Versione
25 marzo 2020
25 marzo 2020
Art. 9.
Qualifica di «libreria di qualita'»
1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonche' di accrescere la qualita' della lettura, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'albo delle librerie di qualita'.
2. Nell'albo delle librerie di qualita' sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di cui al comma 4.
L'iscrizione nell'albo da' alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualita'».
3. Il marchio di «libreria di qualita'» e' concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validita' di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di formazione e tenuta dell'albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione e' riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attivita' di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuita', diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualita' del servizio, delle attivita' di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificita' del territorio.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali pubblica l'albo delle librerie di qualita' in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito internet istituzionale.
Qualifica di «libreria di qualita'»
1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonche' di accrescere la qualita' della lettura, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'albo delle librerie di qualita'.
2. Nell'albo delle librerie di qualita' sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di cui al comma 4.
L'iscrizione nell'albo da' alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualita'».
3. Il marchio di «libreria di qualita'» e' concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validita' di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di formazione e tenuta dell'albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione e' riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attivita' di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuita', diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualita' del servizio, delle attivita' di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificita' del territorio.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali pubblica l'albo delle librerie di qualita' in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito internet istituzionale.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Aosta, sentenza 24/10/2023, n. 305Provvedimento: N. R.G. 905/2022 a cui è riunito R.G. 1136/2022 TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA Sez. civile CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 905/2022 tra Parte_1 RICORRENTE RG 905/2022 e Controparte_1 CONVENUTO RG 905/2022 Controparte_2 TERZO PIGNORATO CONTUMACE e n. r.g. 1136/2022 Controparte_3 RICORRENTE RG 1136/2022 e Parte_1 RESISTENTE RG 1136/2022 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA TERZO PIGNORATO CONTUMACE Oggi 24 ottobre 2023 ad ore 10.40 innanzi al dott. Simona Modolo, sono comparsi: per Parte_1 l'avv. Parini per CP_4 l'avv. Bono in sostituzione dell'avv. Caprioli come da delega che produce I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: l'avv. Parini precisa le …Leggi di più...
- contributo a fondo perduto·
- spese processuali·
- emergenza COVID-19·
- impignorabilità contributi assistenziali·
- integrazione contraddittorio·
- art. 48 DPR n. 602/1973·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 281 sexies c.p.c.·
- art. 545 c.p.c.