Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1301
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

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Il giudizio di delibazione delle sentenze straniere - così come quello di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce arbitrali straniere ex art. 800 cod. proc. civ. oggi abrogato, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - è diretto non già ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto dinanzi al giudice straniero (salve le ipotesi eccezionali di riesame del merito), bensì alla verifica dell'idoneità della relativa pronuncia a spiegare efficacia nell'ordinamento interno. A tal fine, il giudice della delibazione deve, prima di procedere all'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento previsti dalla norma generale o da specifiche Convenzioni, verificare (così come in ogni altro processo) l'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione sancite dal nostro ordinamento, e, pertanto, l'esistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, dovendosi, all'uopo, considerare attivamente e passivamente legittimati al giudizio di delibazione le sole stesse parti (ovvero i loro eredi o aventi causa, nei giudizi di natura patrimoniale) del giudizio svoltosi all'estero e conclusosi con il provvedimento delibando.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1301
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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