Sentenza 21 novembre 2000
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2000, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 21/11/2000
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 3710
Dott. CLAUDIA SQUASSANI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 18087/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nei confronti di AQUINO Domenico, n. il 24/04/1936 a Balvano
avverso l'ordinanza in data 12/13 aprile 2000 del G.I.P. del Tribunale suddetto, con la quale è stata rigettata la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale a carico dell'AQUINO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI;
lette la requisitoria in data 20/07/2000 dal Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. V. GERACI, che ha concluso per l'annullamento s.r. del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento oggetto del presente ricorso, il G.I.P. ha rigettato la richiesta del P.M. di emissione del decreto penale, rilevando la mancanza in atti della prova della protrazione della condotta criminosa, in fattispecie di reato permanente, oltre la data del relativo accertamento, con conseguente impossibilità di verificare l'assenza di cause estintive (segnatamente la prescrizione) del reato ascritto all'imputato.
Ricorre il P.M., denunciando l'abnormità del provvedimento, perché fondato su considerazione completamente estranea all'ambito di valutazione riservato al giudice nel procedimento monitorio, con conseguente collocazione dell'atto al di fuori degli schemi del vigente ordinamento processuale.
Il P.G. presso questa S.C. si è motivatamente espresso per l'accoglimento dell'impugnazione.
Il ricorso è fondato.
Come ha fatto rilevare il P.G., la giurisprudenza di questa S.C. (Cass. 1^, 24/03/94, P.M. NASTRI, 2^, 26/05/98, P.M. NAPOLITANO, 3^, 06/06/96, n. 2002, P.M. FRILLACCHI), ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe, statuendo che l'ordinanza relativa del provvedimento monitorio fondata solo su ragioni di opportunità, si pone al di fuori degli schemi normativi (art. 459 e 3 c.p.p.), che attribuiscano al giudice il potere di reiezione solo per ragioni di legittimità, finendo col violare il principio della scelta discrezionale del rito da parte del P.M.. Nel caso di specie il G.I.P., coerentemente alle premesse del provvedimento in questione, avrebbe potuto, in cospetto di una "notitia criminis", ritenuta temporalmente circoscritta e risalente oltre il termine prescrizionale, pronunziare sentenza di proscioglimento. Ostando, invece, nel dubbio, per una soluzione intermedia (tra l'emissione del provvedimento monitorio ed il proscioglimento ex art.129 c.p.p.), ha sovrapposto la propria scelta sulle modalità di esercizio dell'azione penale a quella riservata al P.M., aggirando la risoluzione della questione, di sua competenza, in ordine alla permanenza o meno della condotta del reato, con relativa eventuale estinzione.
Tale provvedimento, che ha comportato un indebita regressione del procedimento, è pertanto abnorme e deve essere, conseguentemente, annullato, senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice "a quo", per l'ulteriore corso di competenza.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Potenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2000