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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5263/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501925 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501925 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501925 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4095/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta all'appello depositato.
I difensori della parte contribuente si riportano aglo atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento m. TK3036501925 emesso dall'AGE Direz. Prov. Di Roma I notificato il 15/9/2022 per imposta IRES, IVA, IRAP e altro anno 2016.
Tale atto trae origine dal pvc della GdF di Civitavecchia redatto in data 20/4/2017 riguardante l'attività ispettiva per gli anni dal 2014 al 2017 compreso. Relativamente all'anno 2016 l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi complessivi della società da € 866.674,67 ad € 1.019.004,77 aumentando i ricavi per servizi funebri resi ai soci del 19,35% in applicazione del valore normale delle prestazioni rese.
Il Centro acquistava beni e servizi per onoranze funebri a favore di associati e non soci a prezzi differenti.
Gli accertatori ritenevano che in tale differenziazione di prezzi la società evadesse le imposte con la pratica del trasfer-price generando un fenomeno di sottofatturazione tra i soggetti.
Il ricorrente precisa che nessuna pratica elusiva o evasiva ai fini IVA veniva posta in essere;
si oppone all'atto impugnato perché l'accertamento era stato eseguito sulla base dell'art. 13 del DPR 633/72 del quale però mancavano i presupposti.
L'AGE nelle controdeduzioni rimarca l'incongruità delle operazioni tra le parti eseguite applicando listini di prezzi differenti tra soci e non soci realizzando una riduzione del carico fiscale tra i soggetti.
Ritiene che l'utilizzo del valore normale sia pari al 19,35% sul volume delle prestazioni rese nei confronti dei propri soci sia per le operazioni imponibili che per le operazioni esenti sia congruo e tale da evitare il fenomeno elusivo e quindi il fenomeno della sottofatturazione.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 5282/2024 accoglie il ricorso.
Ritiene che l'accertamento conduce ad una incongruenza con le società indirettamente controllate nella realtà non dimostrata e applica un valore normale incoerente con gli effettivi prezzi praticati.
Il Centro generava gran parte del volume di affari con le società consorziate con politiche di prezzo che tenevano conto del rilevante volume di beni e prestazioni richieste;
solo marginalmente intratteneva rapporti con società non associate quali la sola Società_2 Srl.
Vi erano pertanto listini di prezzi separati uno per i soci e l'altro per i non soci. Per i non soci venivano applicati maggiori prezzi ai beni e servizi documentati in maniera specifica.
L'Ufficio fonda l'accertamento sul presupposto che il prezzo praticato all'unica società non socia, la Società_2 Srl, costituisca il valore normale delle prestazioni rese. I giudici di prime cure ritengono che tale differenzazione di prezzi praticati dal Centro non comporti ad una arbitraria sottofatturazione, ma ma semplici politiche di prezzo di favore nei confronti delle associate giustificato dal rilevante volume di affari. Avverso tale sentenza l'AGE propone appello.
Ritiene che rientri nel potere dell'Amministrazione quello di valutare il comportamento antieconomico del contribuente sotto il profilo della inerenza dei costi ai sensi dell'art. 109 del TUIR e quindi la congruità anche dei ricavi.
Nel caso in esame i verificatori hanno applicato un incremento del 19,35% ai servizi resi ai soci basato sulla differenza tra i listini di prezzi praticati ai soci e quello praticato ai non soci.
Le fatture emesse dal Centro ai soci sono generiche e non specifiche;
inoltre la presenza di anomalie contabili come quelle contemplate dall'art. 39 comma 1 del DPR 600/73 autorizza l'A.F. a procedere ad una rettifica analitica.
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
le spese di giudizio.
L'appellato Centro rimarca l'arbitrarietà nella determinazione della percentuale del 19,35% da applicare ai soci nel corso del 2016 del prezzo di servizi quale valore normale delle prestazioni fornite.
L'AGE, nelle proprie conclusioni, non considera la differenza del giro di affari generato dai soci che ammontano ad € 787.235,66 e quello realizzato dall'unico non socio pari ad e 79.439,01. Le operazioni con i soci hanno generato un volume di ricavi pari al 90% mentre quello realizzato con il non socio Società_2 Srl è del 10%.
