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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19097 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere NO NI;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Nicola Pisani, difensore di fiducia di TE EL, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del locale giudice per le indagini preliminari, che a sua volta ne aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti di TE EL, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. pen., in concorso con CU RI TO e OL LO;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. pen., in concorso con CU RI TO, OL LO, OT MO, Potolicchio Carmine;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19097 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 25/02/2026 2 pen., in concorso con OT MO;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. pen., in concorso con OT MO e OL LO;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 cpv. n. 1 cod. pen., in concorso con OT MO;
di cui agli artt. 61 n. 2, 48, 81 cpv., 479 cod. pen.. Il Tribunale ha irrogato la misura interdittiva richiesta, per la durata massima di mesi dodici. Sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione ad una serie di false attestazioni di avanzamento lavori urbanistici (nell’ambito dell’appalto dei “lavori di sistemazione idrogeologica in località San Abbondio nel Comune di Valva”), realizzate dall’TE, in veste di amministratore della FG s.r.l., in concorso con i pubblici ufficiali a vario titolo competenti per il Comune di Valva, lavori mai eseguiti, con la conseguente consumazione di truffe ai danni dell’ente pubblico [capi C),D), F), G), H)]; ed in relazione – capo L) – ad una ipotesi di falso ideologico per induzione in errore dei pubblici ufficiali competenti al rilascio di certificazioni SOA (della IMPRESOA s.p.a. di Salerno), prodromiche alla partecipazione a gare pubbliche di appalto dell’impresa rappresentata dall’TE, perpetrata da costui con la presentazione ad Impresoa della documentazione attinente ai lavori non eseguiti (i cc.dd. CEL, certificazioni di esecuzione lavori), strumentale all’ottenimento di abilitazione qualificante all’effettuazione di specifici interventi edilizio-urbanistici (lavori specialistici di fornitura, posa in opera e manutenzione di barriere paramassi e simili). 2.Ha proposto ricorso per cassazione l’TE, a patrocinio dell’avv. Pisani, che si è affidato a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo è fondato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al quadro indiziario per i capi C, D, F, G. Il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato la sussistenza degli indizi, a titolo di responsabilità concorsuale, sol perché il ricorrente risulta “beneficiario” degli atti ideologicamente falsi e perché non avrebbe “potuto non sapere” dell’illecita condotta altrui;
non sarebbe stata fornita giustificazione di condotte a lui ascrivibili in forma di “istigazione” od agevolazione dell’altrui falsificazione, dal momento che – si scrive nel ricorso – “un conto è l’eventuale mancata esecuzione dei lavori, altro conto è la redazione di un verbale che certifichi” l’avvenuta esecuzione dei lavori ed alla cui stesura l’indagato non abbia personalmente partecipato. Inoltre, la dichiarazione di ultimazione lavori – capo F) - non costituirebbe atto pubblico. 2.2. Il secondo motivo si è appuntato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., a riguardo della sussistenza dei gravi indizi per il capo L), poiché le certificazioni SOA non sarebbero atti pubblici, gli organismi SOA sarebbero enti di diritto privato, come correttamente sostenuto dal primo giudice, che ha respinto 3 la richiesta cautelare del pubblico ministero. Il Tribunale del riesame avrebbe citato un indirizzo giurisprudenziale datato, antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n.36 del 2023, che avrebbe espressamente definito le SOA come istituti di diritto privato. Difetterebbero, comunque, i presupposti dell’induzione in errore. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’esistenza di vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per quanto concerne il quadro degli indizi sub H), poiché l’ordinanza impugnata, che riproporrebbe pedissequamente quanto osservato dal provvedimento del g.i.p. e conterrebbe mero rimando alle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, sarebbe carente di autonomia. 