Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso, da parte del perito incaricato della trascrizioni, all'opera di un ausiliario non nominato dal giudice non è motivo di alcuna sanzione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 26481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26481 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 496
Dott. SILVESTRI IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 11256/2003
ha pronunciato la seguente: 015564/2003
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS RE N. IL 14/06/1964;
2) AL MA N. IL 04/01/1959;
3) AN NI RE N. IL 14/11/1962;
4) RI MI N. IL 27/06/1954;
5) PO OL N. IL 01/01/1952;
6) ER LO N. IL 26/04/1969;
avverso SENTENZA del 21/06/2002 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
SILVESTRI NI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso del TE e annullamento con rinvio per gli altri.
Uditi i difensori Avv. R. Afettua, S. Daniela, S. trinco;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.6.2002, la Corte di Appello di Trento confermava la decisione emessa il 19.5.2000 dal Tribunale di Rovereto, con cui
AS VA, NO LE e VI LE erano stati ritenuti responsabili del reato associativo di cui all'art. 74
del D.P.R. n. 309 del 1990 e di due reati di importazione dal Belgio
e di detenzione a fine di spaccio di 350 grammi e di 500 grammi di cocaina: inoltre, NZ IO VA e OL NI
venivano condannati per il solo episodio relativo all'importazione e alla detenzione di 500 grammi di droga.
La stessa Corte di Appello, con sentenza di pari data, confermava la decisione emessa dal GUP del Tribunale di Trento in data 21.12.2001,
con cui TE AR era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per avere fatto parte della medesima associazione finalizzata al narcotraffico e per il concorso nei due reati di importazione e di spaccio di droga unitamente ai cinque imputati giudicati in separato giudizio.
Nelle motivazioni delle due sentenze, le cui linee argomentative risultano pienamente convergenti, venivano, anzitutto, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dai difensori degli imputati in riferimento alle seguenti questioni: a) nullità del decreto che ha disposto il giudizio per omessa menzione nel dispositivo del nome del NO, trattandosi di irregolarità
eliminata con la procedura di correzione di errore materiale;
b)
nullità della sentenza di primo grado, in quanto, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Trento, gli atti erano stati trasmessi al Tribunale di Rovereto, anziché all'ufficio del
P.M.; c) incompetenza del Tribunale di Rovereto, essendo competente il Tribunale di Verona, in quanto l'esame dell'eccezione è precluso dall'art. 491 c.p.p.; d) inutilizzabilità delle dichiarazioni del tenente LL IM;
e) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto il trascrittore si era avvalso di un ausiliario non nominato dal giudice;
f) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, eccepita dal TE, in quanto i decreti autorizzativi e quelli di proroga sono privi di motivazione e mancavano i presupposti per disporre le intercettazioni.
Nel merito, la Corte territoriale, riteneva, nelle due sentenze, che gli elementi probatori acquisiti, costituiti principalmente dai dati risultanti dalle intercettazioni telefoniche, confermassero la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di primo grado, la cui affidabilità resiste ai rilievi critici degli appellanti. In
particolare, nelle sentenze impugnate venivano posti in risalto gli elementi che dimostrano l'esistenza di una struttura associativa di carattere permanente, in cui erano inseriti, con differenti ruoli,
TE, AS, VI e NO (i primi due quali organizzatori e promotori del sodalizio), e con un programma destinato alla realizzazione di una serie indeterminata di reati relativi al traffico di droga. Inoltre, sempre sulla base dei risultati delle intercettazioni, la Corte territoriale riteneva accertato il concorso degli imputati nei reati di importazione e di detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
Nell'interesse del AS, dell'NZ, del VI e del
NO è stata denunciata violazione degli artt. 23, 178 e 179
c.p.p., sull'assunto che il Tribunale, nel dichiararsi territorialmente incompetente con sentenza del 26.3.1999, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. di Rovereto e non al tribunale di tale località, onde deve considerarsi nulla la citazione a giudizio emessa dal presidente del tribunale.
È stata altresì dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni,
trascritte dal perito con la collaborazione di un ausiliario non nominato dal giudice, e disposte senza motivazione dei decreti autorizzativi e di quelli di proroga: a quest'ultimo riguardo, il
NO ha sostenuto che l'inutilizzabilità è operante anche all'interno del giudizio abbreviato e il TE ha diffusamente illustrato l'eccezione di inutilizzabilità, assumendo che mancavano gli indizi di reato, che le motivazioni dei decreti, che si limitano semplicemente a richiamare le richieste del P.M., sono meramente apparenti.