L'AGE pretenderebbe di individuare il valore normale delle prestazioni in quelle prodotte dal non socio che inciso del 10% sui ricavi complessivi.
Il valore normale deve essere quello riconosciuto nel contesto economico commerciale praticato ai soci.
Ed ancora l'AGE non produce un confronto di prezzi, per gli stessi servizi, offerti da altre aziende che operano nel medesimo territorio.
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dall'AGE Direz.
Prov. Di Roma I che segue pvc della Guardia di Finanza di Civitavecchia con il quale i militari hanno rideterminato, a seguito di un'attività ispettiva che ha interessato gli anni dal 2014 al 2017, i ricavi complessivi della società per l'anno 2016 conseguiti per le prestazioni funerarie rese ai propri soci applicando un aumento medio del 19,35% scaturito dal confronto tra i listini dei prezzi riconosciuto ai soci ed il listino dei prezzi riconosciuto ai non soci e considerando tale aumento quale valore normale da applicare a tutte le transazioni.
Di conseguenza l'avviso di accertamento che segue il pvc viene emesso nei confronti del contribuente con la richiesta di pagamento di maggiori imposte Ires, Iva, Irap.
Il ricorso introduttivo viene accolto dai giudici di prime cure che ritengono che la differente pratica commerciale praticata dalla società ricorrente non ravvisa una arbitraria sottofatturazione fondata sull'incongruità delle operazioni verso le associate che conduce alla riduzione indebita del carico fiscale, ma semplici politiche di prezzo di favore economicamente giustificate dal rilevante giro di affari provenienti dalle associate che rendono congrui i prezzi di tali operazioni.
In fase di appello l'AGE rimarca il proprio convincimento asserendo che il comportamento del contribuente presenta comportamenti antieconomici sotto il profilo della inerenza dei costi e della congruità dei ricavi.
Le fatture emesse sono generiche;
sono presenti anomalie contabili.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello proposto dall'AGE non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Il calcolo della differenza dei prezzi previsti per i soci e per i non soci è stato effettuato senza individuare quali specifici servizi siano stati resi ai soci dalla società Resistente_1 s.r.l., in quanto le relative fatture contengono solo l'indicazione generica del numero di servizi funebri resi, mentre le fatture emesse nei confronti della Società_2, quale unico cliente non socio, vengono indicati nel dettaglio gli specifici servizi resi.
l'adeguamento percentuale e quindi la determinazione del valore normale operato sia dai militari che dall'Ufficio è avvenuto per volumi complessivi e non per singolo servizio;
non è stato quindi possibile rilevare la tipologia di cerimonia singolarmente resa neppure effettuare un confronto tra i prezzi in concreto applicati ai soci e quelli applicati ai non soci, e determinare, quindi, con certezza quali specifiche prestazioni siano state effettivamente fornite in concreto ai soci.
Il confronto eseguito dai verificatori si è basato solo sui differenti listini dei prezzi pratica ai soci da quello praticato all'unico non socio.
Non è stata eseguita un'analisi puntuale dei costi supportata dal contribuente per addivenire ad una valutazione corretta dell'inerenza del costo stesso e correlativamente ad una definizione di congruità dei ricavi.
L'attenzione si è limitata solo sul confronto tra i listini di prezzi formulati in maniera differente tra i soci della compagnia e quelli praticati nei confronti dell'unico soggetto non socio.
La Corte ritiene pertanto che si configuri del tutto logico e razionale un diverso e più vantaggioso trattamento in favore dei soci, nei confronti dei non soci;
non si comprende sulla base di quale presupposto gli accertatori abbiano applicato la medesima tariffa.
Ed ancora la determinazione del valore normale identificato dall'AGE, ottenuta dal confronto tra il volume di prezzi praticati ai soci e quello pratica ai non soci dell' aumento medio del 19,35% porta a concludere che il valore normale congruo da considerare sia quello praticato ai non soci.
La Corte ritiene le conclusioni sia dei verificatori che dell'Ufficio siano fondate su presupposti errati.
In primo luogo, il confronto viene eseguito tra grandezze differenti. La prima è che si prende a campione, come rappresentativo dell'universo, solo la ditta Società_2 quale unico cliente non socio del Centro e non la pluralità dei clienti non soci. In secondo luogo vengono confrontati volumi di ricavi differenti tra quello realizzato con le operazione eseguite verso i soci che ammonta ad € 787.235,66 e quello realizzato verso l'unico cliente non socio e cioè la ditta Società_2 che ammonta ad € 79.431,01.
Pertanto il valore normale, per l'esame delle grandezze dei valori, doveva essere rappresentato da quello praticato ai soci e non quello praticato ai non soci come vuole determinare L'Ufficio per tutti gli avvisi di accertamento eseguiti per gli anni dal 2014 al 2017 compreso.
Le conclusioni dell'AGE si presentano altresì arbitrarie e generiche nelle loro conclusioni in quanto giungono alla determinazione di un valore normale medio da applicare anche nella generalità delle transazione eseguite nei confronti dei soci del Centro senza alcuna verifica, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, sulla corrispondenza dei prezzi applicati dal contribuente nei confronti non solo dei soci e dell'unico cliente non socio, ma anche nei confronti di quelli applicati da altre società operanti nello stesso settore per i medesimi servizi e nello stesso territorio.
La politica di adottare un listino di prezzi più vantaggiosi per i soci che per i non soci trova la sua giustificazione nell'interesse di fornire servizi funerari a condizioni più vantaggiose per coloro che fanno parte della compagine aziendale.
La Corte precisa altresì che tale argomentazione è già stata affrontata presso altre Corti relativamente allo stesso pvc per gli anni 2015 e 2017 ( CGT di I Grado di Roma n. 1513/2023; CGT di 2 Grado del Lazio n.
3910/2025; CGT di I Grado di Roma n. 12694/2024) con sentenze favorevoli al contribuente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giustizia che liquida in € 5.000,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr.Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5263/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501925 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501925 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501925 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4095/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta all'appello depositato.
I difensori della parte contribuente si riportano aglo atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento m. TK3036501925 emesso dall'AGE Direz. Prov. Di Roma I notificato il 15/9/2022 per imposta IRES, IVA, IRAP e altro anno 2016.
Tale atto trae origine dal pvc della GdF di Civitavecchia redatto in data 20/4/2017 riguardante l'attività ispettiva per gli anni dal 2014 al 2017 compreso. Relativamente all'anno 2016 l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi complessivi della società da € 866.674,67 ad € 1.019.004,77 aumentando i ricavi per servizi funebri resi ai soci del 19,35% in applicazione del valore normale delle prestazioni rese.
Il Centro acquistava beni e servizi per onoranze funebri a favore di associati e non soci a prezzi differenti.
Gli accertatori ritenevano che in tale differenziazione di prezzi la società evadesse le imposte con la pratica del trasfer-price generando un fenomeno di sottofatturazione tra i soggetti.
Il ricorrente precisa che nessuna pratica elusiva o evasiva ai fini IVA veniva posta in essere;
si oppone all'atto impugnato perché l'accertamento era stato eseguito sulla base dell'art. 13 del DPR 633/72 del quale però mancavano i presupposti.
L'AGE nelle controdeduzioni rimarca l'incongruità delle operazioni tra le parti eseguite applicando listini di prezzi differenti tra soci e non soci realizzando una riduzione del carico fiscale tra i soggetti.
Ritiene che l'utilizzo del valore normale sia pari al 19,35% sul volume delle prestazioni rese nei confronti dei propri soci sia per le operazioni imponibili che per le operazioni esenti sia congruo e tale da evitare il fenomeno elusivo e quindi il fenomeno della sottofatturazione.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 5282/2024 accoglie il ricorso.
Ritiene che l'accertamento conduce ad una incongruenza con le società indirettamente controllate nella realtà non dimostrata e applica un valore normale incoerente con gli effettivi prezzi praticati.
