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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11789 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI EL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 16.11.2022 del Tribunale di Napoli visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AF Garg iulo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impu g nato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16.11.2022 il Tribunale di Napoli ha convalidato, accog liendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 31.10.2022, ritualmente notificato all'interessato il 14.11.2022, con cui è stato imposto a AF CC, g ià deferito all'autorità g iudiziaria per plurimi reati ricompresi tra q uelli enucleati dall'art. 6 primo comma lett. c) L. 401/1989, e colto in data 23.10.2020 nel compimento di atti devastazione in occasione di una manifestazione anti Covid nel centro della città di Napoli, il divieto per la durata di sette anni di accedere a tutti g li impianti sportivi ubicati sul territorio Penale Sent. Sez. 3 Num. 11789 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 16/02/2023 nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra dell'S.S.C. Napoli, secondo le tempistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 1) la mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e di urgenza a giustificazione della misura 2) la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida del provvedimento del Questore emessa in data 15.11.2022, ovverosia il giorno seguente all'eseguita notifica, e depositata il successivo 16.11.2022 senza indicazione di orario, carenza questa che non consente di comprendere se sia stato o meno rispettato il termine di 48 ore CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato con il secondo motivo, di natura preliminare in quanto afferente al rispetto del contraddittorio, assorbente. La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341). Nella specie, il provvedimento del Questore risulta notificato il 14.11.2022 alle ore 10.00 mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 16.11.2022, senza indicazione dell'ora, risultando peraltro redatta il giorno prima, ovverosia il 15.11.2022. Non potendosi per effetto dell'omessa attestazione dell'orario verificare il compiuto decorso del termine dilatorio prescritto dall'art.6, comma 3° legge 13.12.1989 n.401 rispetto al deposito del provvedimento, atto per effetto del quale lo stesso diventa pubblico e perciò conoscibile (ma la conclusione non cambierebbe ove si facesse riferimento alla data di redazione, addirittura di un giorno antecedente), si è in presenza di una incertezza sulla 2 tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti, che necessariamente comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione, in applicazione del principio affermato, in relazione ad analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite secondo il quale "in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, qual è quella in tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari" (Sez. U. n.4441 del 29.11.2005, Zito, Rv. 232711). Si impone, quindi, un annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con contestuale dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 31.10.2022, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, con i conseguenti adempimenti a carico della Cancelleria
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data 31.10.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli Così deciso il 16.2.2023
udita la relazione svolta dal consi g liere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AF Garg iulo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impu g nato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16.11.2022 il Tribunale di Napoli ha convalidato, accog liendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 31.10.2022, ritualmente notificato all'interessato il 14.11.2022, con cui è stato imposto a AF CC, g ià deferito all'autorità g iudiziaria per plurimi reati ricompresi tra q uelli enucleati dall'art. 6 primo comma lett. c) L. 401/1989, e colto in data 23.10.2020 nel compimento di atti devastazione in occasione di una manifestazione anti Covid nel centro della città di Napoli, il divieto per la durata di sette anni di accedere a tutti g li impianti sportivi ubicati sul territorio Penale Sent. Sez. 3 Num. 11789 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 16/02/2023 nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra dell'S.S.C. Napoli, secondo le tempistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 1) la mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e di urgenza a giustificazione della misura 2) la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida del provvedimento del Questore emessa in data 15.11.2022, ovverosia il giorno seguente all'eseguita notifica, e depositata il successivo 16.11.2022 senza indicazione di orario, carenza questa che non consente di comprendere se sia stato o meno rispettato il termine di 48 ore CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato con il secondo motivo, di natura preliminare in quanto afferente al rispetto del contraddittorio, assorbente. La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341). Nella specie, il provvedimento del Questore risulta notificato il 14.11.2022 alle ore 10.00 mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 16.11.2022, senza indicazione dell'ora, risultando peraltro redatta il giorno prima, ovverosia il 15.11.2022. Non potendosi per effetto dell'omessa attestazione dell'orario verificare il compiuto decorso del termine dilatorio prescritto dall'art.6, comma 3° legge 13.12.1989 n.401 rispetto al deposito del provvedimento, atto per effetto del quale lo stesso diventa pubblico e perciò conoscibile (ma la conclusione non cambierebbe ove si facesse riferimento alla data di redazione, addirittura di un giorno antecedente), si è in presenza di una incertezza sulla 2 tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti, che necessariamente comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione, in applicazione del principio affermato, in relazione ad analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite secondo il quale "in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, qual è quella in tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari" (Sez. U. n.4441 del 29.11.2005, Zito, Rv. 232711). Si impone, quindi, un annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con contestuale dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 31.10.2022, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, con i conseguenti adempimenti a carico della Cancelleria
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data 31.10.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli Così deciso il 16.2.2023