Sentenza 28 novembre 2012
Massime • 1
Integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 126, comma undicesimo, C.d.S. e non il reato contravvenzionale di guida senza patente la condotta dello straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi con patente rilasciata da Stato estero ed ancora in corso di validità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2012, n. 46786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46786 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - N. 1749
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 13614/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RI LN TI ED N. IL 12/07/1978;
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PAVIA del 26.11.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed udito il difensore dell'imputato che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 novembre 2011 il Tribunale di Pavia condannava El YA alla pena di giustizia per il reato contravvenzionale di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore lamentando con un primo motivo la eccessività della pena e deducendo, con il secondo motivo, l'insussistenza del fatto essendo in possesso di patente estera in corso di validità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Fondato ed assorbente appare il secondo motivo di gravame. Come osservato da questa Corte (cfr. Sez. 4, 8 marzo 2012, n. 22059, PM in proc. Heleno Da Silva, RV 252961) la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli artt. 135 e 136 C.d.S. secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia;
lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l'illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente;
lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7). In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice della strada previgente non differente in tema - peraltro - da quello attuale, che al Codice in vigore, v. Cass.13/10/1997 n2392; Cass. 17/12/1998 n. 3699/1999; Cass. 19/01/2011 n.
6821. Deve aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell'art. 135 C.d.S., comma 14 stabilisce testualmente: "Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11". Nel caso di specie il ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stato sorpreso alla guida, ma era tuttavia in possesso di patente straniera, rilasciata dallo Stato di provenienza (Egitto) con scadenza nel 2014 e quindi in corso di validità.
4. Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione della sentenza al Prefetto di Pavia per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Pavia per quanto di competenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2012