Il Centro generava gran parte del volume di affari con le società consorziate con politiche di prezzo che tenevano conto del rilevante volume di beni e prestazioni richieste;
solo marginalmente intratteneva rapporti con società non associate quali la sola Società_2 Srl.
Vi erano pertanto listini di prezzi separati uno per i soci e l'altro per i non soci. Per i non soci venivano applicati maggiori prezzi ai beni e servizi documentati in maniera specifica.
L'Ufficio fonda l'accertamento sul presupposto che il prezzo praticato all'unica società non socia, la Società_2 Srl, costituisca il valore normale delle prestazioni rese. I giudici di prime cure ritengono che tale differenzazione di prezzi praticati dal Centro non comporti ad una arbitraria sottofatturazione, ma ma semplici politiche di prezzo di favore nei confronti delle associate giustificato dal rilevante volume di affari. Avverso tale sentenza l'AGE propone appello.
Ritiene che rientri nel potere dell'Amministrazione quello di valutare il comportamento antieconomico del contribuente sotto il profilo della inerenza dei costi ai sensi dell'art. 109 del TUIR e quindi la congruità anche dei ricavi.
Nel caso in esame i verificatori hanno applicato un incremento del 19,35% ai servizi resi ai soci basato sulla differenza tra i listini di prezzi praticati ai soci e quello praticato ai non soci.
Le fatture emesse dal Centro ai soci sono generiche e non specifiche;
inoltre la presenza di anomalie contabili come quelle contemplate dall'art. 39 comma 1 del DPR 600/73 autorizza l'A.F. a procedere ad una rettifica analitica.
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
le spese di giudizio.
L'appellato Centro rimarca l'arbitrarietà nella determinazione della percentuale del 19,35% da applicare ai soci nel corso del 2016 del prezzo di servizi quale valore normale delle prestazioni fornite.
L'AGE, nelle proprie conclusioni, non considera la differenza del giro di affari generato dai soci che ammontano ad € 787.235,66 e quello realizzato dall'unico non socio pari ad e 79.439,01. Le operazioni con i soci hanno generato un volume di ricavi pari al 90% mentre quello realizzato con il non socio Società_2 Srl è del 10%.
L'AGE pretenderebbe di individuare il valore normale delle prestazioni in quelle prodotte dal non socio che inciso del 10% sui ricavi complessivi.
Il valore normale deve essere quello riconosciuto nel contesto economico commerciale praticato ai soci.
Ed ancora l'AGE non produce un confronto di prezzi, per gli stessi servizi, offerti da altre aziende che operano nel medesimo territorio.
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dall'AGE Direz.
Prov. Di Roma I che segue pvc della Guardia di Finanza di Civitavecchia con il quale i militari hanno rideterminato, a seguito di un'attività ispettiva che ha interessato gli anni dal 2014 al 2017, i ricavi complessivi della società per l'anno 2016 conseguiti per le prestazioni funerarie rese ai propri soci applicando un aumento medio del 19,35% scaturito dal confronto tra i listini dei prezzi riconosciuto ai soci ed il listino dei prezzi riconosciuto ai non soci e considerando tale aumento quale valore normale da applicare a tutte le transazioni.
Di conseguenza l'avviso di accertamento che segue il pvc viene emesso nei confronti del contribuente con la richiesta di pagamento di maggiori imposte Ires, Iva, Irap.
Il ricorso introduttivo viene accolto dai giudici di prime cure che ritengono che la differente pratica commerciale praticata dalla società ricorrente non ravvisa una arbitraria sottofatturazione fondata sull'incongruità delle operazioni verso le associate che conduce alla riduzione indebita del carico fiscale, ma semplici politiche di prezzo di favore economicamente giustificate dal rilevante giro di affari provenienti dalle associate che rendono congrui i prezzi di tali operazioni.
In fase di appello l'AGE rimarca il proprio convincimento asserendo che il comportamento del contribuente presenta comportamenti antieconomici sotto il profilo della inerenza dei costi e della congruità dei ricavi.
