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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1284/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
AN AR, RE
EO PA, GI
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1379/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata 110 00173 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 12503001005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230011742400000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 679/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello contro la sentenza n. 3395 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che aveva accolto il ricorso presentato dalla società
Resistente_1 s.r.l., annullando la cartella di pagamento n. 09720230011742400000 per ritenute IRPEF per gli anni 2017 e 2018.
A fondamento del ricorso l'appellante ha dedotto, pur nell'ambito di differenti motivi, che la cartella impugnata era stata emessa nell'ambito del controllo della dichiarazione di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, all'esito di un controllo automatizzato con conseguente non necessità di inviare, come assunto dalla decisione impugnata, alla contribuente il preventivo avviso bonario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita aderendo alla posizione dell'appellante.
La contribuente ha chiesto il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, poiché – effettivamente – la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dacché non è richiesta di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione
(ex plurimis, Cass. n. 1711/2018).
Nella fattispecie per cui è processo, tuttavia, non vi è stata alcuna rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione, in quanto con la cartella è stato richiesto il versamento di ritenute indicate in dichiarazione e non pagate.
Le spese, da compensarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP2, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv. Difensore_1 ai sensi dell'art. 93 c. p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ADER, condanna la contribuente alle spese di lite nella misura di Euro
4000 per il primo grado ed Euro 4000 per il secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1
. Compensa le spese di lite nei confronti di Agenzia Entrate DP2.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
AN AR, RE
EO PA, GI
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1379/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata 110 00173 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 12503001005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230011742400000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 679/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello contro la sentenza n. 3395 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che aveva accolto il ricorso presentato dalla società
Resistente_1 s.r.l., annullando la cartella di pagamento n. 09720230011742400000 per ritenute IRPEF per gli anni 2017 e 2018.
A fondamento del ricorso l'appellante ha dedotto, pur nell'ambito di differenti motivi, che la cartella impugnata era stata emessa nell'ambito del controllo della dichiarazione di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, all'esito di un controllo automatizzato con conseguente non necessità di inviare, come assunto dalla decisione impugnata, alla contribuente il preventivo avviso bonario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita aderendo alla posizione dell'appellante.
La contribuente ha chiesto il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, poiché – effettivamente – la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dacché non è richiesta di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione
(ex plurimis, Cass. n. 1711/2018).
Nella fattispecie per cui è processo, tuttavia, non vi è stata alcuna rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione, in quanto con la cartella è stato richiesto il versamento di ritenute indicate in dichiarazione e non pagate.
Le spese, da compensarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP2, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv. Difensore_1 ai sensi dell'art. 93 c. p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ADER, condanna la contribuente alle spese di lite nella misura di Euro
4000 per il primo grado ed Euro 4000 per il secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1
. Compensa le spese di lite nei confronti di Agenzia Entrate DP2.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente