Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8181
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Disapplicazione artt. 6 e 8 della Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017

    Il Magistrato di sorveglianza ha accolto l'istanza, disponendo che la Direzione della Casa di reclusione consentisse al condannato di avere la disponibilità del fornelletto a gas, nonché di pentole, caffettiere ed altro, per l’arco dell’intera giornata, così come permesso ai detenuti non assoggettati al medesimo regime.

  • Accolto
    Violazione di legge e illogicità della motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza. Ha affermato la piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie che prefissano ambiti orari per la cottura dei cibi, purché tali limitazioni rispondano a giustificate esigenze logistiche, tecniche o organizzative e non si traducano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore o in una discriminazione ingiustificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8181
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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