Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
In relazione all' ipotesi di reato di cui all'art. 323 cod. pen. nella quale l'abuso sia finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, la persona che subisce il danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, in quanto, in tal caso, il reato stesso è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo del pubblico ufficiale. Pertanto, il privato è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in applicazione degli artt. 408 e 410 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 11.11.1998
1. Dott. NC Romano Consigliere SENTENZA
2. " LI AM " N.3508
3. " LU DE " REGISTRO GENERALE
4. " GO SC " N.25253/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ME NC, (persona offesa) n. il 25.2.1941
avverso il decreto di archiviazione 24.3.1997 del GIP del Tribunale di Catania, emesso nei confronti di NT ER Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. NC Romano Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del dott. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto. F A T T O e D I R I T T O
Con decreto 24.3.1997 il GIP del Tribunale di Catania disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 5048/96 R.G., relativo ad una denunzia in data 24.8.1996 di ME NC nei confronti di NT ER, e TU SS nella loro "qualità di Commissari Straordinario dello I.A.C.P..
Avverso detto decreto il ME, persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione.
Premesso: che, con il proprio esposto-querela, oltre che dolersi di alcune condotte delittuose e di varie ipotesi di omissione di atti dovuti ed abuso di ufficio da parte del dottor NT, si era lagnato di talune omissioni anche da parte dell'ing. SS TU, Commissario dell'IACP. dal luglio '93 al luglio '95;
che, ricevuto in data 11.12.1996 avviso di richiesta di archiviazione da parte del P.M., aveva proposto opposizione, con la quale indicava la necessita' di svolgere "specifiche indagini in ordine ad ognuno dei fatti denunciati e chiedeva segnatamente che venissero acquisite - a dimostrazione della persistente inottemperanza e delle discriminazioni a (suo) danno - copie degli atti di Ragioneria e dei mandati emessi dall'ente nel periodo successivo all'emanazione delle sentenze inadempiute";
che il GIP aveva ignorato tale opposizione, facendo riferimento a "richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 28.12.1996", anziche' alla richiesta del 4.12. stesso anno, denunzia violazione degli artt. 127 co. 5, 409 co. 2 - 3 e 6, 410 co. 2 e 3 e 606 co. 1 lett. c) c.p.p..
Deduce che il GIP "non ha minimamente esaminato nel merito, il contenuto dell'opposizione che era stata presentata da (esso) ricorrente", tacendo, come già nella richiesta aveva fatto il P.M., "del tutto in ordine all'operato dell'ing. TU" e così pretermettendo esso ricorrente dal contraddittorio, senza far neanche cenno dell'opposizione presentata.
Deduce, infine, che, relativamente alla fattispecie del reato (abuso di ufficio) ipotizzabile, esso ricorrente assumeva certamente "figura quale parte offesa insieme all'amministrazione". Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Giova premettere, al fine di dirimere ogni dubbio in ordine alla legittimazione del ricorrente a proporre la impugnazione, che , relativamente alle ipotesi di reato prospettate (artt. 323 e 328 c.p.), il ricorrente assume la figura di parte offesa insieme alla
P.A., come questa Corte ha, anche di recente, (Sez. VI, sent. 14.5.1997, rv. 207.933, imp. Pugliese) ritenuto, affermando che "il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in applicazione degli artt. 408 e 410 cod. proc. pen.". Ciò posto, deve osservarsi che il provvedimento impugnato incorre in una duplice nullità per violazione del principio del contraddittorio.
Infatti: in primo luogo indica come data della richiesta di archiviazione del P.M. quella 28.12.1994, mentre nella parte motiva del decreto fa proprie le richieste del P.M. "che si intendono integralmente trascritte e riportate", contenute, invece, nella richiesta di archiviazione 4.12.1996 (della quale, peraltro, è stato dato rituale avviso al ricorrente);
in secondo luogo il provvedimento in questione omette di trattare i temi di indagine relativi alla posizione dell'indagato ing. TU (del quale neanche il P.M. nella suddetta richiesta fa alcuna menzione). Deve, perciò, concludersi che il decreto impugnato è stato adottato senza tener in alcun conto l'opposizione presentata e che, pertanto, deve essere annullato senza rinvio con conseguente disposizione della trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso di giustizia.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONEannulla senza rinvio l'impugnato decreto. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998