Art. 8. 1. Il rilascio della licenza prevista dall' art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunita' europee, e' subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta.
2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , devono indicarsi:
a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;
c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1 luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) il mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri.
2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , devono indicarsi:
a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;
c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1 luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) il mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri.