Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 agosto 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2013 |
Commentari • 8
- 1. Legge stabilità 2013 - Pag. 5Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). 378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui …
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Giurisprudenza • 121
- 1. Trib. Parma, sentenza 04/12/2025, n. 701Provvedimento: N.R.G. 313/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Parma SEZIONE PRIMA CIVILE Sottosezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo IO OR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da Parte_1 ( C.F._1 ), rappresentato e difeso dagli avv. DURANTI ENRICO e VELARDO MICHELA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in PIAZZA DELLA BALDUINA 44 00136 ROMA; RICORRENTE contro Controparte_1 ( P.IVA_1 ), in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv. DI CRISTO ROSALIA e VITALE SABRINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA UNIVERSITA, 12 43121 …Leggi di più...
- principio di primazia del diritto unionale·
- Circolare 7/2022 CP_2·
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- collocamento fuori ruolo·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , puo', previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . ((2)) 2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo.
----------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 415) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114 , e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato." - Art. 2.
All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato e' tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene lo importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico. - Art. 3.
Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attivita', agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 puo' essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalita' previste dall' articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 , sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.
Tale assegno integrativo e' a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.