Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto trovi la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l'instaurarsi, dovendosi anche in tale ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto una esecuzione che, per la sua diversità dalla previsione normativa, esprima una nuova sopravvenuta volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. ( Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti di finanziamento per gli anni 1988-1990 - previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, la quale disciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell'attuazione di iniziative per lo svolgimento di attività di utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione comportasse l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato - che, intervenuta l'estensione, da parte di una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma della subordinazione, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico dei datori di lavoro ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16119 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA NOEMI A R.L., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO, CASTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 3218/2000 del Tribunale di CATANIA, depositata il 11 giugno 2000 R.G.N. 1954/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica: udienza del 29 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VITALE;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 maggio 1995 al Pretore di Catania, US AL propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) aveva intimato il pagamento della somma di L.
2.575.000 per sanzione amministrativa per l'omessa contribuzione dovuta per il personale dipendente nel periodo intercorrente fra il 1§ dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1992.
Attraverso prova testimoniale, il Pretore respinse l'opposizione; ed il Tribunale di Catania ha respinto l'appello.
La sentenza impugnata premette che, secondo i principi della giurisprudenza di legittimità, la subordinazione e caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, criteri complementari sono gli orari di lavoro, la costante entità e la costante cadenza della retribuzione, l'inserimento nell'organizzazione del datore, l'assenza di rischi;
irrilevante è il "nomen iuris" dato dalle parti al rapporto.
Nel caso in esame, come avevano accertato gli Ispettori, ai quali la Regione Sicilia aveva assegnato questa funzione, i predetti elementi erano presenti: i preposti lavoravano eseguendo le direttive del datore di lavoro, senza autonoma iniziativa e discrezionalità, obbligati alla presenza giornaliera ed ad un rigido orario, e con un compenso fisso nella misura e nella cadenza.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Noemi S.c.r.l., percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c. violazione e falsa applicazione di legge per errata interpretazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la ricorrente sostiene che questa legge, qualificava come rapporto di lavoro subordinato il rapporto intercorrente con i lavoratori cosiddetti articolisti, senza dare alcuna qualificazione dei rapporti intercorrenti fra l'impresa ed i cosiddetti preposti.
Allo scadere del triennio previsto dalla legge, la Regione Sicilia aveva poi prorogato quanto previsto dalla legislazione statale. estendendo la durata massima dei progetti, senza intervenire sulla qualificazione giuridica dei rapporti intercorrenti con gli articolisti ed i preposti.
Poiché questa qualificazione giuridica, data dalla stessa legge, era rimasta immutata, in tal modo costituendo base dei rapporti ivi previsti, era da escludersi che i rapporti avessero natura subordinata.
Nè era condivisibile quanto affermato da Tribunale, che aveva dato rilievo a circolari amministrative.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., la ricorrente sostiene che il Tribunale, nell'esaminare i rapporti in controversia (attuazione del progetto di pubblica utilità n. 303 del 1990), aveva dato rilievo a criteri (orari, retribuzione) che avevano natura meramente complementare.
Anche l'Assessorato regionale aveva comunicato all'Ispettorato del Lavoro che non poteva essere escluso che l'impresa, nell'attuazione del progetto, facesse ricorso a prestazioni di collaborazione professionale.
Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che, anche per quanto dichiarato dai testi, il fatto che l'impresa, al momento di conferire l'incarico, illustrasse ai coordinatori gli obiettivi da perseguire e le indicazioni di massima e le conseguenti direttive, non costituiva l'elemento necessario ad integrare la subordinazione.
2) I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
2.a. La legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione a progetti di finanziamento per gli anni 1988, 1989 e 1990, disciplina il lavoro dei giovani che vengono impiegati nell'attuazione di iniziative per lo svolgimento di attività di utilità collettiva, escludendo, in particolare, che la loro utilizzazione comporti l'instaurazione d'un rapporto di lavoro subordinato, e disponendo tuttavia che si applicano le norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La stessa legge incidentalmente esige che il progetto (con cui si propone l'iniziativa) indichi, fra l'altro, "il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa" (art. 3, lettera "G"). La legge regionale, che ha esteso la durata massima dei progetti, legislativamente limitata (dalla norma dello Stato) al triennio 1988 - 1990, non ha dato alcuna qualificazione dei rapporti. Nell'ambito dei rapporti in esame, ed indipendentemente dai limiti che la legge dello Stato (e la legge regionale, che, pur non avendo il potere di prorogarne gli effetti, ne rinnovi sostanzialmente il contenuto, protraendolo in un periodo successivo) ha di negare la natura di lavoro subordinato (ed i connessi diritti di natura costituzionale) al rapporto che abbia oggettivamente questo contenuto, non solo il rapporto dei "preposti" non ha una normativa qualificazione, bensì questi lavoratori sono dalla stessa legge indicati come "lavoratori dell'impresa".
2.b. È da aggiungere che, poiché il contratto di lavoro è causa d'un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, questa volontà resta inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. E l'esecuzione, per il suo fondamento in questa volontà, per la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e per la sua protrazione, resta, più d'un semplice iniziale "nomen" negoziale, strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto. Di ciò è normativo riscontro il fatto che l'esecuzione è non solo necessario strumento d'interpretazione del contratto (art. 1362 c.c., secondo comma: per la sua necessità nell'interpretazione del negozio, Cass. 27 giugno 1998 n. 6389), bensì espressione d'una nuova eventuale volontà delle parti, che, in quanto posteriore, modifichi la volontà iniziale, conferendo nuovo assetto negoziale al rapporto (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). Ciò è a dirsi anche per il rapporto di lavoro la cui genesi sia in una legge che ne abbia previsto o favorito l'instaurarsi: anche in questa ipotesi è da accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto un'esecuzione che, per la sua diversità dalla previsione normativa, esprima una nuova sopravvenuta volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto.
2.c. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, elementi determinanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale;
il luogo della prestazione, l'osservanza d'un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria ("e plurimis", Cass. aprile 2002, n. 4889).
E nel caso in esame il giudice, esaminando questa esecuzione, ha accertato il concreto aspetto assunto dal rapporto nel suo svolgimento.
2.d. La valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (e sulla credibilità di alcuni in luogo di altri) e la scelta (fra le varie risultanze probatorie) di quelle (che si ritengano) più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite di indicare le ragioni del suo convincimento. Ciò è a dirsi anche per l'interpretazione che il giudice fornisce delle dichiarazioni dei testimoni:
interpretazione che integra una valutazione di fatto. Nel caso in esame, nei confronti dell'accertamento, della valutazione e della relativa motivazione, date dal Tribunale, la ricorrente, limitandosi a fornire una propria non motivata interpretazione di alcune espressioni dei testimoni, non ha proposto censure significative.
3) Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10,00 oltre ad Euro 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003