Il NO ha lamentato la nullità del decreto che ha disposto il giudizio ai sensi degli artt. 178 e 429 c.p.p., sul rilievo che nel dispositivo di tale provvedimento non era stato indicato il nominativo del NO.
Il NO ha dedotto, inoltre, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Rovereto, in quanto, non essendo stato accertato il luogo di costituzione dell'associazione criminosa, avrebbe dovuto riconoscersi la competenza del Tribunale di Verona, nel cui circondario era stato commesso l'ultimo reato fine.
AS, NO, VI e TE hanno denunciato vizi logici e giuridici della motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) c.p.p., sull'assunto che i giudici di merito avevano valutato in modo illogico, incoerente, le risultanze probatorie, con una distorta interpretazione dei risultati delle intercettazioni, senza dare conto, in termini plausibili, dell'esistenza e della permanenza del vincolo associativo, di una struttura organizzativa, di un programma finalizzato al compimento di una serie indeterminata di violazioni della legge sugli stupefacenti e senza esaminare gli specifici rilievi critici formulati con i motivi di appello in ordine alla sussistenza dei peculiari elementi costitutivi.
I medesimi vizi logici sono stati dedotti da tutti i ricorrenti con riferimento all'affermazione di responsabilità per gli episodi criminosi di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che risulterebbe viziata da illogicità ed incongruenze basate su mere congetture e sull'errata valutazione dei dati probatori. Il OL
ha altresì lamentato l'erronea applicazione della legge penale e l'assoluta carenza di motivazione in relazione alla specifica richiesta formulata col primo motivo di appello rivolta ad ottenere l'applicazione della fattispecie attenuata prevista dall'art. 73,
comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.
Il vizio di mancanza di motivazione è stato prospettato dal
AS e dal TE in relazione all'attribuzione della qualità di promotore e di organizzatore, del tutto apoditticamente considerata dimostrata.
Le censure di carenza di motivazione e di violazione dell'art. 133
c.p. sono state prospettate con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio: il TE ha lamentato Terrore che vizia l'operazione di quantificazione della pena conseguente al riferimento alla sanzione prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 e non a quella di cui all'art. 73 aggravato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente devono essere disattese, perché infondate, le eccezioni vertenti su questioni di natura processuale.
Anzitutto, è palesemente insussistente la dedotta nullità del decreto che ha disposto il giudizio, nel cui dispositivo non era fatta menzione del nominativo del NO, in quanto tale omissione,
integrante una mera irregolarità, è stata eliminata attraverso la procedura di correzione di errore materiale all'udienza del
25.1.1999.
1.2. - Non può essere accolta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal NO per affermare che la cognizione del procedimento appartiene al Tribunale di Verona, nel cui circondario
è stato commesso l'ultimo reato fine. Infatti, la Corte territoriale ha esattamente osservato che la questione relativa alla competenza territoriale è coperta da preclusione, non essendo stata dedotta, a norma dell'art. 491, comma 1, c.p.p., all'apertura del dibattimento,
dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti.
1.3. - I difensori del AS, dell'NZ, del VI e del
NO hanno denunciato la violazione degli artt. 23, 178 e 179
c.p.p., adducendo che il Tribunale di Trento, nel dichiararsi territorialmente incompetente con sentenza del 26.3.1999, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. di Rovereto e non al tribunale di tale località, sicché deve considerarsi nulla la citazione a giudizio emessa dal presidente del tribunale.
La deduzione difensiva non ha pregio.
La Corte costituzionale ha precisato che la pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 70 del 1996 non riguarda i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod.
proc. pen., attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto in tali procedimenti la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare
(Corte cost, 10 aprile 2001, n. 104, e 16 novembre 2001, n. 370).
In applicazione di tale principio, condiviso da questa Corte, va riconosciuto che, stante la contestazione del delitto associativo ex ari 74 del D.P.R. n. 309/90 ricompreso nella previsione dell'art. 51,
comma 3-bis, c.p.p., l'azione penale è stata legittimamente esercitata dal P.M. di Trento e l'udienza preliminare si è
giustamente svolta dinanzi al GIP del tribunale distrettuale, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p.. Ne segue che alla dichiarazione di incompetenza per territorio, concernente esclusivamente la fase del giudizio, ha fatto correttamente seguito la trasmissione degli atti al tribunale e non all'ufficio del P.M..
