Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DIC.5 772 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE PRIMA' CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 1476/00 Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron.12428 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere Rep. 2083 Dott. Giuseppe SALME Consigliere Ud. 22/01/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Ricrieste copie stuale SENTENZA dat Siy SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dinini 3000 H IO BE, AR RA, elettivamente AL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA GIULIO CESARE 95, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'avvocato CARMINE NICOTERA, rappresentati e difesi Richiesta copia studio dai Sig. Ride dall'avvocato NICOLA MARTINO, giusta procura a margine per diritti L. 3000 if 20-0404 del ricorso;
IL CANCELLIERE
- ricorrenti -
E VARIE DCV
contro
COMUNE DI PIETRAFITTA;
- intimato avverso la sentenza n. 190/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 22/03/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 154 -1- udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Martino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso 1'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 12 luglio 1990, FO MB e DI AE convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza il Comune di ET chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 120.000.000 a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione di parte di terreno di loro proprietà, utilizzato per la realizzazione della strada comunale "Vallone". L'ente convenuto si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa degli attori ed assumendo, nel merito, l'infondatezza della stessa. Con sentenza del 22.3-24.5.1995 il tribunale adito condannava il Comune summenzionato al pagamento a favore degli attori della somma di £. 52.037.405, oltre interessi e rivalutazione dal primo gennaio 1992. Detta sentenza veniva impugnata dal Comune di ET dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, che con sentenza del 15 dicembre 1998, depositata in cancelleria il 22 marzo 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune di ET a pagare a FO MB e DI AE, a titolo di risarcimento danni da occupazione appropriativa, la somma complessiva di lire 9.876.600, oltre gli interessi legali dal maggio 1985 al soddisfo. Osservava la corte che il terreno di mq. 565, ricadente in zona C1 "mediamente stabile” e quello di mq. 140, costituente "un impluvio" non potevano essere qualificati come suoli edificabili, ma dovevano essere considerati agricoli, avendo il C.T.U. accertato, sulla base delle previsioni di cui al piano di fabbricazione in vigore già alla data di occupazione dell'immobile, che sul primo appezzamento di 1 tar terreno erano consentite soltanto “costruzioni di piccoli ed isolati manufatti nei limiti fissati per le zone agricole" e che il secondo era sottratto alla edificazione. Doveva essere, invece, qualificata come edificabile la restante parte del terreno occupato per la realizzazione dell'opera pubblica, estesa mq. 420, ricadendo la stessa in zona C1 con qualificazione “stabile” e con un indice di edificabilità pari a 1,24 mc/mq. Affermava, ancora, la corte di merito di non poter seguire per quest'ultimo appezzamento di terreno la valutazione di lire 27.000 al mq., operata dal C.T.U., non avendo questo indicato gli atti di trasferimento presi a confronto;
che, tenuto conto del prezzo di vendita di due appezzamenti di terreno, ubicati nella stessa zona, venduti dagli appellati, appariva equo determinare il prezzo di mercato del terreno in questione, con riferimento alla data del novembre 1995, nella misura di lire 15.000 al mq.. Per gli altri due appezzamenti di terreno, in quanto non edificabili, doveva, invece, ritenersi congruo, tenuto conto di quanto rappresentato dal C.T.U. e dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 legge 22 ottobre 1971 n. 865, il prezzo di mercato di lire 3.000 al mq.. Pertanto il valore di mercato delle porzioni di terreno non edificabili andava determinato in complessive lire 2.115.000, mentre della porzione edificabile, tenuto conto della riduzione di cui al comma 7 bis dell'art. 5 della legge n. 359 del 1992, in lire 3.465.000. Affermava, infine, la corte che tali somme andavano rivalutate secondo gli indici ISTAT del costo della vita a partire dal novembre 1985 e che, quindi, il danno conseguente all'occupazione appropriativa di tutto il terreno occupato ammontava Ариз a lire 9.876.600. 2 Avverso detta sentenza FO MB e DI AE hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L'intimato Comune di ET non si è difeso in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti l'entità del risarcimento, fissata dal giudice di primo grado in lire 52.037.405, sarebbe stata drasticamente ridotta dal giudice del riesame sulla base di rilievi privi di giuridica adeguatezza e comunque errati. La corte di merito, nel qualificare, ai fini risarcitori, agricola la porzione di terreno di mq.565, compresa nel Piano di fabbricazione nella zona Cl - di espansione - edilizia - definita come "mediamente stabile", non avrebbe tenuto conto: a) del fatto che tale porzione di terreno era compresa in una zona per la più parte già edificata, completamente attrezzata di opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
