Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16119
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Sentenza 27 ottobre 2003

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Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto trovi la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l'instaurarsi, dovendosi anche in tale ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto una esecuzione che, per la sua diversità dalla previsione normativa, esprima una nuova sopravvenuta volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. ( Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti di finanziamento per gli anni 1988-1990 - previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, la quale disciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell'attuazione di iniziative per lo svolgimento di attività di utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione comportasse l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato - che, intervenuta l'estensione, da parte di una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma della subordinazione, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico dei datori di lavoro ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16119
    Data del deposito : 27 ottobre 2003

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