Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11637 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 1 6 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPRE SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMENTAZIONE SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Processuali Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 16393/00 MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 25512 Dott. Alfredo SCHETTINO Consigliere Rep. 3137 Dott. Olindo Consigliere Ud. 25/03/03 Dott. Francesco Paolo FIORE MAZZACANE - Consigliere Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TT AD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA s SAN ROMANO 73, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO u MARVASO, difesa dall'avvocato VITTORIO D'AMICO, giusta A delega in atti;
ricorrente
contro
DE UC AN AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G CAPPONI 116, presso lo studio dell'avvocato ROSAN BARBIERI, difesa dagli avvocati ANTONIO BARBIERI, LUIGI BARBIERI, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 138/00 del Tribunale di SANTA 490 " -1- AR CAPUA VETERE, depositata il 26/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 25/03/03 dal MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per L rigetto del ricorso. аны -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA AR De LU proponeva gravame avversO la sentenza con la quale il Pretore di Santa AR Capua Vetere, Sezione distaccata di Piedimonte Matese, essendo intervenuta una transazione tra le parti, aveva dichiarato cessata la materia del contendere nella controversia per apposizione di termini e regolamento di confini instaurata nei suoi confronti da DA ET ed aveva condannato essa appellante al pagamento delle spese di lite, ritenendola virtualmente soccombente. А A fondamento dell'appello deduceva l'erronea пр е regolamentazione delle spese del giudizio atteso che, da un lato, l'applicazione del principio della soccombenza virtuale avrebbe dovuto condurre a condannare al pagamento di tali spese la ET per aver proposto la domanda dinanzi a giudice incompetente per valore, e considerato, dall'altro che, ai sensi dell'art.951 cc,le spese in materia di apposizione di termini vanno sopportate da entrambe le parti. Lamentava inoltre la De LU che il compenso liquidato al CTU era eccessivo rispetto al lavoro svolto e che anche l'onorario e i diritti riconosciuti al difensore di parte attrice dovevano 3 ritenersi esorbitanti. Tanto premesso chiedeva la riforma della gravata sentenza e la condanna della controparte, previa declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice, al pagamento delle spese del doppio grado o, in subordine, per sentir pronunciare la compensazione delle stesse. Costituitasi l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, con sentenza del 26 gennaio 2000 il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in parziale accoglimento dell'impugnazione, compensava tra le parti le spese del giudizio di prime cure e la stessa regolamentazione adottava per quelle di secondo grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione DA ET, sulla base di un unico motivo,illustrato da Memoria Resiste con controricorso NA AR De LU. MOTIVI DELLA DECISIONE controricorrente laEccepisce preliminarmente la improcedibilità, inammissibilità e nullità del ricorso per invalidità della procura conferita al difensore della ET in quanto priva del numero della sentenza impugnata. L'eccezione è infondata. Ha premesso la De LU che 'con ricorso notificato in data 27.7.2000 la ET DA, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio D'Amico, chiedeva alla Ecc.ma Corte di voler cassare la sentenza n. 138/2000, emessa dal Tribunale di S. AR C.V., Sezione I quale giudice del gravame;
sentenza non notificata". Non si comprende pertanto come poco più avanti la controricorrente possa sostenere la improcedibilità, inammissibilità e nullità del ricorso sul rilievo della mancanza nella procura del numero della sentenza impugnata che, oltre ad essere richiamato, per sua stessa ammissione, nella epigrafe dell'atto, risulta chiaramente indicato nel mandato a margine, contenente tutti gli elementi per la identificazione della pronunzia avverso la quale è stato proposto il gravame di che trattasi. motivo di ricorso siCiò posto, con l'unico denunzia, con riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione. Lamenta la ricorrente che il Tribunale abbia mal valutato ed erroneamente applicato il principio 5 della soccombenza virtuale che invece, con motivazione logica ed adeguata, era stato correttamente adottato dal primo giudice in considerazione della fondatezza delle ragioni della parte ed in ossequio al principio della causalità su cui si fonda la responsabilità del processo. Il contenuto della intervenuta transazione evidenziava la fondatezza delle ragioni dell'attuale ricorrente che pertanto non aveva rinunziato neppur parzialmente alle richieste di ын cui al ricorso introduttivo del giudizio svoltosi л а dinanzi al Pretore, che quindi correttamente aveva applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando alle spese di lite la De LU che con il suo comportamento non aveva impedito l'insorgere della lite. La doglianza non può essere accolta. Ha affermato il Tribunale che la corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale conseguente alla cessazione della materia del contendere comportava, nel caso di specie, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in quanto, contrariamente all'assunto del primo giudice, con l'accordo bonario intervenuto tra le parti, dal quale emergeva che le stesse 6 avevano deciso di fare apporre i termini "di centimetri quaranta all'interno della proprietà ET e di centimetri venti verso il fondo di De LU", entrambe avevano rinunciato parzialmente alle proprie posizioni sulle quali, con fondati motivi, avevano giustificato le rispettive difese. Ebbene, come ognun vede, tale statuizione, ad avviso del Collegio, è insindacabile nella attuale sede consolidata giurisprudenza di conformemente a legittimità secondo la quale, delibato dal giudice del merito, nella ipotesi di cessazione della materia del contendere, il fondamento della domanda s ai fini della pronunzia sulle spese secondo il u principio della soccombenza virtuale,la decisione A con cui le stesse siano compensate in tutto ○ in parte costituisce facoltà discrezionale di quel Fgiudice incensurabile in cassazione quando , come nel caso di specie, a sua giustificazione non siano illogici 0 enunciati motivi formalmente giuridicamente erronei (v. Cass. n.4452/77,n. 3165/79). argomentazioni il Alla stregua delle svolte proposto ricorso va respinto mentre ricorrono tra le giusti motivi,per compensare interamente parti anche le spese del presente giudizio. 7
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa FI HA questo giudizio. Roma 25 marzo 2003. Meridie it. - DEPOSITATA IN CANCELLERIA Ogal, 29 LUG 2003 IL CANCELLIERE AR Di UZ Ві облого CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 16.11.04 Jelle Entrate di Roma 2 il erie 4 sin. 114216 versate € 149,72 oposia in calce a copia autentica (art. 278 T.U. 11/115 del 30/5/2002) for 8 le spese di IL CANCELLIERË AR Di UZ IE Di UO