1.4. - Sono infondate anche le censure riguardanti l'utilizzabilità
dei risultati delle intercettazioni telefoniche.
In primo luogo, va sottolineato che nessuna nullità è derivata dal fatto che il perito incaricato delle trascrizioni si è avvalso dell'opera di un ausiliario non nominato dal giudice, atteso che l'utilizzazione di un ausiliario senza l'autorizzazione del giudice non è colpita da alcuna sanzione processuale, tanto più che non risultano dedotte discordanze o travisamenti nelle trascrizioni.
Inoltre, sono prive di consistenza le doglianze attinenti all'inutilizzabilità delle intercettazioni in dipendenza della mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga.
Invero, quanto alla prospettata mancanza di motivazione in ordine all'assoluta indispensabilità dell'uso di tale mezzo di ricerca della prova, deve porsi in risalto che nella giurisprudenza di questa
Corte è stato stabilito che il requisito della indispensabilità
attiene all'effettiva utilità dei risultati, poiché
l'intercettazione può essere autorizzata qualora si dimostri essenziale per la prosecuzione delle investigazioni e non si configurino alternative alla raccolta degli elementi probatori con essa conseguibili (Cass., Sez. 3^, 23 maggio 1997, Bormolini, rv.
208634): e tale esigenza deve considerarsi soddisfatta nel decreto autorizzativo dell'intercettazione, per la duplice ragione che ne è
stata data adeguata giustificazione e che il delitto associativo ex art. 74 del D.P.R. n. 309/90 è riconducibile nella categoria della
"criminalità organizzata" (Cass., Sez. 1^, 13 luglio 1998, Ingrosso,
rv. 211167), onde per l'esecuzione delle intercettazioni è
sufficiente che esse appaiano "necessarie" per lo svolgimento delle indagini a norma dell'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991.
Per ciò che concerne, poi, la motivazione del decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, la Corte territoriale ha esattamente rilevato che la stessa deve ritenersi adeguata e congruente attraverso il riferimento agli specifici elementi indicati nelle note della polizia giudiziaria, unite al fascicolo delle indagini patrimoniali, valutate autonomamente dal GIP e fatte proprie. In proposito va osservato che la decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della motivazione "per relationem" ed è stato chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione in materia di intercettazioni, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore,
per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000,
Primavera ed altri;
Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro ed altri).
In una simile prospettiva interpretativa, è stato conseguentemente ritenuto che il GIP, nel motivare il decreto autorizzativo delle intercettazioni possa legittimamente recepire, previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria (Cass., Sez. 6^, 6 dicembre 2002, Moxhaku).
2. - Sono fondate e meritano di essere condivise le censure mosse da
AS, NO, VI e TE per lamentare le carenze logiche e giuridiche della motivazione nei punti riguardanti l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
L'elemento essenziale del reato previsto da tale disposizione è
costituito dall'accordo associativo che crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale;
ne deriva la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività: tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare,
attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone dirette a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Cass., Sez. 6^, 25
settembre 1998, Villani). Per la configurabilità della fattispecie delittuosa in esame occorre, cioè, che sia operante un'organizzazione criminale, connotata dalla peculiare finalità del commercio di sostanze stupefacenti, alla cui base è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono -ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati- parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 1997,
Nobile ed altri;
Sez. 6^, 12 maggio 1995, Mauriello;
Sez. 1^, 31
maggio 1995, Barchiesi;
Sez. 6^, 9 gennaio 1995, Lacedra). È stato,
inoltre, precisato che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cass., Sez. 6^, 13 dicembre 2000,
Coco).
Pur dichiarando di volersi attenere a tali principi di diritto, la
Corte territoriale non ha, poi, valutato in modo congruente ed adeguato le risultanze probatorie disponibili, ritenendo -in modo non conforme ai canoni della logica e alla disposizione ex art. 74 cit-
che da esse potesse trarsi la dimostrazione degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo.
Nella sentenza impugnata è stato considerato esistente un vero e proprio legame permanente di tipo associativo sulla base di "intese stabili, concordanza di interessi, disponibilità a cooperare,
colleganza consapevole e partecipe (ancor più cementata dai legami di parentela originaria o acquisita), che andavano ben al di là del semplice accordo".
