Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 186 comma secondo del codice della strada deve essere disposta la sospensione della patente di guida, indipendentemente dal fatto che la sanzione non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2006, n. 17432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17432 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 06/04/2006
Dott. DE GRAZIA Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 502
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 46094/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze;
nel procedimento penale a carico di:
SI GI, n. a Pallagorio il 24.10.1966;
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p in data 16.2.2004 del Tribunale di Firenze;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di SI GI per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2), dolendosi del fatto che il Giudice non avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante ope legis dalla consumazione del reato in questione. Ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, dall'accertamento del reato consegue la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida.
Ne deriva che con la sentenza di condanna deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'articolo citato;
e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto (v., ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2003, P.M. in procedimento Bottoni).
Poiché per assunto non controverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p è equiparata ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna,
con la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, va disposta la sospensione della patente, come previsto dal citato articolo del codice della strada (Cass., Sez. 4^, 4.5.2004, P.M. in proc. Buzura, rv. 229265) indipendentemente dalla circostanza che la stessa non sia stata oggetto di accordo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Alla stessa conclusione si perviene se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto (v. ex pluribus Sez. 4^, 10.11.05, Bontoiu). In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché detta sanzione non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 15 gennaio 2003, Proc. gen. App. L'Aquila in proc. Francesconi).
La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per l'applicazione di detta sanzione e la determinazione della sua durata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale in composizione monocratica di Firenze, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006