Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 1 6 8 8 Lavoro igg i Na st: Composta dagli Ill.m Hesidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 14263/00 Cron. 3886 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud.17/10/02 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI IA LO, elettivamente domiciliata in ROMA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. VIA SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' посиле EMILIA FAVATA, giusta delega in attidel Notaro A. Scuto 4062 del 1/8/2000,гер.ал·M² 54885; -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1364/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/07/99 - R.G.N. 721/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso ed in subordine il rigetto delper l'inammissibilità ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 19 gennaio 1996 NZ Di IA, sostenendo che suo marito (AR Di IA) era deceduto a causa della bronchite, determinata dal lavoro svolto e per la quale egli godeva di rendita erogata dall'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), chiese che il RE di Bari Inow condannasse l'Istituto al pagamento della rendita a favore dei superstiti. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il RE respinse la domanda. Con sentenza del 9 luglio 1999 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello. Afferma il Tribunale che (come aveva accertato il consulente tecnico d'ufficio e come era rilevabile dall'anamnesi patologica e dalla documentazione) la neoformazione polmonare che aveva condotto il Di IA al decesso (malattia di natura multifattoriale, nel caso in esame accertata solo casualmente), non era stata determinata dalla sua attività lavorativa né dalla bronchite di cui egli soffriva. Ed i rilievi del consulente tecnico di parte non inficiavano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che per la loro coerenza logica rendevano inutile un nuovo accertamento tecnico d'ufficio. La prova testimoniale, dedotta solo in appello e senza indicazione di testi, era inammissibile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre NZ Di IA, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ed 85 della legge 30 giugno 1965 n. 1124 nonché degli artt. e 4 del d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 (come sostituito dal d.P.R. 13 giugno 1994 n. 336) nonché degli artt. Cuves 112 e 434 cod. proc. civ. e dell'art. 41 cod. pen. e dell'art. 2697 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. il consulente tecnico di parte aveva posto in rilievo l'etiopatogenesi comune fra bronchite e neoformazione polmonare, nonché l'interferenza della bronchite sull'incapacità di eliminazione delle sostanze cancerogene inalate;
e tuttavia il consulente tecnico d'ufficio non aveva approfondito questo problema (ricorso, p. 8); "la broncopatia cronica ostruttiva e la neoplasia polmonare ledevano gli stessi apparati, con possibilità di invocare la presunzione in ordine al nesso eziologico” (ivi, p. 9); 2. "con il ricorso in appello era stato sollevato il problema che l'attività lavorativa svolta dal sig. Di IA era stata sicuramente la causa scatenante della malattia denunziata, che aveva portato al decesso", in quanto egli aveva ininterrottamente lavorato dal 1964 al 1982 quale operaio in altoforno, con esposizione a sostanze altamente nocive, quali gas tossici, fumi di colata e polveri (ricorso, p. 3), attività con esposizione a rischio specifico tabellato (pp. 5, 6); questi fatti erano stati esposti in sede di anamnesi lavorativa resa al consulente tecnico d'ufficio (p. 7), ed il giudice non aveva disposto alcun pur richiesto mezzo istruttorio (nuova consulenza tecnica d'ufficio o prova testimoniale) per accertare la predetta esposizione a rischio (p. 4) ed il nesso di causalità, che sussiste non solo per l'etiopatogenesi dall'attività lavorativa, bensì anche quando questa sia stata mera pur minima concausa del decesso (p. 10); da questi elementi era deducibile la connessione causale fra l'attività lavorativa e la neoplasia che aveva condotto al decesso. Il ricorso è infondato. E' da premettere che la decisione deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto che, escludendo ogni Euceo alternativa decisione, costituisca una necessità. Solo questa necessità (esigenza della decisione ed esclusione di ogni alternativa decisione) giustifica la sentenza. Essendo giustificazione della sentenza, la necessità deve essere descritta attraverso la motivazione: nel suo aspetto positivo (esistenza della necessità: descrizione del percorso logico che conduce