2.4. Il quarto motivo, attraverso il richiamo dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si è profuso sulla ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Anche in tal caso, la motivazione spesa dal Tribunale sarebbe tautologica e circolare, con particolare riferimento al requisito dell’”attualità” del pericolo di commissione di reati della stessa specie. Sarebbe stato necessario prevedere in concreto, secondo la giurisprudenza, che all’indagato si presentasse un’occasione prossima per delinquere nuovamente, mentre l’ordinanza impugnata avrebbe fatto leva soltanto sulla molteplicità e sulle modalità dei fatti, dato astratto ed insufficiente ai predetti fini. Il Tribunale avrebbe, anzi, escluso i gravi indizi per i reati di cui ai capi A) e B) e dunque l’esistenza di collusioni tra l’indagato e i pubblici ufficiali e in definitiva ridotto l’agire criminoso del ricorrente ai rapporti con il Comune di Valva, destinatario di un unico finanziamento ministeriale, nell’ambito di una sola gara d’appalto risalente nel tempo. L’occasionalità della contestazione sarebbe avvalorata dall’esclusione dei gravi indizi per i reati di turbata libertà degli incanti, di cui ai capi M) e N), riferiti a Comuni diversi da quello di Valva. 2.5. Il quinto motivo si è doluto di un vizio motivazionale relativo alla durata della misura interdittiva, applicata nel massimo legale senza doverosa giustificazione e senza debito collegamento al caso concreto. 3.In data 9 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha trasmesso motivi nuovi, concentrati sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo attinente alle esigenze cautelari. 2. Il primo motivo è infondato. 4 2.1. Occorre premettere che, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, [...], Rv. 256657). In questo scenario, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [...], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215331). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, non mass. sul punto, nonché Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, [...], Rv. 210019). E giova rammentare che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il 5 procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv.284982; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, in motivazione;
in termini, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...], Rv. 279593). 2.2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con enunciati soddisfacenti entro i confini del vaglio che si deve arrestare alla fase cautelare, del quadro gravemente indiziario relativo alla partecipazione concorsuale del ricorrente alla commissione dei reati di falsità ideologica di cui ai capi d’incolpazione provvisoria sub c), d), f) e g). L’atto d’impugnazione non si confronta compiutamente con l’illustrazione del ruolo concretamente assunto dall’indagato nell’iter del procedimento amministrativo, e non soltanto perché titolare dell’impresa appaltatrice, diretto utilizzatore degli atti ideologicamente falsi, di cui conosceva la falsità non avendo compiuto i lavori attestati, nella commissione del reato di truffa di cui a capo h), che ha generato a suo favore il considerevole profitto di 787.000 euro. Trascura, per un verso, ai fini del giudizio di gravità del compendio indiziario, che il computo delle opere pagate alla FGA, contabilmente eseguito dalla direzione lavori nel corso della procedura, non può che corrispondere all’entità dei lavori elencati e quantificati dall’impresa (pagg.25,38 dell’ordinanza); non considera, per altro verso (pag.11 dell’ordinanza), che nel carteggio dell’appalto è stata rinvenuta, dal denunciante Sindaco Vuocolo, una nota della FGA s.r.l. di “richiesta adeguamento prezzi inviata al Ministero delle Infrastrutture per accedere al previsto fondo ministeriale a seguito della ultimazione dei lavori”, significativamente trasmessa, all’Ente destinatario, dal supporto al RUP, il coindagato arch. OL, con l’apposizione della firma digitale del Sindaco medesimo in data 27 luglio 2023, che quest’ultimo ha tuttavia riferito agli inquirenti di non aver mai autorizzato, proprio alla luce degli accertamenti svolti a riguardo della mancata esecuzione dei lavori. Si tratta di documentazione evidentemente indicativa, nel rispetto di criteri di prova logica, di collusione tra l’impresa e gli organi istituzionali deputati alla vigilanza sull’andamento e sul corretto completamento dell’intervento urbanistico. Depone, ancora, nel senso del concerto tra gli indagati, la vicenda descritta nel capo g) dell’ordinanza, relativa ad un’accusa di falso non espressamente confutata, in ricorso, nei suoi contenuti oggettivi, nella quale la falsità ideologica attiene ad una nota ufficiale, inviata ad TE EL dalla direzione lavori e dal funzionario di supporto al RUP, attestativa della corrispondenza tra gli elaborati di contabilità predisposti dall’impresa e stato finale, della rispondenza degli elaborati grafici del “come costruito”, confezionati dall’impresa, e le opere realizzate, con la 6 formulazione di un giudizio di “approvabilità”; documento che, letto nell’insieme degli altri indicatori, si rivela ragionevolmente confermativo di convergenze comportamentali tra organi di controllo ed appaltatore dei lavori. 