Sentenza 11 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della responsabilità del socio occulto per il reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 222 legge fall., è necessario che sia stato dichiarato il fallimento anche della società occulta. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna nei confronti di un soggetto ritenuto socio di una società di fatto, nonostante l'imputazione individuasse lo stesso quale "extraneus" in concorso con l'imprenditore, mera testa di legno, titolare di impresa individuale, già dichiarata fallita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2016, n. 23044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23044 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2016 |
Testo completo
23044/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIA VESSICHELLI - Presidente - N.1101 : -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SERGIO GORJAN N. 43502/2015- Consigliere - Dott. NT SETTEMBRE Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NT N. IL 28/09/1971 avverso la sentenza n. 1655/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 13/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per the Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Procuratore Generale in persona della dott. Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità. Udito il difensore dell'imputato avv. Vincenzo Arrigo del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di Bari con la decisione impugnata, resa il 13 - 25.6.2014, ha riformato la sentenza di assoluzione piena emessa a carico del PO dal G.U.P. presso il Tribunale di Trani, ritenendolo colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata commesso in Trani e Barletta sino al 5.1.2000 in relazione al fallimento dell'impresa individuale NAN di PO AN MA. Il G.U.P. presso il Tribunale di Trani,ad esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto non fossero state acquisite in atti adeguate prove che l'imputato concorresse con la sorella nella gestione economica dell'impresa individuale della germana, di cui era dipendente addetto alla direzione dei lavori assunti. La Corte barese,attinta dal gravame del P.M., aveva invece ritenuta la penale responsabilità del PO in ordine al delitto di bancarotta,contestato sub capo a) della rubrica, e condannato lo stesso alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, mentre dichiarava l'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto finanziario contestato sub capo b). Osservava la Corte come, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede d'indagini, appariva che l'imputato gestisse non solo l'attività produttiva avesse th dell'impresa, quale dipendente con funzioni di responsabile tecnico, ma pure a gestione patrimoniale quale socio occulto della sorella, apparente titolare d'impresa individuale, da qui la penale responsabilità per la bancarotta contestata - sottrazione dell'attivo di cassa -. Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato PO articolando le seguenti puntuali censure: 1 concorreva vizio di motivazione poiché la condanna emessa dalla Corte territoriale fondata su elementi probatori anodini ed inadeguati a fondatamente ritenere accertato che l'imputato si fosse ingerito nella gestione economica dell'impresa individuale della sorella, di cui era regolare dipendente;
nemmeno v'era prova che l'imputato avesse assunto veste di socio occulto poiché difettava prova del versamento di quota sociale e l'assunzione del rischio d'impresa concorrendo a determinare le strategie aziendali;
le prove raccolte lumeggiavano l'espletamento delle mansioni di dipendente attribuite, mentre i rapporti bancari risultavano gestiti esclusivamente dalla titolare dell'impresa, e solamente la gestione tecnica era delegata al germano quale dipendente;
inoltre l'imputazione era afferente a sottrazione di somme di denaro dal conto corrente dell'impresa, come visto pacificamente gestito esclusivamente dalla titolare dell'impresa ossia la sorella dell'imputato, sicché non si poteva configurare il concorso dell'extraneus, relativamente al quale necessitavano elementi probatori diversi e di maggior spessore. All'odierna udienza pubblica compariva il nuovo difensore dell'imputato, che pure aveva depositata memoria, il quale instava per l'accoglimento del ricorso, mentre il P.G. chiedeva la declaratoria di inammissibilità. Ritenuto in diritto Il ricorso ha fondamento giuridico e va accolto. th Con la memoria il PO ha dedotto estinzione del delitto di bancarotta per intervenuta prescrizione. Tuttavia al riguardo deve osservare la Corte come la sentenza di prime cure nella specie risulta pronunziata nel 2002, sicché trova al riguardo applicazione la disciplina transitoria ex art 10 co 3 legge 251/05 di riforma dell'istituto della prescrizione con l'applicazione della normativa antecedente, sicché il termine di prescrizione massima verrà a maturare nel luglio 2022. 2 Effettivamente la motivazione esposta dalla Corte pugliese per ritenere la penale responsabilità de PO appare affetta dal vizio di manifesta illogicità. Difatti,a tenore del capo d'imputazione, il PO risulta chiamato a rispondere del delitto di bancarotta in quanto gestore di fatto dell'impresa individuale della sorella. Tuttavia la Corte territoriale ha fondato la sua responsabilità penale argomentando sulla sua posizione di socio occulto, in società con l'apparente imprenditore individuale. Tuttavia è tradizionale insegnamento di questa Corte Cass. Sez 5 n° 2819 del 24.1.1979 rv 141512, Cass. Sez. 5 n° 3610 del 2.12.1972 rv 121088 -che il socio occulto risponde del reato proprio di bancarotta solamente se anche la società occulta dichiarata fallita. Solamente in conseguenza del fallimento della società trova applicazione il disposto ex art 222 rd 267/1942,ma nella specie non risulta dagli atti che sia stato dichiarato il fallimento della società occulta costituita dai germani PO. Ciò nonostante la Corte pugliese, a sostegno della sua conclusione di colpevolezza richiama puntuale arresto di questa Corte in tema proprio di fallimento di società di persone, mentre nella specie è dato pacifico che sia stato dichiarato solamente il fallimento dell'impresa individuale di AN MA PO,della quale il germano, odierno imputato, era un dipendente. L'errato ragionamento dell'esistenza di società di fatto tra i germani risulta th ribadito dalla Corte barese per superare la censura mossa dall'imputato in relazione alla bancarotta per distrazione delle somme presenti sul conto corrente intestato, e fattualmente gestito, esclusivamente dalla titolare dell'impresa fallita. In effetto invece il capo d'imputazione risulta prospettare il concorso dell'extraneus con l'imprenditore individuale mera test di legno ", ben possibile anche in forza del dichiarato fallimento del solo imprenditore individuale. 3 Tuttavia al riguardo appare far difetto nella sentenza impugnata ogni motivazione, specie con relazione e all'elemento materiale circa la destinazione dei somme prelevate pacificamente dal conto corrente dell'impresa individuale gestito esclusivamente dalla sorella, ed a quello psicologico, risultando bensì di tipo generico il dolo dell'extraneus ma comunque fondato sulla consapevolezza di frodare i creditori con le azioni distrattive poste in essere. Soffrendo la motivazione della sentenza impugnata della su descritta discrasia tra imputazione formulata, individuando il PO quale extraneus che agisce in concorso con l'imprenditore individuale,e l'argomentazione a sostegno della condanna, basata sul disposto ex art 222 rd 267/1942 d'esistenza di società di fatto non dichiarata fallita, la decisione impugnata va annullata e la questione rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame. Esame che non potrà prescindere dalla configurazione del delitto di bancarotta imputata la PO siccome cristallizzata in capo d'imputazione quale extraneus, sicché l'analisi del concorrere della condotta e dell'elemento psicologico dovrà essere ragguagliata a tale specifica situazione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 11 aprile 2016. Il Consiglier estensore Il Presidente Sergio Gonja MA SS DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 31 MAG 20161 AG Dylusi IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 4 Care L uise