alla decisione) e nel suo aspetto negativo (inesistenza di alternative: esclusione della potenzialità probatoria di ogni elemento di segno contrario, che potrebbe condurre ad una diversa decisione: Cass. 23 febbraio 2002 n. 2656). Ed essendo giustificazione, in sede di legittimità questa necessità diventa oggetto di controllo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), il quale si esaurisce tuttavia nell'accertamento della necessità: non consente la valutazione del merito della causa (Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802). Nel caso in esame, il giudice di merito ha escluso in primo luogo il rapporto di causalità fra la broncopatia cronica (fondamento del diritto alla rendita professionale) ed il decesso del Di IA. Il giudizio, fondato sul parere del consulente tecnico d'ufficio, è giustificato dal fatto che la broncopatia, attestata nella "vasta documentazione", non era in grado di 5 determinare l'insufficienza respiratoria: secondo il parere tecnico d'ufficio, "la morte del sig. Di IA, fumatore e portatore di un'ostruzione delle vie aeree di lieve entità, non è riconducibile alla bronchite cronica professionale". Il giudice di merito ha escluso anche il rapporto di causalità fra la broncopatia cronica e la neoformazione polmonare (causa effettiva del dufio decesso). Il giudizio è dedotto "dall'ampia documentazione messa a disposizione del consulente tecnico d'ufficio, dall'anamnesi lavorativa riferita dalla signora NZ Di IA e dalla cartella clinica della divisione di Medicina del Lavoro del Centro medico di Cassano Murge"; di ciò il giudice trova riscontro anche nel fatto che l'accertamento della neoplasia è stato casuale. Al fine di escludere questi due rapporti causali il Tribunale esamina anche (quale elemento di segno contrario) il diverso parere del consulente tecnico di parte, rilevando che questi, non contestando sul piano teorico il parere del consulente tecnico d'ufficio, si limita a chiedere un nuovo accertamento, che il giudicante non ritiene necessario. La sussistenza di questi due rapporti causali è motivatamente esclusa dal Tribunale;
ed il giudizio non è adeguatamente censurato dal ricorrente, che propone solo una diversa valutazione dei fatti. Il primo aspetto del ricorso (come esposto sub “1.”) è pertanto infondato. Il Tribunale esamina anche il rapporto di causalità fra l'attività lavorativa e la neoplasia (fatto che lo stesso ricorrente riconosce di aver introdotto solo in appello, e che coltiva ampiamente in sede di legittimità). La reiezione, da parte del giudicante, di questo ulteriore aspetto dell'impugnazione è fondata su due distinte argomentazioni. Da un canto, attraverso "l'analisi della documentazione medica e degli esami clinici relativi al Di IA e le dettagliate conseguenze logiche che ne scaturiscono" nonché attraverso il parere del consulente tecnico d'ufficio (di cui in sentenza si sottolinea ampiamente la specializzata жинс esperienza), il Tribunale ritiene che "la patologia tumorale in questione, notoriamente ad etiopatogenesi multifattoriale, non risulta essere in rapporto di efficienza causale con l'attività lavorativa svolta dal Di IA"; da ciò deduce che l'accertamento tecnico effettuato sia "esaustivo, ed inopportuno il rinnovo della consulenza medico legale sollecitata dall'appellante" 1 (sentenza, p. 4). D'altro canto, "la prova testimoniale al riguardo, richiesta in appello senza neanche l'indicazione dei testi, era inammissibile anche perché mai articolata o formulata in primo grado” (ivi, p. 4). Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che la dimensione ambientale in cui l'attività lavorativa si svolgeva, con i connessi rischi, essendo stata esposta al consulente tecnico d'ufficio in sede di anamnesi lavorativa (ricorso, p. 7), era a questi nota, e conseguentemente parte integrante dei presupposti sui quali si basava il relativo parere. Le pur diffuse argomentazioni relative a questo aspetto del ricorso integrano solo una diversa valutazione dei fatti: non censurano specifici ulteriori fatti, non esaminati e valutati dal giudicante, la cui valutazione, adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità. 7 Anche il secondo aspetto del ricorso (come esposto sub "2.”) è pertanto infondato. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002. Quatro Cir co Il Consigliere estensore Спосо IL PRESIDENTEGar IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria B. 2003 Yocal, W CELLIERE SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI FGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8