Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
In tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili. (Fattispecie in cui erano stati asportati compact disc contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2015, n. 21262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21262 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 26/03/2015
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 730
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 34217/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC RA n. il 9/8/1965;
avverso la sentenza n. 1373/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari il 5/3/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 26/3/2015 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. GIALANELLA A., che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 5/3/2014, la corte d'appello di Cagliari ha integralmente confermato la sentenza in data 7/11/2013 con la quale il tribunale di Cagliari ha condannato CC RA alla pena di giustizia in relazione al reato di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose e dall'esposizione delle stesse alla pubblica fede, commesso in Cagliari il 30/10/2013.
2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere sussistente l'esposizione della refurtiva alla pubblica fede, atteso che la stessa era stata prelevata dall'interno di un'autovettura, senza che facesse parte del relativo equipaggiamento o fosse funzionale al relativo utilizzo. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - correttamente richiamato dal giudice a quo -, in tema di furto di autovettura, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 c.p., n. 7) nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva;
tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili (cfr. Sez. 5^, Sentenza n. 15583 del 05/02/2004, Rv. 228757). Nel caso di specie, la corte territoriale ha evidenziato come taluni oggetti sottratti dall'odierno imputato dall'autoveicolo della persona offesa (come il deodorante per l'autovettura o i compact disc contenuti nel lettore che costituisce dotazione dell'auto) valessero a integrare gli estremi di "accessori dell'autovettura" (secondo la lettura della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata), così come le buste della spesa lasciate all'interno dell'autoveicolo, costituenti oggetti "non facilmente trasportabili", in particolare per la necessità del proprietario di completare il percorso destinato ad altri acquisti.
Le argomentazioni così compendiate dalla corte territoriale devono ritenersi adeguatamente dotate di logica coerenza e di congruità argomentativa, come tali del tutto idonee a sottrarsi alle censure solo genericamente avanzate in questa sede dall'odierno ricorrente.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015