CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28328 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME MA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, FE LA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 12 aprile 2023, del difensore di fiducia, avv. GIUSEPPE SCARPA, per il ricorrente, che in replica alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Letta la dichiarazione del difensore di fiducia, avv.'GIUSEPPE SCARPA, pervenuta unitamente alle conclusioni scritte, di adesione all'astensione proclamata dall'Unione camere penali. 4. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28328 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 20/04/2023 1. Con sentenza del 12 aprile 2022, la Corte di appello di Sassari ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città del 18 ottobre 2019 con la quale il ricorrente era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di giustizia per il reato di furto di generi alimentari all'interno di un supermercato e per il reato di violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Alghero. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla acquisizione dell'annotazione di servizio contenente le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza a seguito dell'esame del teste di Polizia giudiziaria. La intera annotazione, senza il consenso delle parti, non poteva essere acquisita al fascicolo dibattimentale, non potendosi ritenere attività irripetibile (S.U. n.41281 del 2006), potendosi al più acquisire unicamente i fotogrammi estrapolati. La sentenza impugnata, riconoscendo la illegittimità dell'acquisizione dell'annotazione di servizio, afferma di avere tratto il proprio convincimento solo dall'utilizzazione dei fotogrammi, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza di primo grado dalla cui motivazione, invece, risulta l'utilizzazione anche delle argomentazioni contenute nell'annotazione di servizio. 2.2. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legittimazione di RA TG a proporre querela. La sentenza impugnata riconosce la legittimazione della GI a proporre querela in quanto dipendente del punto vendita nel quale è stata sottratta la merce. In realtà la stessa nel corso della denunzia querela più volte riferisce di essere stata delegata da DR MU, amministratore unico della società Discount s.r.l. quale semplice nuncius come risulta dalla delega alla stessa rilasciata e allegata alla querela senza autenticazione della firma e senza che sia stata acquisita agli atti del processo la fonte dei poteri attribuita all'amministratore MU DR. 2.3 Con il quarto motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riproduzione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza in assenza di contraddittorio. 2 Attesa l'avvenuta identificazione del ricorrente quale responsabile attraverso le immagini, il filmato doveva essere visionato in udienza nel contraddittorio delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente osserva il Collegio che l'udienza è stata celebrata nonostante la dichiarazione di astensione del difensore di fiducia atteso che trattasi di processo sottoposto al rito della disciplina emergenziale, con previsione di trattazione scritta e contraddittorio di natura cartolare. Nel caso di specie il difensore non ha avanzato nei termini richiesta di trattazione orale con la conseguenza che lo svolgimento in forma cartolare dell'udienza è logicamente incompatibile con un rinvio della stessa in ragione dell'astensione dalla partecipazione alla stessa. Per completezza espositiva, va altresì evidenziato, come già indicato in precedenza, che il difensore di fiducia ha nei termini depositato anche conclusioni scritte. LI1 primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla medesima questione sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati. 1.1. In primo luogo, non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte che ha univocamente affermato che: "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità" (ex multis Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345), in applicazione dei principi di cui alla pronunzia delle Sezioni unite "Prisco" (S.U. n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234270). 1.2. La sentenza ha, quindi, operato buon governo dei principi richiamati allorquando ha ribadito non solo che il contenuto dell'annotazione di servizio non può essere utilizzat4 senza il consenso delle parti, ma che siffatta utilizzazione "non è avvenuta in concreto ai fini della decisione". Al riguardo, con motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria, in quanto tale non censurabile in questa sede, la Corte territoriale ha chiarito: - di aver visto le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza constatando che in più riprese si vede il volto dell'imputato in maniera tale che chi già lo conosce possa agevolmente riconoscerlo;
3 - gli operatori di Polizia giudiziaria avevano sorpreso il LI immediatamente dopo il furto ancora in possesso della refurtiva e visionando il filmato avevano verificato che indossava i medesimi abiti e aveva nella disponibilità il medesimo zaino. 2.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte a Sezioni Unite avuto riguardo alla legittimazione a proporre la querela: "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela)." (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). 2.1. RA TG è la responsabile del punto vendita Eurospin di Alghero ed è colei che ha proposto la querela. Le indicazioni giurisprudenziali (Sez. Un. "Sciuscio") richiamate consentono di ravvisare pacificamente in capo alla donna la legittimazione a proporre querela. Le doglianze circa la sua natura di nuncius rispetto al legale rappresentante della Società che si ricaverebbero dalle dichiarazioni della donna attengono a ragioni in fatto e come tali non censurabili in questa sede. 3.11 quarto motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso è già stata ribadita la natura di prova documentale rappresentativa delle videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza, acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. Questa Corte, coerentemente con siffatta premessa, ha chiarito che per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia. (Sez.5, n. 31831 del 06/10/2020, Rv. 279776) 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