2.3. Quanto alla natura giuridica della dichiarazione di ultimazione lavori, l’ordinanza tribunalizia ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, secondo cui integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e non il reato di falsità ideologica in certificati amministrativi, la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, in quanto dette attestazioni non costituiscono giudizi di valore, puramente soggettivi, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto proprio dell'atto pubblico (Sez.5, n. 33056 del 21/05/2024, Gualandi, Rv. 286875-03; Sez. 5, n. 38153 del 25/09/2006, Bianco, Rv. 236039 - 01; conf. n. 49205 del 2004, Margarino, Rv. 231284 – 01). Ed invero, l’ultimazione dei lavori è stata attestata dal direttore dei lavori, figura nominata dall’amministrazione appaltante, pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni (pag.21 ord. impugnata). Il contesto fattuale esaminato da Cass. civ. Sez.1, n. 6838 del 24/03/2011, citata dal ricorrente, è diverso, perché attinente ad un falso verbale di chiusura dei lavori confezionato dall’impresa e dal suo direttore dei lavori, ritenuto scrittura privata, trasmesso alla Provincia, il cui tecnico competente ne ha successivamente certificato la regolarità. 3.Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge in relazione al quadro indiziario dell’incolpazione sub l) con particolare riferimento al corretto inquadramento giuridico delle certificazioni rilasciate da Impresoa s.p.a. di Salerno, non è fondato. Come noto, la certificazione SOA è il documento obbligatorio per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, idoneo a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo superiore a un dato ammontare. Si tratta di una certificazione bensì rilasciata da organismi definiti di “diritto privato”, ma abilitati ed autorizzati dall’ANAC ad attestare il possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari alle imprese che intendano partecipare a determinate tipologie di gare pubbliche. Non vi è dubbio che tale certificazione incorpori una valutazione qualificante di idoneità, utile a cristallizzare il possesso in capo all’impresa dei requisiti indispensabili alla partecipazione a speciali gare di appalto indette dalla pubblica amministrazione, non sia meramente riproduttiva di altri atti 7 e sia caratterizzata da una propria, autonoma efficacia giuridica, relativa alla costituzione di un diritto a “spendere” il titolo così conseguito nell’ambito negoziale con gli enti pubblici. Il collegio reputa di convenire, allora, con l’opzione interpretativa adottata dal Tribunale dell’appello cautelare, che ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il rilascio delle attestazioni SOA integra una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato SOA ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso attestati (Cons. Stato, Sez. 5, 14 giugno 2021, n. 4622; Cons. Stato, Sez. 6, 4 luglio 2012, n. 3905; Cons. Stato, Sez.5, 19 aprile 2011, n. 2401); le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico (Cons. Stato, Sez.6, 24/01/2005 n. 129). L’ultima parte del motivo di ricorso, che si duole del giudizio di falsità della documentazione utilizzata per la richiesta della certificazione SOA è generica e manifestamente infondata, dal momento che il Tribunale ha pianamente ed esaustivamente sottolineato (pag.40), in assenza di adeguata confutazione, che i certificati di esecuzione lavori del 30 marzo 2021 e del 30 maggio 2022 attenessero ad interventi mai eseguiti (es. pag. 36 e 37), così da indurre in errore i responsabili di Impresoa s.p.a. nel rilascio dell’attestazione di qualificazione ai lavori specialistici, presupposto indispensabile per la partecipazione dell’impresa del ricorrente alle gare bandite da altri Comuni. 4.Anche il terzo motivo non merita pregio. L'autonoma valutazione richiesta al tribunale del riesame e dell’appello cautelare è compatibile con la tecnica di redazione per relationem allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale (Sez.5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274703). Ove, dunque, il giudice d’appello condivida le argomentazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistano alle eventuali critiche formulate. Ragionare diversamente significherebbe imporre al secondo grado di giudizio - in violazione di canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando le caratteristiche ontologiche del rito di seconda istanza, con inutile aggravio dei tempi del processo – una ulteriore ed autonoma attività di integrale rivisitazione del fatto, anche lì dove il ragionamento espositivo operato in prime cure sia ritenuto pienamente condivisibile. Ed