Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
Il giudizio di delibazione delle sentenze straniere - così come quello di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce arbitrali straniere ex art. 800 cod. proc. civ. oggi abrogato, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - è diretto non già ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto dinanzi al giudice straniero (salve le ipotesi eccezionali di riesame del merito), bensì alla verifica dell'idoneità della relativa pronuncia a spiegare efficacia nell'ordinamento interno. A tal fine, il giudice della delibazione deve, prima di procedere all'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento previsti dalla norma generale o da specifiche Convenzioni, verificare (così come in ogni altro processo) l'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione sancite dal nostro ordinamento, e, pertanto, l'esistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, dovendosi, all'uopo, considerare attivamente e passivamente legittimati al giudizio di delibazione le sole stesse parti (ovvero i loro eredi o aventi causa, nei giudizi di natura patrimoniale) del giudizio svoltosi all'estero e conclusosi con il provvedimento delibando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LIVESTOCK PRODUCTS CO-OP LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8/6, presso l'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO GRAMMATICO, giusta mNDato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCERIA MAD di EL LO & F.LL Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso l'avvocato A. LIUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO FILIPPI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2432/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata l'11/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3 febbraio 1993 la società sudafricana LI PR ( Co- op ) LI , che dichiarava di essere "operante come G.H. HA & NY", citava in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli la società in nome collettivo Conceria M.A.D. di LE MO & F.LL , di Solofra, per sentir dichiarare esecutivo il lodo arbitrale pronunziato a Londra il 23 aprile 1993 dalla locale associazione di commercianti di peLL e pellami, la Skin Hide ND Leather Traders Association LI, con il quale detta società era stata condannata , a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, al pagamento di U.S.$ 7064,40, oltre gli interessi al tasso convenzionale.
Si costituiva la convenuta, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione attiva , per essere stato il lodo pronunziato in favore non dell'attrice, ma della società G.H. HA & NY ". Interveniva volontariamente in causa la società G.H. HA ND NY ( ET ) LI , la quale , premesso di essere un soggetto diverso, ancorché appartenente allo stesso gruppo , rispetto alla LI ( società capogruppo , che peraltro operava avvalendosi del nome commerciale " G.H. HA & NY " ) , e di aver appreso che la convenuta sosteneva di aver acquistato merce da essa interveniente, negava la circostanza e chiedeva l'accoglimento della domNDa dell'attrice, in quanto effettiva venditrice della merce.
Con sentenza del 25 settembre - 11 ottobre 1996 la Corte di Appello rigettava la domNDa e dichiarava inammissibile l'intervento del terzo.
Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, che NDava disattesa l'eccezione sollevata in comparsa conclusionale dall'attrice di nuLLtà della procura conferita ai patroni della parte convenuta per non essere rilevabile dal mNDato nè aliunde l'identità della persona fisica rappresentante della stessa convenuta e conferente il mNDato. Affermava al riguardo che dal contesto della procura medesima era desumibile che essa proveniva dal socio principale LE MO, la cui firma, pur apposta in forma abbreviata, era chiaramente leggibile.
Quanto alla questione relativa alla legittimazione attiva, contestata dalla convenuta, osservava che l'accertamento dell'identità delle parti del giudizio diretto al riconoscimento della sentenza arbitrale straniera rispetto alle parti del procedimento arbitrale NDava compiuto in via preliminare e di ufficio , atteso che la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n.62 del 1968, applicabile nella specie, pur elencNDo in via tassativa all'art. 5 le circostanze ostative alla riconoscibilità delle decisioni arbitrali, presuppone pur sempre che siano identici i soggetti dei due procedimenti.
