CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19369 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AT AN nato a [...] il [...] AT LI nato a [...] il [...] GR SO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19369 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca, che aveva riconosciuto EL TO, EM TO, ON AG colpevoli, in concorso, del furto aggravato ( artt. 61 n. 5 - 625 nn. 5 e 7 cod. pen.) di 350 chilogrammi di arance, sottratte introducendosi nel fondo agricolo della persona offesa, e caricando i frutti sull'autovettura, a bordo della quale venivano fermati dai carabinieri, allertati da una segnalazione, e ammettevano il furto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Giuseppe Aiello, che, nell'interesse degli imputati, svolge un unico motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Espone la Difesa ricorrente che le dichiarazioni autoaccusatorie vennero acquisite in assenza del difensore e senza gli avvertimenti di legge, e da ciò sarebbe derivata la inutilizzabilità assoluta dei relativi verbali, nonostante essi siano stati acquisiti nel processo sull'accordo delle parti, in quanto relativi a dichiarazioni di soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere escussi come indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili, proponendo motivi già dedotti dinanzi alla Corte di appello e da questa congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. In ogni caso, il motivo proposto nell'interesse dei ricorrenti risulta anche manifestamente infondato, come correttamente affermato dalla Corte di appello, che, nel valutare la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nella immediatezza dei fatti, contenute nella comunicazione di notizia di reato acquisita agli atti del dibattimento con il consenso delle parti, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, che le ritiene compiutamente utilizzabili. Si afferma, infatti, che "Alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti (Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Rv. 231689; conf. Sez. 1, n. 44990 del 09/11/2007, Rv. 238702; Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018,Rv. 273209). Quindi, "Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (sez.2, n. 26209 del 23/02/2017, Rv.270314). 3.Giova, infine, ricordare - con riguardo alla sopravvenuta procedibilità a querela, per effetto della d.lgs n. 150 del 2022, della fattispecie di furto in esame, che tale sopravvenienza non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 24 marzo 2023 Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19369 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca, che aveva riconosciuto EL TO, EM TO, ON AG colpevoli, in concorso, del furto aggravato ( artt. 61 n. 5 - 625 nn. 5 e 7 cod. pen.) di 350 chilogrammi di arance, sottratte introducendosi nel fondo agricolo della persona offesa, e caricando i frutti sull'autovettura, a bordo della quale venivano fermati dai carabinieri, allertati da una segnalazione, e ammettevano il furto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Giuseppe Aiello, che, nell'interesse degli imputati, svolge un unico motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Espone la Difesa ricorrente che le dichiarazioni autoaccusatorie vennero acquisite in assenza del difensore e senza gli avvertimenti di legge, e da ciò sarebbe derivata la inutilizzabilità assoluta dei relativi verbali, nonostante essi siano stati acquisiti nel processo sull'accordo delle parti, in quanto relativi a dichiarazioni di soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere escussi come indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili, proponendo motivi già dedotti dinanzi alla Corte di appello e da questa congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. In ogni caso, il motivo proposto nell'interesse dei ricorrenti risulta anche manifestamente infondato, come correttamente affermato dalla Corte di appello, che, nel valutare la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nella immediatezza dei fatti, contenute nella comunicazione di notizia di reato acquisita agli atti del dibattimento con il consenso delle parti, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, che le ritiene compiutamente utilizzabili. Si afferma, infatti, che "Alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti (Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Rv. 231689; conf. Sez. 1, n. 44990 del 09/11/2007, Rv. 238702; Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018,Rv. 273209). Quindi, "Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (sez.2, n. 26209 del 23/02/2017, Rv.270314). 3.Giova, infine, ricordare - con riguardo alla sopravvenuta procedibilità a querela, per effetto della d.lgs n. 150 del 2022, della fattispecie di furto in esame, che tale sopravvenienza non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 24 marzo 2023 Consigliere estensore