Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Configura il reato di illecito finanziamento ai partiti il contributo erogato da una società consistito nel pagamento, non regolarmente deliberato né iscritto in bilancio, di una fattura relativa alla pubblicazione di un libro di un consigliere provinciale, candidato al parlamento nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 38009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38009 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1796
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 48066/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI AT N. IL 07/02/1964;
avverso la sentenza n. 324/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del 18/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Romano Niccolini.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 18 luglio 2012, la Corte d'appello di Trento ha confermato quanto alla ritenuta responsabilità penale - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, rideterminando la pena in diminuzione - la sentenza del GUP del Tribunale di Trento del 7 aprile 2011, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui alla L. n. 195 del 1974, art. 7 e alla L. n. 659 del 1981, art. 4 perché, in qualità di legale rappresentante di una società, erogava un contributo in favore di LO IO, all'epoca già consigliere provinciale e candidato alle elezioni politiche per il Parlamento, per un ammontare complessivo di Euro 3036,80. Tale contributo era erogato attraverso il pagamento di una fattura del 2006 emessa da una tipografia nei confronti della società dell'imputato, come da richiesta datata 27 marzo 2006 dello stesso LO, ed avente ad oggetto una prestazione a favore di quest'ultimo consistente nella stampa di un suo libro, senza che vi fosse stata per tali somme alcuna delibera sociale e alcuna iscrizione in bilancio da parte della società dell'imputato. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la contraddittorietà della motivazione e l'erronea interpretazione delle norme incriminatrici. Rileva la difesa che il momento consumativo del reato è quello della concreta dazione del denaro, da collocarsi al giorno 22 giugno 2006, data in cui la società dell'imputato provvide al saldo della fattura contestata. Secondo la difesa, prendendo in considerazione tale data, la Corte avrebbe dovuto rilevare che all'epoca il LO non era stato eletto alle elezioni per il Parlamento nazionale, che si erano già tenute e, dunque, non era più candidato;
ne' era consigliere provinciale, perche tale circostanza era esclusa dalla formulazione dell'imputazione. L'epoca di consumazione del reato non potrebbe, peraltro, essere individuata nel momento in cui l'imputato promise a LO il pagamento della fattura, perché ciò si risolverebbe in una erronea interpretazione delle disposizioni incriminatrici. Inoltre, non si sarebbe preso in considerazione il fatto che il finanziamento della pubblicazione del libro non configura una donazione illecita a vantaggio del LO, ma un'iniziativa pubblicitaria della società dell'imputato. Nè si sarebbe considerato, in via subordinata, che vi era un errore scusabile sulla portata delle disposizioni incriminatrici, consistente nel fatto che l'imputato aveva confidato nell'interpretazione delle stesse secondo cui il reato era integrato con la dazione del denaro e non nei diversi momenti della pubblicazione del libro o della promessa del pagamento della fattura.
2.2. - Si rileva, in secondo luogo, l'erronea interpretazione dei motivi d'appello, con conseguente omessa pronuncia circa la richiesta di non concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria;
beneficio invece concesso in primo grado. Evidenzia, in particolare, la difesa che, nei motivi d'appello, si era chiesto che, in caso di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, venisse disposto il pagamento in unica soluzione. Secondo la prospettazione difensiva, "tale formula innegabilmente significa richiesta dell'imputato di non concedergli la sospensione condizionale della pena pecuniaria, preferendo provvedere al pagamento della stessa".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Il primo motivo, relativo alla motivazione della sentenza impugnata circa il tempus commissi delicti, è inammissibile, perché basato su un presupposto interpretativo manifestamente erroneo. La L. n. 195 del 1974, all'art. 7 vieta, al comma 2, i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società private in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tale finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede la sanzione penale per chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti. Tali divieti sono estesi dalla L. n. 659 del 1981, art. 4, comma 1, ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma un modo erogati, anche indirettamente, fra gli altri, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche.
Il combinato di tali disposizioni punisce, dunque, fra le altre, la condotta consistente nella materiale corresponsione del contributo, anche indiretto, da parte di una società privata senza deliberazione sociale e iscrizione in bilancio a vantaggio di un soggetto che sia consigliere provinciale.
È questa la fattispecie in esame, in cui - secondo la ricostruzione della Corte d'appello fatta propria anche dalla difesa - il contributo è consistito nel pagamento della fattura relativa alla pubblicazione del libro del LO in data 22 giugno 2006. A tale data quest'ultimo era consigliere provinciale;
circostanza pacificamente risultante dagli atti e sostanzialmente non negata dalla stessa difesa, la quale si limita ad affermare che, dal tenore dell'imputazione, si desumerebbe che il LO non era più consigliere provinciale e che egli si era comunque dimesso da detta carica. Si tratta di un'interpretazione del capo di imputazione che risulta manifestamente erronea, perché nello stesso capo si legge che, al momento del fatto, LO era "già consigliere provinciale", laddove l'uso dell'avverbio "già" serve semplicemente a distinguere il suo status effettivo di consigliere provinciale da quello di semplice candidato alle elezioni politiche e non certo - come sostenuto dalla difesa - ad indicare che LO era un ex consigliere provinciale. Tale ricostruzione esclude ogni rilievo dell'errore di diritto prospettata dalla difesa circa l'interpretazione delle disposizioni incriminatrice relativamente al tempus commissi delicti.
Nè può essere dato seguito al rilievo difensivo secondo cui LO, al momento della commissione del reato, si era dimesso dalla carica di consigliere provinciale, trattandosi di una mera, indimostrata asserzione.
Ne deriva la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. - Il secondo motivo di impugnazione - relativo al mancato accoglimento della richiesta, asseritamente contenuta nell'atto di appello, di esclusione della sospensione condizionale della pena già concessa in primo grado - è infondato.
L'atto d'appello contiene una richiesta subordinata letteralmente così formulata: "applicare all'imputato la pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 (disponendo, in tal caso che l'imputato provveda al pagamento in un'unica soluzione)".
Erroneamente il ricorrente ritiene che tale richiesta equivalga ad una richiesta di esclusione del beneficio della sospensione condizionale. L'oggetto della stessa non è, infatti, l'esclusione di tale beneficio perché esso, pur espressamente concesso in primo grado, non è menzionato dal ricorrente, il quale si limita a chiedere che il pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, indipendentemente dalla sospensione condizionale della pena stessa, non sia rateizzato. Si tratta, in altri termini, di una richiesta relativa alle modalità di esecuzione della pena;
modalità che assumono rilevanza nel caso di revoca del beneficio della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168 c.p.. Correttamente, dunque, la Corte d'appello non ha provveduto sul punto.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013