Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1403 /02 Aula "B" Reg. gen. n. 6464/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 26. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sent. n. CRON. 39 24composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Trezza Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno -Pel- Consigliere 3. Dottor Fabrizio Miani Canevari Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero del Lavoro e della Previ- denza Sociale, in persona del suo Ministro, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresentato e difende;
contro
AN NO, elettivamente domiciliato in Roma in via Cola di Rienzo 290, presso lo studio dell'avvocato Marco Spa- daro, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
nonchè contro 4572 1 la società a responsabilità limitata AN Dental Indu- 5 stry, non costituitasi;
per l'annullamento della sentenza del Pretore di Pistoia del 6 novembre 1998, depositata il giorno 11 successivo, numero 160, r.g. 636/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Marco Spadaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il pretore di Pistoia, in accoglimento delle opposizioni proposte dagli interessa- ti, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispet- torato provinciale del Lavoro di Pistoia nei confronti della società AN Dental Industry e di AN NO, quale legale rappresentante della stessa, per il pagamento, in so- lido, di somme di danaro a titolo di sanzioni amministrative in relazione agli illeciti di assunzione diretta di un lavo- ratore extracomunitario, mancata consegna allo stesso di co- pia della denuncia nominativa della retribuzione, omessa e- sibizione dei libri matricola e paga. Avverso la decisione propone ricorso per la sua cassazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con atto affidato a due motivi. La società intimata non si è costituita, mentre il AN 2 resiste con controricorso. Motivi della decisione: La Corte deve rilevare la inammissibilità della impugnazione perchè proposta da soggetto non legittimato. E invero da cassazione della sentenza - pronunciata nei con- fronti dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Pistoia, che aveva emesso l'ordinanza ingiuntiva e che, con l'opposi- zione, era stato chiamato in giudizio dalla società intimata e dal ricorrente avanti il Pretore è stato interposto non -> da quell'Ufficio ma dal Ministero del lavoro e della previ- denza sociale, che al primo si è sostituito. Questa Corte proprio nella specifica materia dei giudizi - A aventi come oggetto opposizione a ingiunzioni emesse dagli Ispettorati del lavoro a seguito di accertamenti di viola- zioni compiuti nell'esercizio dei poteri propri di vigilanza agli stessi attribuiti, in via esclusiva o primaria, dall'articolo 4 della legge 22 luglio 1961 numero 628 - ha affermato, con giurisprudenza che può ritenersi consolidata, il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale è a tale autorità che appartiene, per l'intero arco del procedi- mento, la legittimazione processuale e quindi la legittima- zione alla partecipazione al giudizio che l'opponente in- staura (ex plurimis, Cass., 26 giugno 1998, n. 6353; Cass., 10 novembre 1994, 9385). E invero, prescrive il secondo comma dell'articolo 23 della legge numero 689 del 1981 che l'opposizione deve essere notificata alla autorità che ha emesso l'ordinanza, esclusi- 3 vamente alla quale, a termini del quarto comma della stessa disposizione, è consentito di stare in giudizio. Ne consegue che è la stessa autorità, e non la amministra- zione centrale, anche se a essa gerarchicamente sovraordina- ta e della quale sia emanazione quale organo periferico, che è unica titolare del potere di legittimazione processuale, sia dal lato passivo della chiamata in giudizio che da quello attivo della impugnazione avverso la sentenza del merito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Ministero proponente alle spese del giudizio. come da dispositivo, nei confronti del AN, mentre nulla si deve statuire per la società, non avendo questa esercita- to attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Mi- nistero ricorrente al rimborso, in favore di AN Giorda- no, delle spese del giudizio che liquida in lire.€10.000 (5,16€) oltre lire tre milioni per onorario difensivo;
nulla per la società intimata. Così deciso in Roma il 26 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Verlin Mu ham Vincenzo Crebra Stille ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in Cancelleria DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 -4 FEB. 2002 oggi, E R P IL CANCELLIE T R N E O I Z O C s.