Le fatture emesse sono generiche;
sono presenti anomalie contabili.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello proposto dall'AGE non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Il calcolo della differenza dei prezzi previsti per i soci e per i non soci è stato effettuato senza individuare quali specifici servizi siano stati resi ai soci dalla società Resistente_1 s.r.l., in quanto le relative fatture contengono solo l'indicazione generica del numero di servizi funebri resi, mentre le fatture emesse nei confronti della Società_2, quale unico cliente non socio, vengono indicati nel dettaglio gli specifici servizi resi.
l'adeguamento percentuale e quindi la determinazione del valore normale operato sia dai militari che dall'Ufficio è avvenuto per volumi complessivi e non per singolo servizio;
non è stato quindi possibile rilevare la tipologia di cerimonia singolarmente resa neppure effettuare un confronto tra i prezzi in concreto applicati ai soci e quelli applicati ai non soci, e determinare, quindi, con certezza quali specifiche prestazioni siano state effettivamente fornite in concreto ai soci.
Il confronto eseguito dai verificatori si è basato solo sui differenti listini dei prezzi pratica ai soci da quello praticato all'unico non socio.
Non è stata eseguita un'analisi puntuale dei costi supportata dal contribuente per addivenire ad una valutazione corretta dell'inerenza del costo stesso e correlativamente ad una definizione di congruità dei ricavi.
L'attenzione si è limitata solo sul confronto tra i listini di prezzi formulati in maniera differente tra i soci della compagnia e quelli praticati nei confronti dell'unico soggetto non socio.
La Corte ritiene pertanto che si configuri del tutto logico e razionale un diverso e più vantaggioso trattamento in favore dei soci, nei confronti dei non soci;
non si comprende sulla base di quale presupposto gli accertatori abbiano applicato la medesima tariffa.
Ed ancora la determinazione del valore normale identificato dall'AGE, ottenuta dal confronto tra il volume di prezzi praticati ai soci e quello pratica ai non soci dell' aumento medio del 19,35% porta a concludere che il valore normale congruo da considerare sia quello praticato ai non soci.
La Corte ritiene le conclusioni sia dei verificatori che dell'Ufficio siano fondate su presupposti errati.
In primo luogo, il confronto viene eseguito tra grandezze differenti. La prima è che si prende a campione, come rappresentativo dell'universo, solo la ditta Società_2 quale unico cliente non socio del Centro e non la pluralità dei clienti non soci. In secondo luogo vengono confrontati volumi di ricavi differenti tra quello realizzato con le operazione eseguite verso i soci che ammonta ad € 787.235,66 e quello realizzato verso l'unico cliente non socio e cioè la ditta Società_2 che ammonta ad € 79.431,01.
Pertanto il valore normale, per l'esame delle grandezze dei valori, doveva essere rappresentato da quello praticato ai soci e non quello praticato ai non soci come vuole determinare L'Ufficio per tutti gli avvisi di accertamento eseguiti per gli anni dal 2014 al 2017 compreso.
Le conclusioni dell'AGE si presentano altresì arbitrarie e generiche nelle loro conclusioni in quanto giungono alla determinazione di un valore normale medio da applicare anche nella generalità delle transazione eseguite nei confronti dei soci del Centro senza alcuna verifica, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, sulla corrispondenza dei prezzi applicati dal contribuente nei confronti non solo dei soci e dell'unico cliente non socio, ma anche nei confronti di quelli applicati da altre società operanti nello stesso settore per i medesimi servizi e nello stesso territorio.
La politica di adottare un listino di prezzi più vantaggiosi per i soci che per i non soci trova la sua giustificazione nell'interesse di fornire servizi funerari a condizioni più vantaggiose per coloro che fanno parte della compagine aziendale.
La Corte precisa altresì che tale argomentazione è già stata affrontata presso altre Corti relativamente allo stesso pvc per gli anni 2015 e 2017 ( CGT di I Grado di Roma n. 1513/2023; CGT di 2 Grado del Lazio n.
3910/2025; CGT di I Grado di Roma n. 12694/2024) con sentenze favorevoli al contribuente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giustizia che liquida in € 5.000,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr.Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli