Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono e/o deposito di rifiuti, prevista dal secondo comma dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, ha natura di reato istantaneo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per il calcolo della prescrizione, la successiva rimozione di rifiuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2017, n. 38977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38977 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
3 8977-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez..12.14 Luca Ramacci Donatella Galterio PU - 7/4/2017 Gastone Andreazza R.G.N. 27217/2016 Ubalda Macrì Relatore - Carlo Renoldi SENTENZA sul ricorso proposto da BI IN LF, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 16.3.2016 della Corte d'Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato, l'avv. Patrizio Lepiane che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO WM 1. Con sentenza in data 16.3.2016, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 17.7.2015 che aveva condannato BI IN LF alla pena di anni 1, mesi 3 di arresto ed € 9.000,00 di ammenda oltre spese, risarcimento danni a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e spese, per i reati di cui al capo A), art. 256, comma 1, lett. a) e b), in relazione agli art. 208 e 216, d. Lgs. 152/06 perché in qualità di titolare dell'omonima ditta, aveva effettuato nell'area identificata nel capo d'imputazione, non rientrante nell'autorizzazione provinciale, il recupero e gestione di una serie di rifiuti non pericolosi identificati nel capo d'imputazione e pericolosi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di legge, e B), art. 256, 1 comma 2, prima e seconda ipotesi, in relazione all'art. 192, commi 1 e 3, d. Lgs. 152/06 perché, nella qualità sopra descritta, aveva effettuato nell'area indicata nel capo d'imputazione un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, indicati nel capo A) precedente, costituiti da materiali ferrosi e non, parti di auto, motori, pneumatici, batterie per auto esauste;
entrambi i reati accertati in Seregno il 18.1.2011 (data del sopralluogo).
2. Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), c.p.p. in relazione agli art. 157, 158 e 531 c.p.p. Osserva, in particolare, che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato il reato di cui all'art. 256, comma 2, d. Lgs. 152/06 come permanente, laddove esso era istantaneo in quanto si consumava al momento dell'abbandono dei rifiuti, senza che abbia rilievo la successiva omessa rimozione;
in altri termini, per la natura permanente era necessario un ulteriore requisito, cioè "il dinamismo criminoso dell'attività di gestione" e cioè che l'attività illecita, il deposito, fosse stata prodromica ad un successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate, di modo da far ritenere correttamente cessata la condotta con il compimento delle successive fasi. Nel caso in esame, l'attività di abbandono e/o deposito non costituiva l'antecedente di una successiva fase ma racchiudeva in sé l'intero disvalore penale della condotta e quindi era un reato istantaneo. Tra la data del sequestro il 18.1.2011 e quella di effettivo smaltimento dei rottami il 7.6.2011 non era intervenuta alcun tipo di attività. Difettando il concreto ed effettivo accertamento in ordine alla prosecuzione dell'attività gestoria, la conseguenza era che risultava fondato il denunciato vizio della sentenza e che il termine di prescrizione quinquennale risultava interamente decorso alla data del 18.1.2016. In definitiva, la totale mancanza di prova circa ulteriori conferimenti di rifiuti oltre la data accertata del 18.1.2011 ostava alla collocazione del dies a quo del termine prescrizionale alla data della rimozione, come invece ritenuto dal Giudice di secondo grado. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., in relazione al riconoscimento ed applicazione dell'art. 183, Wir comma 1, lett. b), d. Lgs. 152/06, perché la Corte territoriale aveva ritenuto di non accogliere la richiesta di assoluzione sul presupposto erroneo che le fotografie prodotte documentavano accumuli ben superiori ai 30 metri cubi nonché la presenza di rifiuti pericolosi, né vi era incertezza tra le fotografie scattate nel 2007 e quelle scattate nel 2011. La Corte d'Appello di Milano aveva omesso di considerare: a) che nessun operante aveva proceduto, durante le indagini, alla specifica misurazione del volume occupato dai rifiuti in contestazione;
b) che alcun atto era stato in concreto posto in essere se non il mero raffronto tra una fotografia del 2007 (trattavasi di altro accesso nell'area di 2 pertinenza del prevenuto) ed una successiva fotografia del 2011; c) solo dopo l'assolvimento della procedura di verifica, i rilievi fotografici potevano costituire un contributo dimostrativo del fatto accertato;
d) se per l'art. 183, comma 1, lett. b), d. Lgs. 152/06 non costituiva reato un deposito di 30 metri cubi di materiale, appariva evidente che un mero rilievo fotografico, senza alcun altro tipo di verifica, fosse del tutto inidoneo ed insufficiente a formare e fornire la prova della sussistenza del reato;
e) i testi avevano dichiarato di aver verificato la difformità dei rifiuti come da fotografie, ma senza effettuare alcun altro tipo di accertamento. In definitiva, entrambe le sentenze di merito avevano pacificamente violato l'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli art. 62bis, 133, 163 e 167 c.p. La Corte territoriale gli aveva negato le attenuanti generiche per il dolo particolarmente intenso ed il beneficio della sospensione condizionale della pena per i precedenti. Inoltre, aveva ritenuto in modo del tutto apodittico che i rifiuti della fotografia fossero pericolosi, sebbene mancasse l'accertamento sulla loro natura. Con il quarto motivo di ricorso, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 541 c.p.p., perché era stato assolto dal reato di cui al capo A), il che precludeva il riconoscimento della liquidazione delle spese ed il risarcimento del danno a qualsiasi titolo. Chiede, pertanto, in via principale, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in via subordinata l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I reati contestati erano già prescritti al momento della pronuncia della sentenza d'appello secondo cui invece i reati dovevano considerarsi permanenti fino alla rimozione dei rifiuti in data 7.6.2011. Ed invero, il tenore dell'art. 256, commi 1 e 2, d. Lgs. 152/06, nel sanzionare chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, nonché i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, è chiaro nel senso che il reato sia a consumazione istantanea e non permanente, a differenza della successiva fattispecie di cui al comma 3 della realizzazione o gestione di una discarica abusiva. E' la specifica condotta in sé, che per natura è istantanea, che viene sanzionata, indipendentemente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati. Né si 3 ravvisano nella norma elementi che giustifichino la condotta della rimozione dei rifiuti come motivo di cessazione della contravvenzione idonei a fondare il giudizio della Corte territoriale che individua il dies a quo per il calcolo della prescrizione alla data del 7.6.2011. Va pertanto data continuità all'orientamento di questa Sezione, n. 45306/13, Rv 257631, in un caso di applicazione della normativa emergenziale, ma con l'affermazione di un principio valevole anche per il caso in esame, secondo cui il delitto previsto dall'art. 256, comma primo, del d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende irrilevante l'esame degli altri. Si impone di conseguenza l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere i reati contestati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso, il 7 aprile 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Ubalda Macrì Luca Ramacci While new DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 AGC 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani