Sentenza 20 agosto 2009
Massime • 1
Integrano la motivazione della sentenza di patteggiamento, benché non formalmente richiamate, le ragioni espresse dalle parti nella richiesta circa i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2009, n. 33473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33473 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/08/2009
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 52
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 020838/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) FA NT, N. IL 01/11/1970;
avverso SENTENZA del 19/02/2009 GIP TRIBUNALE di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per annullamento senza rinvio.
La Corte:
OSSERVA
1. avverso la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 19.2.2009 con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata a carico di IL IO la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in ordine ai reati contestatigli di detenzione di armi da guerra e comuni (L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14) e di detenzione di cocaina per uso non esclusivamente personale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) propone ricorso al giudice di legittimità il Procuratore Generale presso la Corte di Appello barese, deducendo l'illegittimità della sentenza impugnata dappoiché viziata da violazione di legge e difetto di motivazione. Lamenta, in particolare, il procuratore ricorrente la violazione dell'art. 62 bis c.p., comma 3, giacché concesse le circostanze attenuanti generiche in violazione di tale disposizione, come recentemente novellata, e perché immotivata la decisione sul punto.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Rileva il Collegio che, quando è stata emessa la sentenza impugnata, era già in vigore la nuova formulazione dell'art. 62 bis c.p., comma 3, novellata dal legislatore con la L. 24 luglio 2008, n. 125, art.1, punto f bis, - entrata in vigore il 26 luglio 2008 - di conversione del c.d. decreto sicurezza (D.L. 23 maggio 2008, n. 92), attraverso cui si è inteso escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tale disposizione si pone come ideale prosecuzione di quella operazione rigoristica iniziata con le modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005, art. 62 bis, comma 2 (per cui è stata esclusa la possibilità per il giudice di fondare la applicazione della attenuanti generiche sui criteri contenuti nell'art. 133 c.p., comma 1, n. 3 e comma 2, qualora l'imputato sia recidivo reiterato) ed all'art. 69 c.p. (per cui è stato inibito nel giudizio di bilanciamento fra circostanze la possibilità di dichiarare le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, sempre nel caso in cui l'imputato sia recidivo reiterato). Tutte le suddette disposizioni si pongono, all'evidenza, l'obiettivo di limitare fortemente la discrezionalità del giudicante e con essa la possibilità di modellare i menzionati istituti alle specificità dei casi concreti, al fine di accrescere la severità della sanzione penale, sempre più spersonalizzata, e di impedire l'utilizzo di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni particolari, di gran lunga più ristrette di quelle che precedentemente le autorizzavano. Nel caso in esame il reato contestato all'imputato è stato commesso il 14.7.2008, e cioè dopo la entrata in vigore della citata L. n.125 del 2008, che trova pertanto ad esso, come correttamente premesso dal procuratore ricorrente, applicazione.
Cionondimeno osserva la Corte che, nella fattispecie, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che il giudice territoriale ha motivato, erroneamente, con l'unico argomento della incensuratezza dell'imputato, in realtà fu oggetto di richiesta congiunta delle parti a mente degli artt. 446 e 458 c.p.p. in forza di una complessa motivazione, che pur inserendo il dato della incensuratezza, faceva però riferimento anche alla sua situazione di involontaria disoccupazione ed alla precaria sua condizione economica, al fine di individuare il generale movente della isolata condotta incriminata. Orbene, ciò premesso, non può non ignorarsi che nella valutazione giudiziaria relativa alla correttezza del "patto" intercorso tra le parti di cui all'art. 444 c.p.p., comma 2, il giudice abbia considerato la ritualità, altresì, dell'applicazione e della comparazione delle circostanze da esse prospettate, di guisa che in parte qua la motivazione della sentenza ha omesso di considerare ciò che nell'udienza era stato, viceversa, decisivamente (e correttamente) delibato.
Di qui il seguente principio di diritto, affermato altresì in applicazione di quello della funzionalità del processo, con il quale il Collegio ritiene di regolare la doglianza al suo esame: la valutazione in ordine alla legittimità della concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p.p., comma 3 (introdotto dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, art. 1, comma 1,
lett. f bis convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125) deve tenersi conto non solo della motivazione illustrata in sentenza, bensì anche delle ragioni motivatamente espresse dalle parti processuali nella formale richiesta di applicazione della pena, ragioni positivamente delibate dal giudice dell'udienza ancorché non riprese successivamente nella motivazione della decisione, di cui devono intendersi coerente integrazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 20 agosto 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2009