Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 02 13/0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richiesta cople studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. --- SOLE Z ORE In nome del popolo italiano per diritti L. 3000 11 24 FEB 2001 LA CORTE DI CASSAZIONE IL CANCELLERE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 2395/1998 - Presidente Dott. Marino Donato Santojanni - 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere Z Rep. 66 Stefano Maria Evangelista Cron.5685 66Pasquale Picone Relatore 66 Gabriella Coletti 66 Ud. 21.12.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 5612 da AN NA, elettivamente domiciliata in Roma, via Arturo Calza, n. 37, ed ora d'ufficio presso Cancelleria Corte Cassazione scala B, presso Vittorio Di Stasio, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Servello con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito mediante deposito della procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 262 in data 10 giugno 1997 (R.G. 1517/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giovanna Biondi per delega dell'avv. Cerioni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. 4 Svolgimento del processo Il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede e rigettato la domanda con la quale NA AN aveva chiesto il pagamento dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa. Nella controversia, nella quale era intervenuto anche l'ente per il Servizio contributi agricoli unificati (Scau), l'Inps aveva contestato che la ricorrente, bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici, avesse svolto attività lavorativa subordinata. AN Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova che la B , ancorché regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici delle braccianti agricole, avesse prestato attività lavorativa di carattere subordinato, sia perché la pretesa datrice di -2- lavoro sarebbe stata la madre, sia perché non erano stati provati gli indici propri del lavoro subordinato. La cassazione della sentenza è chiesta da NA AN con ricorso articolato in tre motivi. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura ai difensori. - Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5, c.p.c., anche in relazione all'art. 102 dello stesso codice, perché allo Scau, parte del giudizio di primo grado, non era stato notificato l'atto di appello, né all'integrazione del contraddittorio si era provveduto nel termine assegnato dal Tribunale con apposita ordinanza, sebbene l'intestazione della sentenza impugnata comprenda lo Scau tra le parti del giudizio di appello e ne riporti persino le conclusioni. 4 1.1. Il motivo è destituito di fondamento giuridico. L'apposito ente preposto al servizio contributi agricoli unificati (Scau) è stato soppresso dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995, con trasferimento delle relative competenze all'Inps. Quindi, nel corso del giudizio di appello, l'Inps era succeduto all'ente soppresso ed erroneamente il Tribunale, con provvedimenti in data 7 febbraio 1996 e 6 novembre 1996, aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nel confronti di un soggetto che, per effetto della vicenda successoria, doveva considerarsi comunque presente nel giudizio.
2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E), e degli art. 3 e 4 d.lgt. 9 aprile 1946, n. 215, nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale deciso in contrasto con l'atto amministrativo di accertamento costitutivo dello -3- status di bracciante agricola, dal quale discende il diritto alle prestazioni previdenziali, sostanzialmente disapplicandolo senza motivare in ordine all'illegittimità.
2.1. Anche questo motivo non ha fondamento giuridico. Il principio di diritto applicabile alla fattispecie, come enunciato dalle sezioni unite della Corte (sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000) a composizione dei contrasti manifestati dagli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, è il seguente: Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al 2 momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni, o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza -h- dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni res da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>, 2.2. Pertanto, concorrendo a formare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale sia la sussistenza del rapporto di lavoro che l'iscrizione negli elenchi (ancorché non ancora materialmente avvenuta ma solo domandata, t sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 1995, n. 483), le contestazioni dell'Istituto previdenziale che investono l'esecuzione delle prestazioni lavorative concernono la fattispecie costitutiva del diritto e non certo elementi che determinano l'inefficacia degli stessi fatti costitutivi a norma dell'art. 2697 c.c., né, ovviamente, l'avvenuta iscrizione concreta un presunzione legale dell'esistenza dell'altro, diverso elemento, della fattispecie costitutiva. In altri termini, il regime assicurativo dei lavoratori agricoli diverge da quello comune nella parte in cui il principio di automatismo della tutela previdenziale è parzialmente attenuato perché non basta il fatto di aver prestato attività lavorativa per conseguire il diritto alle prestazioni ma è necessario anche che il fatto stesso sia "denunziato" (cfr. Corte cost. 483/1995, cit.) all'amministrazione onde essere inseriti nell'apposito elenco con effetti di certezza legale e finalità di controllo. -5- Ma, per il resto, operano le regole di diritto comune, sicché l'avvenuta iscrizione altro non attesta che la presentazione di dichiarazioni di parte circa l'esistenza del rapporto di lavoro.
2.3. Ciò significa che l'iscrizione negli elenchi anagrafici non è esercizio di funzione amministrativa provvedimentale ma mera estrinsecazione del potere di attestazione e certificazione dell'amministrazione e la veridicità dei dati può essere contestata con ogni mezzo di prova, esulandosi completamente dall'ambito dell'istituto della disapplicazione degli atti amministrativi non conformi a legge, istituto che concerne esclusivamente gli atti che dettano wa regola concreta della situazione giuridica (provvedimenti), regola che il giudice ha il potere di ritenere non sussistente ove riscontri la non conformità a legge del provvedimento.
3. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere riportato dati inesatti (iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di S. Calogero anziché del Comune di Joppolo), per avere ignorato del tutto i risultati della prova testimonial,comprovanti l'osservanza di un orario di lavoro, le direttive impartite dalla datrice di lavoro, la corresponsione della retribuzione. Il motivo di ricorso non merita accoglimento.
3.1. Invero, più volte la giurisprudenza della Corte ha precisato, in linea con il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e con riferimento alle controversie relative a diritti previdenziali che presuppongono l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici, che le specifiche contestazioni dell'Inps circa l'esistenza di un rapporto di lavoro e degli elementi propri della subordinazione, idonee ad inficiare le risultanze della certificazione, determinano per il richiedente l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 21 gennaio 1993, n. 729; -6- 20 gennaio 1993, n. 1097; 4 gennaio 1995, n. 70; 27 luglio 1999, n. 8132; 5 aprile 2000, n. 4232). Alla stregua dei principi esposti la sentenza impugnata non può essere cassata. In primo luogo, è inammissibile la denuncia concernente l'erroneo riferimento di 蠻 alcuni dati di fatto, in quanto del tutto privo di influenza sul decisum, secondo le stesse prospettazioni del ricorso. Per il resto, con motivazione sufficiente e logica, e pertanto non sindacabile in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che non fosse provata la prestazione di lavoro subordinato: ciò, in primo luogo, per lo stretto vincolo familiare esistente fra le parti (madre e figlia), ma anche sulla base di altri elementi, quali l'assunzione dichiarata in coincidenza del matrimonio (mentre in precedenza lavorava presso un campeggio), il non essere la madre proprietaria del terreno ma anch'essa bracciante agricola, la genericità della prova testimoniale in punto di soggezione alle direttive della madre e modalità della retribuzione.
4. In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000. Il PresidenteЛио н ситорами Il Consigliere estensore espa -7- де ле ISSILABORATORE DI CANCELLI Depositata in Cancelleria Oggi, 24 FEB. 2001 3 0 3 1 I A IL COLLABORATORE 5 S . D S , T . A R O N T DI CANCELLERIA L A , ' L L 3 A O S L 7 E B - E P I 8 D S - D 1 I I S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G A D M E I E L O , T A O T D A R I L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E "