in ogni caso, il rilievo difensivo che si dolga della carenza del requisito dell’autonomia della valutazione, ha l’onere di indicare 8 o di allegare criticità specifiche, emergenti dagli atti del processo, che in tesi difensiva siano state pretermesse (cfr. Sez.3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779). Orbene, il tema dei gravi indizi del reato di cui al capo h) è stato congruamente affrontato dal Tribunale della fase incidentale attraverso il richiamo dei passaggi essenziali della consulenza tecnica del pubblico ministero, fonte di prova legittimamente valorizzabile, che ha ripercorso, con metodo analitico non investito da censure difensive, le singole voci tariffarie dei lavori non eseguiti e ne ha quantificato l’ingente importo, illegittimamente corrisposto all’impresa rappresentata dal ricorrente (pag.25). Né la difesa si è curata di arricchire le note di dissenso con l’illustrazione degli specifici profili eventualmente negletti dalla decisione, tali da influire con efficacia demolitiva sulla linearità e persuasività delle conclusioni raggiunte. 5.Il quarto motivo coglie nel segno, nei limiti della prospettata carenza di motivazione. In tema di configurazione del quadro delle esigenze di cautela di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., occorre rimarcare che l’orientamento oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità - ed al quale il Collegio intende aderire - è nel senso per cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis tra le più recenti Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282769; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [...], Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, 9 Barletta, Rv. 280566). Più precisamente ancora, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non può farsi coincidere, necessariamente, con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez.2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217; Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv.267785). Né il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (ex multis, sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, [...], Rv.274403). L'ordinanza impugnata ha congruamente rimarcato, sotto il profilo della concretezza del pericolo di recidivanza, la molteplicità delle condotte criminose realizzate con serialità e condivisione d’intenti con i pubblici ufficiali preposti al perfezionamento degli atti pubblici di rispettiva competenza, e focalizzato l’attenzione sulla illecita condotta di ottenimento di certificazioni SOA prodromiche alla partecipazione ad altre gare pubbliche. Tuttavia, il Tribunale dell’appello non ha adeguatamente circostanziato l’apprezzamento di sussistenza delle esigenze di cautela nella loro dimensione di attualità perché, pur dando atto della risalenza ultima dei fatti ad oltre due anni prima dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare, ha superato la ragguardevole cesura temporale senza assolvere all’onere di penetrante approfondimento delle relative argomentazioni e, in particolare, ha menzionato una pendenza giudiziaria specifica risalente al 2018 ed altre due pendenze, di cui una altrettanto datata, di cui non è stata chiarita la valenza conducente ai fini del giudizio prognostico de quo. Non è appagante la citazione della partecipazione dell’impresa del ricorrente alle gare pubbliche indette da altri Comuni del circondario, perché (peraltro in un contesto di ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a riguardo delle incolpazioni di turbata libertà degli incanti, di cui ai capi “m” e “n”), solo genericamente evocate come “successive” (pag.43), di cui non sono stati indicati i contorni e gli sviluppi, evidentemente di rilevante proiezione sulla prognosi di concreto pericolo di commissione di reati della stessa indole;
il Tribunale ha osservato che il ricorrente «ha dimostrato di essere sempre in continuo contatto con la P.A., di operare nel settore della P.A. e di farlo con una dimostrata capacità criminale», ma non ha chiarito il motivo per il quale l’aspirazione a concludere ulteriori rapporti con la pubblica amministrazione preconizzi uno specifico pericolo 10 di nuova contaminazione di attività istituzionali ed operazioni negoziali, con modalità della medesima natura;
né è stata fornita soddisfacente contezza delle ragioni che renderebbero tali indicatori preponderanti sul dato cronologico del tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura interdittiva. 6. L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, in parte qua, per la rivalutazione del quadro delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Il quinto motivo di ricorso deve ritenersi logicamente assorbito dall’accoglimento del quarto, mentre, nel resto, l’impugnazione deve essere respinta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente NO NI IA RO NN IC
