CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38922 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI GA nato il [...] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38922 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 aprile 2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 28.10.2019 aveva ritenuto VI AN colpevole del reato ascrittogli e, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ravvisata la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione. 2. Il presente procedimento trae origine dalle plurime segnalazioni effettuate dall'odierno imputato, confidente di polizia, alle forze dell'ordine circa la presenza di sostanza stupefacente all'interno di un appartamento di proprietà della cognata IA DR, sito in Rimini piazzale Bornaccini n. 5/F, occupato da NO Do VA FR e frequentato da RO EL, suo compagno. Si ricostruiva che a monte della vicenda vi erano stati dei contrasti tra il conduttore ed il locatore dell'immobile e che il primo ne aveva chiesto l'immediata liberazione( prendendo anche contatti con un'agenzia immobiliare per metterlo in vendita. In particolare in data 18.10.2013 si erano presentati presso l'appartamento due uomini e due donne intrattenutisi con gli inquilini e la donna più giovane nell'occasione aveva chiesto di recarsi in bagno dove successivamente era stato rinvenuto un sacchetto contenente stupefacente che NO Do VA, preso dal panico, aveva gettato dalla finestra poi decidendo di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il giudice di primo grado, derubricato il fatto di cui al capo a) nell'ipotesi lieve di cui al 5 comma, in ragione della contenuta quantità di stupefacente rinvenuta, riconosceva del pari l'aggravante del nesso teleologico, essendo il reato strumentale alla calunnia contestata al capo b). L'impianto accusatorio della sentenza di primo grado veniva confermato in appello. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducei ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. f l'erronea applicazione della legge penale (art. 368 cod.pen) e carenza di motivazione nonché travisamento della prova in punto di ritenuta sussistenza del delitto di calunnia in luogo di quello di simulazione di reato. Si assume che la sentenza impugnata risulta fondata sul travisamento di una prova decisiva e comunque non appare sufficiente a chiarire il percorso seguito 2 per ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 368 cod.pen. in luogo della meno grave fattispecie della simulazione di reato. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ( ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. (art. 99 cod.pen.) ( nonché la carenza, contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva. Si assume che i primi due pregiudizi penali riportati nel casellario sub 1) e 2) e risalenti ai primi anni 90 riguardavano sentenze di patteggiamento con pene condizionalmente sospese insuscettibili di produrre effetti in tema di recidiva;
gli altri precedenti riguardano reati contravvenzionali mentre il precedente per rapina risale al 2005. Inoltre dovrebbe essere valorizzata a favore del reo e non contro il medesimo la circostanza che lo stesso sia un informatore di polizia. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Con riguardo alla riqualificazione del reato sub B) in quello di simulazione di reato, va premesso che integra il delitto di calunnia nella forma cd. indiretta la falsa accusa che, pur non essendo nominativa, sia formulata in modo da rendere inequivoca la riferibilità del fatto ad una determinata persona, mentre si configura il delitto di simulazione di reato quando il fatto sia implicitamente attribuito ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla sua consumazione (Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Rv. 279561). Ebbene, nella specie la segnalazione riguardava un'attività di spaccio posta in essere da cittadini brasiliani all'interno dell'appartamento al civico n. 5/F di Piazzale Bonaccini a Rimini, immobile abitato da 14 ann) in forza di contratto di locazione da NO Do VA, frequentato solo dal suo compagno RO, sicché era chiara la riferibilità al primo dell'illecita detenzione dello stupefacente risultando pertanto corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. 2. Manifestamente infondatò é anche il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva, ha correttamente ritenuto che il fatto per cui si procede f appare sintomatico di maggiore pericolosità alla luce 0- due precedenti penali per 3 rapina e sfruttamento della prostituzione ed essendo l'imputato già stato ritenuto recidivo infraquinquennale. 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38922 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 aprile 2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 28.10.2019 aveva ritenuto VI AN colpevole del reato ascrittogli e, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ravvisata la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione. 2. Il presente procedimento trae origine dalle plurime segnalazioni effettuate dall'odierno imputato, confidente di polizia, alle forze dell'ordine circa la presenza di sostanza stupefacente all'interno di un appartamento di proprietà della cognata IA DR, sito in Rimini piazzale Bornaccini n. 5/F, occupato da NO Do VA FR e frequentato da RO EL, suo compagno. Si ricostruiva che a monte della vicenda vi erano stati dei contrasti tra il conduttore ed il locatore dell'immobile e che il primo ne aveva chiesto l'immediata liberazione( prendendo anche contatti con un'agenzia immobiliare per metterlo in vendita. In particolare in data 18.10.2013 si erano presentati presso l'appartamento due uomini e due donne intrattenutisi con gli inquilini e la donna più giovane nell'occasione aveva chiesto di recarsi in bagno dove successivamente era stato rinvenuto un sacchetto contenente stupefacente che NO Do VA, preso dal panico, aveva gettato dalla finestra poi decidendo di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il giudice di primo grado, derubricato il fatto di cui al capo a) nell'ipotesi lieve di cui al 5 comma, in ragione della contenuta quantità di stupefacente rinvenuta, riconosceva del pari l'aggravante del nesso teleologico, essendo il reato strumentale alla calunnia contestata al capo b). L'impianto accusatorio della sentenza di primo grado veniva confermato in appello. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducei ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. f l'erronea applicazione della legge penale (art. 368 cod.pen) e carenza di motivazione nonché travisamento della prova in punto di ritenuta sussistenza del delitto di calunnia in luogo di quello di simulazione di reato. Si assume che la sentenza impugnata risulta fondata sul travisamento di una prova decisiva e comunque non appare sufficiente a chiarire il percorso seguito 2 per ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 368 cod.pen. in luogo della meno grave fattispecie della simulazione di reato. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ( ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. (art. 99 cod.pen.) ( nonché la carenza, contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva. Si assume che i primi due pregiudizi penali riportati nel casellario sub 1) e 2) e risalenti ai primi anni 90 riguardavano sentenze di patteggiamento con pene condizionalmente sospese insuscettibili di produrre effetti in tema di recidiva;
gli altri precedenti riguardano reati contravvenzionali mentre il precedente per rapina risale al 2005. Inoltre dovrebbe essere valorizzata a favore del reo e non contro il medesimo la circostanza che lo stesso sia un informatore di polizia. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Con riguardo alla riqualificazione del reato sub B) in quello di simulazione di reato, va premesso che integra il delitto di calunnia nella forma cd. indiretta la falsa accusa che, pur non essendo nominativa, sia formulata in modo da rendere inequivoca la riferibilità del fatto ad una determinata persona, mentre si configura il delitto di simulazione di reato quando il fatto sia implicitamente attribuito ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla sua consumazione (Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Rv. 279561). Ebbene, nella specie la segnalazione riguardava un'attività di spaccio posta in essere da cittadini brasiliani all'interno dell'appartamento al civico n. 5/F di Piazzale Bonaccini a Rimini, immobile abitato da 14 ann) in forza di contratto di locazione da NO Do VA, frequentato solo dal suo compagno RO, sicché era chiara la riferibilità al primo dell'illecita detenzione dello stupefacente risultando pertanto corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. 2. Manifestamente infondatò é anche il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva, ha correttamente ritenuto che il fatto per cui si procede f appare sintomatico di maggiore pericolosità alla luce 0- due precedenti penali per 3 rapina e sfruttamento della prostituzione ed essendo l'imputato già stato ritenuto recidivo infraquinquennale. 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023