Ordinanza 26 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/09/2018, n. 42048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42048 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RA NO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RILEVATO IN FATTO
Con l'ordinanza riportata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Roma del 12/04/2017, con la quale era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da RA SA, in relazione al semestre dal 03/09/2015 al 03/03/2016. RA ricorre personalmente per Cassazione avverso tale ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento del beneficio e rilevando, in particolare, che una singola infrazione disciplinare non poteva porre nel nulla la prova di partecipazione al trattamento rieducativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il condannato scarcerato per espiazione pena in data 05/09/2017, come risulta dall'acquisita certificazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e non avendo lo stesso manifestato, con specifica e motivata deduzione, un eventuale interesse a coltivare l'impugnazione (Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677; Sez. Un., Ord. n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707). La sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma 1'11 gennaio 20