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Nicola Pisani, difensore di fiducia di TE EL, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del locale giudice per le indagini preliminari, che a sua volta ne aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti di TE EL, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. pen., in concorso con CU RI TO e OL LO;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. pen., in concorso con CU RI TO, OL LO, OT MO, Potolicchio Carmine;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19097 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 25/02/2026 2 pen., in concorso con OT MO;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cod. pen., in concorso con OT MO e OL LO;
di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 cpv. n. 1 cod. pen., in concorso con OT MO;
di cui agli artt. 61 n. 2, 48, 81 cpv., 479 cod. pen.. Il Tribunale ha irrogato la misura interdittiva richiesta, per la durata massima di mesi dodici. Sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione ad una serie di false attestazioni di avanzamento lavori urbanistici (nell’ambito dell’appalto dei “lavori di sistemazione idrogeologica in località San Abbondio nel Comune di Valva”), realizzate dall’TE, in veste di amministratore della FG s.r.l., in concorso con i pubblici ufficiali a vario titolo competenti per il Comune di Valva, lavori mai eseguiti, con la conseguente consumazione di truffe ai danni dell’ente pubblico [capi C),D), F), G), H)]; ed in relazione – capo L) – ad una ipotesi di falso ideologico per induzione in errore dei pubblici ufficiali competenti al rilascio di certificazioni SOA (della IMPRESOA s.p.a. di Salerno), prodromiche alla partecipazione a gare pubbliche di appalto dell’impresa rappresentata dall’TE, perpetrata da costui con la presentazione ad Impresoa della documentazione attinente ai lavori non eseguiti (i cc.dd. CEL, certificazioni di esecuzione lavori), strumentale all’ottenimento di abilitazione qualificante all’effettuazione di specifici interventi edilizio-urbanistici (lavori specialistici di fornitura, posa in opera e manutenzione di barriere paramassi e simili). 2.Ha proposto ricorso per cassazione l’TE, a patrocinio dell’avv. Pisani, che si è affidato a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo è fondato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al quadro indiziario per i capi C, D, F, G. Il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato la sussistenza degli indizi, a titolo di responsabilità concorsuale, sol perché il ricorrente risulta “beneficiario” degli atti ideologicamente falsi e perché non avrebbe “potuto non sapere” dell’illecita condotta altrui;
non sarebbe stata fornita giustificazione di condotte a lui ascrivibili in forma di “istigazione” od agevolazione dell’altrui falsificazione, dal momento che – si scrive nel ricorso – “un conto è l’eventuale mancata esecuzione dei lavori, altro conto è la redazione di un verbale che certifichi” l’avvenuta esecuzione dei lavori ed alla cui stesura l’indagato non abbia personalmente partecipato. Inoltre, la dichiarazione di ultimazione lavori – capo F) - non costituirebbe atto pubblico. 2.2. Il secondo motivo si è appuntato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., a riguardo della sussistenza dei gravi indizi per il capo L), poiché le certificazioni SOA non sarebbero atti pubblici, gli organismi SOA sarebbero enti di diritto privato, come correttamente sostenuto dal primo giudice, che ha respinto 3 la richiesta cautelare del pubblico ministero. Il Tribunale del riesame avrebbe citato un indirizzo giurisprudenziale datato, antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n.36 del 2023, che avrebbe espressamente definito le SOA come istituti di diritto privato. Difetterebbero, comunque, i presupposti dell’induzione in errore. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’esistenza di vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per quanto concerne il quadro degli indizi sub H), poiché l’ordinanza impugnata, che riproporrebbe pedissequamente quanto osservato dal provvedimento del g.i.p. e conterrebbe mero rimando alle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, sarebbe carente di autonomia. 