Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa. (conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non mass.)
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La massima La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli - Cassazione penale, sez. II , …
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In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l'appello ex art. 322 bis, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 322 bis). Il fatto Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania. I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2017, n. 20685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20685 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
20685 -11 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21.03.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 662 Franco FIANDANESE - Presidente Adriano IASILLO Consigliere Lucia AIELLI REGISTRO GENERALE Consigliere N. 51071/2016 Giuseppe COSCIONI Rel.Consigliere Giovanni ARIOLLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE -M avverso l'ordinanza n.32/16 in data 18/11/2016 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla LORI, che ha chiesto disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bolzano;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 18 novembre 2016, il Tribunale di Bolzano 1. respingeva la richiesta di riesame proposta da VE -M avverso l'ordinanza applicativa di misura cautelare reale -e del sequestro probatorio ivi disposto- emessa il 10 ottobre 2016 dal Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Bastia;
l'ordinanza premetteva che a seguito di ordinanza di applicazione di misure personali e reali con la quale era stata disposta la misura ablatoria reale ex art. 321 cod. proc.pen. del sequestro preventivo su beni nella disponibilità di TI VE, era stato disposto anche il sequestro di un immobile che la ricorrente deduceva essere di sua proprietà per un terzo.
1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di -M VE, deducendo l'erronea applicazione del principio di diritto secondo cui le questioni concernenti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo devono essere portate all'attenzione del giudice con incidente di esecuzione;
l'assunto era erroneo in quanto poneva a proprio fondamento pronunce di legittimità riferite al caso in cui ricorrente era l'indagato e non il terzo interessato 1.2 Il difensore eccepisce inoltre l'erronea applicazione dell'art. 568 cod.proc.pen. in quanto comunque il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del riesame, ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti direttamente al giudice per le indagini preliminari nella sua qualità di giudice per l'esecuzione Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Bolzano. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
2.1 Questa Corte ha più volte affermato che "In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod.proc.pen. (Sez. 3, sentenza n.38512 del 22/06/2016 Cc, dep.16/09/2016, Rv. 268086). Unico mezzo per il terzo per contestare il sequestro di beni dei quali afferma di essere titolare è infatti il giudizio del riesame, posto che la individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma nella sede esecutiva: la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa. 2 5. Summ Sui profili sollevati dal terzo in sede di riesame, la motivazione del Tribunale di Bolzano è sostanzialmente silente dato che si è limitato a dichiarare inammissibile il ricorso sul presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre incidente di esecuzione, per cui non è stata effettuata alcuna valutazione sulle circostanze che legittimamente il terzo aveva introdotto nel giudizio di riesame. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano per il riesame. Così deciso il 21/03/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Franco Fiandanese pancs-fandour Сайан Сили DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 2 MAG. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Planelli 3