Il convincimento della Corte di merito non risulta, però, suffragato da precise e significative circostanze fattuali, dai quali possano ricavarsi -in termini inequivoci e al di là di ogni ragionevole dubbio- i caratteri distintivi della fattispecie associativa. In
particolare, va sottolineato che gli elementi di giudizio tratti dalle intercettazioni appaiono connotati da sostanziale ambiguità,
in quanto se, da un lato, potrebbero far pensare ad un rapporto stabile finalizzato al narcotraffico, gli stessi elementi, tuttavia,
potrebbero soltanto denotare, con altrettanta plausibilità,
l'esistenza di un accordo concluso per realizzare alcune, specifiche,
limitate, operazioni dirette all'importazione e al commercio di sostanze stupefacenti. In altri termini, la valutazione dei risultati delle intercettazioni riguardanti i due episodi di spaccio, oggetto dei capi di imputazione b) e c), non riesce a dare conto, per l'equivocità di detti risultati, della dimostrazione della duratura convergenza di condotte e della stabile sinergia di volontà e di azioni qualificate dal perseguimento di un programma volto a realizzare un numero indeterminato di reati di spaccio.
3. - I ricorsi mancano di fondamento, invece, nella parte rivolta a contestare l'apparato argomentativo che sorregge la pronuncia di condanna degli imputati relativamente ai due episodi di spaccio contestati ai capi b) e c) della rubrica.
Occorre premettere che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti alla sentenza di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalché -sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte- deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992,
Ballan ed altri;
Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1^, 4
aprile 1997, Proietti ed altri).
Ciò posto, è da rilevare che la Corte territoriale ha dato una corretta interpretazione delle conversazioni intercettate, ponendo in risalto che i dialoghi facevano riferimento, diretto o indiretto, ai traffici di droga e che il loro univoco significato ha trovano insuperabile conferma nel fatto che la polizia giudiziaria, sulla base dei dati captati, ha eseguito i sequestri della droga trasportata dal NO e dal OL. Il ragionamento probatorio sviluppato nella motivazione della sentenza impugnata è fondato,
dunque, su un'organica e coerente valutazione degli elementi di prova che dimostra la piena saldezza del discorso giustificativo della decisione e resiste alle critiche di illogicità manifesta formulate dai ricorrenti.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l'effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di legittimità, il cui ambito è stato circoscritto ai vizi logici risultanti dal testo del provvedimento impugnato, in modo da evitare che l'apprezzamento della Corte di Cassazione possa sovrapporsi a quello del giudice di merito. Infatti, è stato precisato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass., Sez. 1^, 17
febbraio 1995, Fidone;
Cass., Sez. 1^, 11 gennaio 1993, Nigro). Di
talché, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema
non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove,
coessenziale al giudizio di merito, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13
febbraio 1995, Clarke). Ne segue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19
giugno 1996, Di Francesco).
Alla luce di tali principi, appare evidente che sono prive di giuridica consistenza le doglianze dei ricorrenti, per la duplice ragione che non riescono a rivelare l'esistenza di fratture logiche e di aporie nello sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata e che esse si risolvono sovente in una differente analisi ricostruttiva dei fatti, attingendo il merito della decisione.
Di conseguenza, tenuto anche conto che la Corte territoriale ha esaminato e confutato i singoli rilievi critici dei ricorrenti,
devono essere rigettate le impugnazioni nella parte diretta contro l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art 73
D.P.R. n. 309/90.
4. - In conclusione, l'indicata inadeguatezza della motivazione in ordine al capo riguardante il delitto associativo giustifica l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di
AS, NO, VI e TE limitatamente al capo a),
con l'affidamento al giudice di rinvio del compito di accertare se gli elementi probatori realmente permettano di sussumere il caso di specie nell'ipotesi di reato prevista dall'ari 74 D.P.R. n. 309/90,
ovvero nella categoria del concorso di persone nel reato. Assorbiti i motivi riguardanti la contestata posizione di capi dell'associazione e l'entità della pena inflitta, i ricorsi dei predetti quattro imputati devono essere, nel resto, rigettati.
I ricorsi di NZ e di OL devono essere rigettati, non solo nella parte concernente l'addebito di responsabilità per i reati spaccio, ma anche per quanto concerne l'entità della pena e l'esclusione dell'attenuante del fatto lieve, lamentata dall'NZ, dato che, anche su tali punti, la decisione risulta giustificata da congruo apparato argomentativo. I due ricorrenti,
inoltre, devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti del AS, NO, VI e
TE limitatamente al reato di cui al capo A (art. 74 del D.P.R.
n. 309/90) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di
Brescia.
Rigetta nel resto i ricorsi dei medesimi imputati. Rigetta i ricorsi di NZ e OL, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004