2.4. Il quarto motivo, attraverso il richiamo dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si è profuso sulla ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Anche in tal caso, la motivazione spesa dal Tribunale sarebbe tautologica e circolare, con particolare riferimento al requisito dell’”attualità” del pericolo di commissione di reati della stessa specie. Sarebbe stato necessario prevedere in concreto, secondo la giurisprudenza, che all’indagato si presentasse un’occasione prossima per delinquere nuovamente, mentre l’ordinanza impugnata avrebbe fatto leva soltanto sulla molteplicità e sulle modalità dei fatti, dato astratto ed insufficiente ai predetti fini. Il Tribunale avrebbe, anzi, escluso i gravi indizi per i reati di cui ai capi A) e B) e dunque l’esistenza di collusioni tra l’indagato e i pubblici ufficiali e in definitiva ridotto l’agire criminoso del ricorrente ai rapporti con il Comune di Valva, destinatario di un unico finanziamento ministeriale, nell’ambito di una sola gara d’appalto risalente nel tempo. L’occasionalità della contestazione sarebbe avvalorata dall’esclusione dei gravi indizi per i reati di turbata libertà degli incanti, di cui ai capi M) e N), riferiti a Comuni diversi da quello di Valva. 2.5. Il quinto motivo si è doluto di un vizio motivazionale relativo alla durata della misura interdittiva, applicata nel massimo legale senza doverosa giustificazione e senza debito collegamento al caso concreto. 3.In data 9 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha trasmesso motivi nuovi, concentrati sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo attinente alle esigenze cautelari. 2. Il primo motivo è infondato. 4 2.1. Occorre premettere che, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, [...], Rv. 256657). In questo scenario, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [...], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215331). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, non mass. sul punto, nonché Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, [...], Rv. 210019). E giova rammentare che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il 5 procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv.284982; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, in motivazione;
in termini, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...], Rv. 279593). 2.2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con enunciati soddisfacenti entro i confini del vaglio che si deve arrestare alla fase cautelare, del quadro gravemente indiziario relativo alla partecipazione concorsuale del ricorrente alla commissione dei reati di falsità ideologica di cui ai capi d’incolpazione provvisoria sub c), d), f) e g). L’atto d’impugnazione non si confronta compiutamente con l’illustrazione del ruolo concretamente assunto dall’indagato nell’iter del procedimento amministrativo, e non soltanto perché titolare dell’impresa appaltatrice, diretto utilizzatore degli atti ideologicamente falsi, di cui conosceva la falsità non avendo compiuto i lavori attestati, nella commissione del reato di truffa di cui a capo h), che ha generato a suo favore il considerevole profitto di 787.000 euro. Trascura, per un verso, ai fini del giudizio di gravità del compendio indiziario, che il computo delle opere pagate alla FGA, contabilmente eseguito dalla direzione lavori nel corso della procedura, non può che corrispondere all’entità dei lavori elencati e quantificati dall’impresa (pagg.25,38 dell’ordinanza); non considera, per altro verso (pag.11 dell’ordinanza), che nel carteggio dell’appalto è stata rinvenuta, dal denunciante Sindaco Vuocolo, una nota della FGA s.r.l. di “richiesta adeguamento prezzi inviata al Ministero delle Infrastrutture per accedere al previsto fondo ministeriale a seguito della ultimazione dei lavori”, significativamente trasmessa, all’Ente destinatario, dal supporto al RUP, il coindagato arch. OL, con l’apposizione della firma digitale del Sindaco medesimo in data 27 luglio 2023, che quest’ultimo ha tuttavia riferito agli inquirenti di non aver mai autorizzato, proprio alla luce degli accertamenti svolti a riguardo della mancata esecuzione dei lavori. Si tratta di documentazione evidentemente indicativa, nel rispetto di criteri di prova logica, di collusione tra l’impresa e gli organi istituzionali deputati alla vigilanza sull’andamento e sul corretto completamento dell’intervento urbanistico. Depone, ancora, nel senso del concerto tra gli indagati, la vicenda descritta nel capo g) dell’ordinanza, relativa ad un’accusa di falso non espressamente confutata, in ricorso, nei suoi contenuti oggettivi, nella quale la falsità ideologica attiene ad una nota ufficiale, inviata ad TE EL dalla direzione lavori e dal funzionario di supporto al RUP, attestativa della corrispondenza tra gli elaborati di contabilità predisposti dall’impresa e stato finale, della rispondenza degli elaborati grafici del “come costruito”, confezionati dall’impresa, e le opere realizzate, con la 6 formulazione di un giudizio di “approvabilità”; documento che, letto nell’insieme degli altri indicatori, si rivela ragionevolmente confermativo di convergenze comportamentali tra organi di controllo ed appaltatore dei lavori. 