Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
00 39 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 99/2975 772 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. Rep. 137 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 11.07.2000 Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente - 66 Donato PLENTEDA - Consigliere - 66 Mario Rosario MORELLI -> 66 Walter CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -> UFECIO COPIE USeppe SALME' rel. -> Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 1800 SENTENZA 1-2-GEN 2001---- IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da OL RI, AS NE, SO MILENA, BALSI 1500 AN TE, SO UR elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio 58, presso l'avv. Gilberto Cerruti, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, 0660202 ricorrenti controLIRE 1500 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copla legale топішо al Sig. Cerutti 0697955 per diritti 10000+2 1500 5 APR. 2001 1 2.0 MAR 2001 cons. USeppe Salmè IL CANCELLIERE 1523 2000 CC EN, elettivamente domiciliato a Roma, via Costabella 23, presso l'avv. USeppe Lavitola, che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. Luisa Totino, per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma dell' 8 luglio 1998. Sentita la relazione svolta dal cons. USeppe Salmé alla pubblica udienza dell' 11 luglio 2000; sentiti l'avv. Cerruti per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. Totino per il controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Rosario SS, che ha chiesto, in via principale, l'improcedibilità del ricorso, e, in via subordinata, il rigetto. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23 febbraio 1996, RI AS, SE ET, IL SS, RA AT AS e AU LI, condomini dell'edificio di via Alberico II, n. 2, in Roma, hanno impugnato per revocazione la sentenza della corte d'appello di Roma del 23 novembre 1995 con la quale è stata riformata la sentenza del tribunale di Roma che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal condomino IT CU, aveva dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo ottenuto dallo stesso condominio per la somma di £. 21.400.000, sulla base di un accordo transattivo formalizzato nel verbale di assemblea del 18 settembre 1987. Gli attori hanno sostenuto che la corte d'appello era incorsa in errore di fatto affermando che la domanda del condominio non poteva essere cons. US AL accolta perché non era stato prodotto l'accordo transattivo sul quale si basava il credito azionato e, comunque, perché tale documento non era stato rinvenuto in atti. La corte territoriale ha rigettato l'impugnazione ritenendo che non sussiste l'errore lamentato, in quanto dal verbale dell'udienza del giudizio d'appello del 20 settembre 1993 e dagli indici del fascicolo di parte del condominio, vistati dal cancelliere il 5 e il 12 ottobre 1995, risultava che il condominio stesso aveva depositato solo il fascicolo di parte del secondo grado, mentre il documento di cui si tratta faceva parte del fascicolo di parte relativo alla richiesta di decreto ingiuntivo, allegato al fascicolo di parte del primo grado. Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma RI AS e altri propongono ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso il Menucci. Motivi della decisione I ricorrenti, deducendo la violazione dell'art. 395, n. 4 c.p.c. e vizio di + motivazione sostengono che erroneamente la corte territoriale avrebbe affermato che il fascicolo di parte di primo grado non era stato prodotto nel procedimento d'appello concluso con la sentenza della corte d'appello di Roma, impugnata per revocazione, perché, in tale sentenza si dava atto che era stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, nel quale era contenuto anche il fascicolo di parte del condominio, che non risultava lo avesse mai ritirato in quel giudizio, ma solo in data 27 gennaio 1996, nell'ambito del giudizio di revocazione. Peraltro, se cons. USeppe AL ) pure fosse stato mancante il fascicolo di parte di primo grado, tale omissione sarebbe stata imputabile ad errore della cancelleria e non della parte. Il ricorso è improcedibile perché non risulta depositata la richiesta alla cancelleria C del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di trasmissione alla cancelleria di questa Corte del fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c, ed essendo la consultazione di tale fascicolo, in 30 GEN dipendenza del tenore del motivo di impugnazione indispensabile ai fini della 001 decisione. Nè questa conseguenza avrebbe potuto essere evitata attraverso la richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo, formulata all'udienza di discussione, poiché tale richiesta non è idonea a sostituire l'istanza (prevista sempre dalla suddetta norma), la cui funzione è quella di sollecitare l'invio del fascicolo da parte della cancelleria del giudice dell'impugnata sentenza (Cass., sez. un., n.145/1999). Le spese seguono la soccombenza. 20140 270000
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano in £. 70.000 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma l'11 luglio 2000, nella camera di consiglio della prima sezione civile. IlArfect four L'estensore cons. USeppe älls