artt. 12 c. V C.S. e 24-25 Regolamento": il AS era in borghese, non usò la paletta distintiva, non agì dunque quale pubblico ufficiale;
sarebbe, perciò, mancato il presupposto materiale per la consumazione del reato di cui all'art.341 C.P.;
2) "Manifesta illogicità della motivazione sul riconoscimento da parte dell'imputato della qualità di pubblico ufficiale dell'agente della polizia stradale AS;
illegittima decisione di inutilizzabilità della deposizione del teste GA": il comportamento asseritamente tenuto dal AS (affiancatosi al RO gli avrebbe prima mostrato il tesserino e poi sarebbe addirittura sceso dalla sua auto) sarebbe incompatibile con le condizioni di traffico su una statale a scorrimento veloce;
la deposizione GA sarebbe stata a torto ritenuta inutilizzabile;
l'imputato avrebbe compreso di trovarsi dinanzi a un pubblico ufficiale solo dopo l'intervento del vigile urbano;
3) "Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 C.P.": il contesto della vicenda e la comprensibile reazione del RO allo "stress" del traffico in colonna avrebbe dovuto portare all'esclusione dell'aggravante;
4) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 486 c. 5, 494 c.1, 523, 178/c CPP;
nullità dell'ordinanza 10-11-97 della Corte d'appello e nullità derivata dalla sentenza ex art. 606 c.1 CPP": il certificato medico (prescrizione di un collare rigido per quindici giorni) sarebbe stato ingiustamente disatteso dalla Corte territoriale, che avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di AL VA non è fondato. È opportuno ricordare brevemente come il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) CPP, sia valutabile in Cassazione solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'esame del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Cass. III, sent. 1709 del 13-8-93, rv. 194649;
Sez. Un., sent. 930 del 29-1-96, rv. 203428). Proprio i condivisibili principi giurisprudenziali appena ricordati consentono di disattendere le doglianze proposte dalla difesa VA (doglianze, tra l'altro, ai limiti dell'ammissibilità, giacché in gran parte risolventisi in censure di fatto e in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito).
1) In ordine al primo motivo di ricorso, pare sufficiente osservare: che il AS, pur non essendo in divisa e munito di "paletta", si qualificò come pubblico ufficiale mostrando il tesserino;
che le espressioni offensive furono proferite dal RO con piena consapevolezza di detta qualifica dell'interlocutore (ne è eloquente conferma la rase ".. sei in borghese e non sei nessuno, se vuoi i documenti vieni a prenderli con la forza..") e con esplicito riferimento alla medesima;
che, pertanto, l'offesa all'onore e al prestigio dell'agente di P.S. fu arrecata proprio "a causa o nell'esercizio delle sue funzioni", secondo quanto previsto dalla norma incriminatrice;
2) la versione dei fatti resa dall'agente di PS fu ritenuta credibile dai giudici del merito con una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, giacché basata sulle convergenti deposizioni AS e SA (ritenute attendibili e veritiere).
La pretesa "incompatibilità" fra le dichiarazioni AS e le "condizioni del traffico" non sussiste: risulta, invero, dagli atti (v. motivazione della sentenza di primo grado) che l'agente di PS si sarebbe affiancato al RO e sarebbe disceso dalla sua auto "davanti all'imbarcadero di Lecco", e perciò in pieno centro abitato (e non certo su un tratto di strada statale "a scorrimento veloce"!). È inesatta anche l'asserzione che la deposizione GA sarebbe stata ritenuta "inutilizzabile": come risulta evidente dalla doverosa correlazione fra le decisioni di primo e secondo grado, infatti, essa deposizione fu semplicemente ritenuta "poco credibile" perché il teste aveva "assistito al dibattimento e alla testimonianza AS" (v. sent. Pretore", pur dandosi atto che il GA aveva confermato "lo scambio di parole e gesti per circa mezzo minuto" e negato che "il verbalizzante fosse sceso dalla sua autovettura"; appare chiaro, dunque, che entrambi i giudici del merito si limitarono a ritenere le dichiarazioni GA "meno attendibili" di quelle AS - SA, in base a una valutazione di elementi e circostanze di fatto non censurabile in sede di legittimità.
VE conclusivamente ritenere, pertanto, che neppure gli argomenti proposti Col. secondo motivo di ricorso confortino l'ipotesi che il RO si fosse reso conto della qualità di pubblico ufficiale del AS solo dopo l'intervento del vigile urbano SA.
3) La sussistenza, nel caso di specie, della aggravante di cui all'art. 61 n. 1 C.P., non pare revocabile in dubbio. VE, invero, ritenere ravvisabile il "motivo futile" quando lo stimolo sia così lieve da presentarsi più come "scusa" o "occasione" che come causa determinante della condotta criminosa, sì da apparire del tutto sproporzionato in relazione all'entità del reato commesso (v. in proposito: Cass. I, sent. 675 del 22-1-96, Pellegrino e altri;
Cass. I, sent. 853 del 27-1-96 Cuppolaro): è proprio ciò che si è verificato nella specie, avendo il RO reagito in maniera assolutamente sproporzionata all'invito di "moderare la velocità" e di "mostrare i documenti" rivoltogli dal AS.
È appena il caso di aggiungere che la sussistenza dell'aggravante in questione no era stata affatto contestata nei motivi di impugnazione a suo tempo proposta contro la sentenza pretorile.
4) Il quarto e ultimo motivo di ricorso è anche esso da disattendere.
VE, infatti, ritenere che il giudice - nel valutare a norma degli artt. 486 e 192 CPP, e secondo il proprio libero convincimento, la prova dell'impedimento dell'imputato a comparire - possa disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico, senza ricorrere a nuovi accertamenti e avvalendosi di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base;
specie ove si consideri che la legge richiede la "assoluta impossibilità di comparire" e che la prognosi di malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza (v. in proposito: Cass. I, sent. 405 del 14-1-98, Petricich e altro;
Cass. VI, sent. 1177 del 1^-2-96, Misiti G.).
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha proceduto a una adeguata valutazione del referto e ha dato ragione del proprio convincimento con una motivazione logica e corretta (spiegando perché dovesse escludersi l'ipotesi di una "assoluta impossibilità di comparire" per il RO).
Le considerazioni svolte comportano la reiezione del ricorso proposto dal AL VA e la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio1998