2.3. Quanto alla natura giuridica della dichiarazione di ultimazione lavori, l’ordinanza tribunalizia ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, secondo cui integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e non il reato di falsità ideologica in certificati amministrativi, la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, in quanto dette attestazioni non costituiscono giudizi di valore, puramente soggettivi, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto proprio dell'atto pubblico (Sez.5, n. 33056 del 21/05/2024, Gualandi, Rv. 286875-03; Sez. 5, n. 38153 del 25/09/2006, Bianco, Rv. 236039 - 01; conf. n. 49205 del 2004, Margarino, Rv. 231284 – 01). Ed invero, l’ultimazione dei lavori è stata attestata dal direttore dei lavori, figura nominata dall’amministrazione appaltante, pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni (pag.21 ord. impugnata). Il contesto fattuale esaminato da Cass. civ. Sez.1, n. 6838 del 24/03/2011, citata dal ricorrente, è diverso, perché attinente ad un falso verbale di chiusura dei lavori confezionato dall’impresa e dal suo direttore dei lavori, ritenuto scrittura privata, trasmesso alla Provincia, il cui tecnico competente ne ha successivamente certificato la regolarità. 3.Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge in relazione al quadro indiziario dell’incolpazione sub l) con particolare riferimento al corretto inquadramento giuridico delle certificazioni rilasciate da Impresoa s.p.a. di Salerno, non è fondato. Come noto, la certificazione SOA è il documento obbligatorio per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, idoneo a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo superiore a un dato ammontare. Si tratta di una certificazione bensì rilasciata da organismi definiti di “diritto privato”, ma abilitati ed autorizzati dall’ANAC ad attestare il possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari alle imprese che intendano partecipare a determinate tipologie di gare pubbliche. Non vi è dubbio che tale certificazione incorpori una valutazione qualificante di idoneità, utile a cristallizzare il possesso in capo all’impresa dei requisiti indispensabili alla partecipazione a speciali gare di appalto indette dalla pubblica amministrazione, non sia meramente riproduttiva di altri atti 7 e sia caratterizzata da una propria, autonoma efficacia giuridica, relativa alla costituzione di un diritto a “spendere” il titolo così conseguito nell’ambito negoziale con gli enti pubblici. Il collegio reputa di convenire, allora, con l’opzione interpretativa adottata dal Tribunale dell’appello cautelare, che ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il rilascio delle attestazioni SOA integra una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato SOA ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso attestati (Cons. Stato, Sez. 5, 14 giugno 2021, n. 4622; Cons. Stato, Sez. 6, 4 luglio 2012, n. 3905; Cons. Stato, Sez.5, 19 aprile 2011, n. 2401); le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico (Cons. Stato, Sez.6, 24/01/2005 n. 129). L’ultima parte del motivo di ricorso, che si duole del giudizio di falsità della documentazione utilizzata per la richiesta della certificazione SOA è generica e manifestamente infondata, dal momento che il Tribunale ha pianamente ed esaustivamente sottolineato (pag.40), in assenza di adeguata confutazione, che i certificati di esecuzione lavori del 30 marzo 2021 e del 30 maggio 2022 attenessero ad interventi mai eseguiti (es. pag. 36 e 37), così da indurre in errore i responsabili di Impresoa s.p.a. nel rilascio dell’attestazione di qualificazione ai lavori specialistici, presupposto indispensabile per la partecipazione dell’impresa del ricorrente alle gare bandite da altri Comuni. 4.Anche il terzo motivo non merita pregio. L'autonoma valutazione richiesta al tribunale del riesame e dell’appello cautelare è compatibile con la tecnica di redazione per relationem allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale (Sez.5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274703). Ove, dunque, il giudice d’appello condivida le argomentazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistano alle eventuali critiche formulate. Ragionare diversamente significherebbe imporre al secondo grado di giudizio - in violazione di canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando le caratteristiche ontologiche del rito di seconda istanza, con inutile aggravio dei tempi del processo – una ulteriore ed autonoma attività di integrale rivisitazione del fatto, anche lì dove il ragionamento espositivo operato in prime cure sia ritenuto pienamente condivisibile. Ed in ogni caso, il rilievo difensivo che si dolga della carenza del requisito