4 Il Consigliere estensore Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 20 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, FE LA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 12 aprile 2023, del difensore di fiducia, avv. GIUSEPPE SCARPA, per il ricorrente, che in replica alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Letta la dichiarazione del difensore di fiducia, avv.'GIUSEPPE SCARPA, pervenuta unitamente alle conclusioni scritte, di adesione all'astensione proclamata dall'Unione camere penali. 4. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28328 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 20/04/2023 1. Con sentenza del 12 aprile 2022, la Corte di appello di Sassari ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città del 18 ottobre 2019 con la quale il ricorrente era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di giustizia per il reato di furto di generi alimentari all'interno di un supermercato e per il reato di violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Alghero. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla acquisizione dell'annotazione di servizio contenente le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza a seguito dell'esame del teste di Polizia giudiziaria. La intera annotazione, senza il consenso delle parti, non poteva essere acquisita al fascicolo dibattimentale, non potendosi ritenere attività irripetibile (S.U. n.41281 del 2006), potendosi al più acquisire unicamente i fotogrammi estrapolati. La sentenza impugnata, riconoscendo la illegittimità dell'acquisizione dell'annotazione di servizio, afferma di avere tratto il proprio convincimento solo dall'utilizzazione dei fotogrammi, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza di primo grado dalla cui motivazione, invece, risulta l'utilizzazione anche delle argomentazioni contenute nell'annotazione di servizio. 2.2. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legittimazione di RA TG a proporre querela. La sentenza impugnata riconosce la legittimazione della GI a proporre querela in quanto dipendente del punto vendita nel quale è stata sottratta la merce. In realtà la stessa nel corso della denunzia querela più volte riferisce di essere stata delegata da DR MU, amministratore unico della società Discount s.r.l. quale semplice nuncius come risulta dalla delega alla stessa rilasciata e allegata alla querela senza autenticazione della firma e senza che sia stata acquisita agli atti del processo la fonte dei poteri attribuita all'amministratore MU DR. 2.3 Con il quarto motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riproduzione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza in assenza di contraddittorio. 2 Attesa l'avvenuta identificazione del ricorrente quale responsabile attraverso le immagini, il filmato doveva essere visionato in udienza nel contraddittorio delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente osserva il Collegio che l'udienza è stata celebrata nonostante la dichiarazione di astensione del difensore di fiducia atteso che trattasi di processo sottoposto al rito della disciplina emergenziale, con previsione di trattazione scritta e contraddittorio di natura cartolare. Nel caso di specie il difensore non ha avanzato nei termini richiesta di trattazione orale con la conseguenza che lo svolgimento in forma cartolare dell'udienza è logicamente incompatibile con un rinvio della stessa in ragione dell'astensione dalla partecipazione alla stessa. Per completezza espositiva, va altresì evidenziato, come già indicato in precedenza, che il difensore di fiducia ha nei termini depositato anche conclusioni scritte. LI1 primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla medesima questione sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati. 1.1. In primo luogo, non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte che ha univocamente affermato che: "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità" (ex multis Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345), in applicazione dei principi di cui alla pronunzia delle Sezioni unite "Prisco" (S.U. n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234270). 1.2. La sentenza ha, quindi, operato buon governo dei principi richiamati allorquando ha ribadito non solo che il contenuto dell'annotazione di servizio non può essere utilizzat4 senza il consenso delle parti, ma che siffatta utilizzazione "non è avvenuta in concreto ai fini della decisione". Al riguardo, con motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria, in quanto tale non censurabile in questa sede, la Corte territoriale ha chiarito: - di aver visto le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza constatando che in più riprese si vede il volto dell'imputato in maniera tale che chi già lo conosce possa agevolmente riconoscerlo;
3 - gli operatori di Polizia giudiziaria avevano sorpreso il LI immediatamente dopo il furto ancora in possesso della refurtiva e visionando il filmato avevano verificato che indossava i medesimi abiti e aveva nella disponibilità il medesimo zaino. 2.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte a Sezioni Unite avuto riguardo alla legittimazione a proporre la querela: "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela)." (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). 2.1. RA TG è la responsabile del punto vendita Eurospin di Alghero ed è colei che ha proposto la querela. Le indicazioni giurisprudenziali (Sez. Un. "Sciuscio") richiamate consentono di ravvisare pacificamente in capo alla donna la legittimazione a proporre querela. Le doglianze circa la sua natura di nuncius rispetto al legale rappresentante della Società che si ricaverebbero dalle dichiarazioni della donna attengono a ragioni in fatto e come tali non censurabili in questa sede. 3.11 quarto motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso è già stata ribadita la natura di prova documentale rappresentativa delle videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza, acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. Questa Corte, coerentemente con siffatta premessa, ha chiarito che per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia. (Sez.5, n. 31831 del 06/10/2020, Rv. 279776) 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
4 Il Consigliere estensore Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 20 aprile 2023