b) che la limitata estensione dell'area (mq. 560) escludeva di per sé, in difetto di dati che comprovassero essere parte di una omogenea e più estesa superficie di terreno, una qualsiasi idoneità ad essere adibita all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod civ., c) che la caratterizzazione "mediamente stabile" non sussisteva al momento della occupazione del terreno da parte dell'amministrazione comunale di ET (maggio 1995), atteso che il Piano di Fabbricazione contenente per la prima volta tale caratterizzazione era stato definitivamente approvato in data 23 novembre 1987, dopo essere stato adottato in data 16 novembre 1985, ad риз 3 ultimazione ormai avvenuta dell'opera pubblica per la realizzazione della quale era stato occupato il terreno per cui è causa. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo illogicamente la corte di merito, disattendendo le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, dato rilievo, per determinare il valore di mercato, al prezzo indicato in due contratti di compravendita di due appezzamenti di terreno compresi nella stessa zona, posti in essere da essi ricorrenti, e già esaminati dal giudice di primo grado, che, invece aveva ritenuto preminenti e maggiormente concludenti le "dettagliate indagini di mercato compiute dal CTU. Né la corte di appello avrebbe considerato che il tribunale di Cosenza aveva determinato il risarcimento dovuto ad essi ricorrenti tenendo conto anche della inutilizzabilità di una porzione di terreno reliquata, estesa mq. 440. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano falsa applicazione del comma 7 bis dell'art. 5 della legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Secondo i ricorrenti tale disposizione non potrebbe trovare applicazione per la liquidazione del danno, non ricorrendo nel caso di specie una ipotesi di occupazione appropriativa, non essendo mai intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica realizzata. Il primo motivo di ricorso è infondato. La corte di appello ha affermato che il terreno, di mq. 565, ricadente in zona Cl "mediamente stabile", e quello di mq. 140, costituente un “impluvio" non possono essere qualificati come suoli edificabili, avendo il C.T.U. accertato, sulla base delle previsioni di cui al piano di fabbricazione in vigore già alla data 4 dell'occupazione dell'immobile, che sul primo appezzamento di terreno erano consentite soltanto “costruzioni di piccoli ed isolati manufatti nei limiti fissati per le zone agricole" e che il secondo era sottratto all'edificazione. Pertanto, gli appezzamenti di terreno summenzionati dovevano essere qualificati come agricoli per via della loro accertata non edificabilità alla stregua dello strumento urbanistico comunale. Tale motivazione è ineccepibile, atteso che in presenza di uno strumento urbanistico, che escluda la edificabilità del suolo o che ne consenta la edificabilità nei limiti fissati per le zone agricole, la corte di merito non era tenuta a prendere in considerazione, come invece sostengono i ricorrenti, situazioni di fatto indicative della edificabilità dell'area. Questa corte ha, infatti, affermato il principio, cui il collegio ritiene di dare continuità, non sussistendo plausibili ragioni per discostarsene, secondo cui per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento dell'area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla classificazione urbanistica dell'area, atteso il carattere solo residuale della cosiddetta edificabilità di fatto, poiché nel primo caso sarà applicabile il criterio, introdotto dall'art. 3, sessantacinquesimo comma, legge 23 dicembre 1996, n. 662, della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40 per cento e con incremento del 10 per cento, mentre nel secondo caso il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato dei terreni agricoli, che potrà tener conto, indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 legge 22 ottobre 1971 n. 865, ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie (cfr. in tal senso cass. n. 5893 del 1998; cfr. anche cass. n. 2929 del 1998, la quale ha affermato che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 5 Ариз del 1997 non è più sostenibile l'esistenza, nell'ordinamento, di un "tertium genus" oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, pertanto, ritenersi parificate, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, pur presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino "stricto sensu" edificatori;
cfr. in tal senso anche cass. n. 6522 del 1998). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, richiedendo i ricorrenti un hoooo apprezzamento delle prove diverso da quello effettuato dal giudice di merito e, 290000 quindi, un apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità, essendo 129 11 la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, del tutto logica ed adeguata. OT 66 4567 0 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 13,00 351 Con tale motivo i ricorrenti sollevano la questione della non configurabilità, del 161, 11 caso di specie, come occupazione appropriativa, mancando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzata. Trattasi di questione mai sollevata in sede di merito, che richiede un nuovo accertamento di fatto e, quindi, in quanto questione nuova, inammissibile, secondo il consolidato orientamento di questa corte, in sede di legittimità. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi l'intimato costituito in giudizio. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
P.Q.M.
delle Entrate di Roma 2 il 30.6.2011 33666 versate € 167 77serie 4 al n. La Corte rigetta il ricorso. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) 5/19/13 Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. foramole mole Il Presidente Il Consigliere estensore Francerdy final DONE C ima Se ne Col IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria Allire Boilincs 1.9 APR. 2001 6 IL CANCELLIERE.