dell’autonomia della valutazione, ha l’onere di indicare 8 o di allegare criticità specifiche, emergenti dagli atti del processo, che in tesi difensiva siano state pretermesse (cfr. Sez.3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779). Orbene, il tema dei gravi indizi del reato di cui al capo h) è stato congruamente affrontato dal Tribunale della fase incidentale attraverso il richiamo dei passaggi essenziali della consulenza tecnica del pubblico ministero, fonte di prova legittimamente valorizzabile, che ha ripercorso, con metodo analitico non investito da censure difensive, le singole voci tariffarie dei lavori non eseguiti e ne ha quantificato l’ingente importo, illegittimamente corrisposto all’impresa rappresentata dal ricorrente (pag.25). Né la difesa si è curata di arricchire le note di dissenso con l’illustrazione degli specifici profili eventualmente negletti dalla decisione, tali da influire con efficacia demolitiva sulla linearità e persuasività delle conclusioni raggiunte. 5.Il quarto motivo coglie nel segno, nei limiti della prospettata carenza di motivazione. In tema di configurazione del quadro delle esigenze di cautela di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., occorre rimarcare che l’orientamento oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità - ed al quale il Collegio intende aderire - è nel senso per cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis tra le più recenti Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282769; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [...], Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, 9 Barletta, Rv. 280566). Più precisamente ancora, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non può farsi coincidere, necessariamente, con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez.2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217; Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv.267785). Né il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (ex multis, sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, [...], Rv.274403). L'ordinanza impugnata ha congruamente rimarcato, sotto il profilo della concretezza del pericolo di recidivanza, la molteplicità delle condotte criminose realizzate con serialità e condivisione d’intenti con i pubblici ufficiali preposti al perfezionamento degli atti pubblici di rispettiva competenza, e focalizzato l’attenzione sulla illecita condotta di ottenimento di certificazioni SOA prodromiche alla partecipazione ad altre gare pubbliche. Tuttavia, il Tribunale dell’appello non ha adeguatamente circostanziato l’apprezzamento di sussistenza delle esigenze di cautela nella loro dimensione di attualità perché, pur dando atto della risalenza ultima dei fatti ad oltre due anni prima dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare, ha superato la ragguardevole cesura temporale senza assolvere all’onere di penetrante approfondimento delle relative argomentazioni e, in particolare, ha menzionato una pendenza giudiziaria specifica risalente al 2018 ed altre due pendenze, di cui una altrettanto datata, di cui non è stata chiarita la valenza conducente ai fini del giudizio prognostico de quo. Non è appagante la citazione della partecipazione dell’impresa del ricorrente alle gare pubbliche indette da altri Comuni del circondario, perché (peraltro in un contesto di ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a riguardo delle incolpazioni di turbata libertà degli incanti, di cui ai capi “m” e “n”), solo genericamente evocate come “successive” (pag.43), di cui non sono stati indicati i contorni e gli sviluppi, evidentemente di rilevante proiezione sulla prognosi di concreto pericolo di commissione di reati della stessa indole;
il Tribunale ha osservato che il ricorrente «ha dimostrato di essere sempre in continuo contatto con la P.A., di operare nel settore della P.A. e di farlo con una dimostrata capacità criminale», ma non ha chiarito il motivo per il quale l’aspirazione a concludere ulteriori rapporti con la pubblica amministrazione preconizzi uno specifico pericolo 10 di nuova contaminazione di attività istituzionali ed operazioni negoziali, con modalità della medesima natura;
né è stata fornita soddisfacente contezza delle ragioni che renderebbero tali indicatori preponderanti sul dato cronologico del tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura interdittiva. 6. L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, in parte qua, per la rivalutazione del quadro delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Il quinto motivo di ricorso deve ritenersi logicamente assorbito dall’accoglimento del quarto, mentre, nel resto, l’impugnazione deve essere respinta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente NO NI IA RO NN IC