Tanto premesso, osservava che allo stato degli atti non si ravvisavano elementi sufficienti per affermare detta identità, atteso che sia nella decisione arbitrale che nel contratto posto a base di essa la parte attrice e venditrice era indicata esclusivamente come GR. HA & NY" , con sede in UR , mentre nessuna menzione era contenuta in detti atti della LI PR ( -O ) LI , avente sede , per sua espressa ammissione, nella città di Pretoria , ne' della asserita circostanza che questa agiva con la denominazione commerciale suindicata. Precisava che tale ultima circostanza era enunciata solo nella procura speciale conferita al rappresentante in Italia dell'attrice ed in una annotazione sulla fattura in data 23 marzo 1990, ossia in atti unilaterali estranei al procedimento arbitrale , privi di rilevanza probatoria e comunque sintomatici solo di un collegamento di natura economico - commerciale, e non di giuridica immedesimazione tra la LI di Pretoria e l'indicata società di UR. Rilevava infine che nessun utile apporto alla tesi dell'attrice arrecava l'intervento adesivo della G.H. HA ND NY (ET) LI , la quale, premesso di essere un soggetto diverso dalla LI e di non aver avuto alcun rapporto commerciale con la convenuta , interloquiva in res inter alios acta, così risultNDo del tutto carente di interesse.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LI deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la Conceria MAD di LE MO & F.LL. s.n.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata sul rilievo che la procura ad negotia conferita dalla LI all'avvocato Bonavera non gli conferirebbe il potere di impugnare sentenze dinanzi alla Corte di Cassazione, ne' di nominare avvocati a tal fine . Ed invero l'assunto contrasta chiaramente con il tenore di detta procura , che ha attribuito a detto legale "tutti i poteri sostanziali e procedurali per proteggere tutti i nostri interessi contro la Conceria MAD di MO LE & C. s.n.c." nonché quello di "iniziare ogni tipo di azione giudiziale e/o procedimento e/o arbitrato" nominNDo "anche altri avvocati e procuratori che agiranno come nostri avvocati nelle città italiane diverse da Genova". È peraltro acquisizione pacifica in giurisprudenza che il procuratore generale ad negotia della parte ben può, in quanto abilitato a porre in essere atti giuridici direttamente riferibili al rappresentato, rilasciare la procura alle liti per il giudizio di cassazione ( v. per tutte in tal senso Cass. 1990 n. 7735 ; 1990 n. 6563; 1990 n. 1104 ). Con il primo motivo di ricorso, denunciNDo violazione e falsa applicazione degli artt. 83 c.p.c., 2292 comma 2 c.c., 112 c.p.c. e vizio di motivazione, si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver ritenuto la validità della procura alle liti rilasciata dalla parte convenuta nel convincimento che dal contesto della procura stessa , recante il timbro a stampa "Conceria MAC di LE MO & F.LL s.n.c.", fosse possibile identificare la provenienza dell'atto dal socio principale LE MO e riferire la sottoscrizione apposta in forma abbreviata al MO stesso. Si osserva al riguardo che l'indicazione di detto socio nel timbro a stampa doveva considerarsi irrilevante ai fini in discorso , potendo essere indicati nella ragione sociale delle società in nome collettivo anche soci defunti o receduti;
che non esiste in diritto la figura del socio principale, e che comunque non vi erano elementi in atti per accertare l'identità del soggetto definibile come socio principale;
che mancava l'inequivocabile riferibilità della firma al MO sia per la sua illeggibilità , sia perché essa appariva chiaramente difforme da quella apposta nel contratto di vendita prodotto . Si deduce altresì che una volta accertata la nuLLtà della procura non avrebbe potuto rilevarsi di ufficio la carenza di legittimazione attiva , trattNDosi di questione inerente al merito rimessa all'impulso della parte.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che nell'ipotesi di atti provenienti da società o da altri enti collettivi la procura deve considerarsi invalida ove ne' dall'intestazione dell'atto cui accede ne' dalla procura stessa risulti il nome del soggetto che l'ha conferita ( non essendo indicata nominativamente la persona e risultNDo la firma illeggibile atteso che l'incertezza sulla persona del conferente , non superabile attraverso la certificazione di autografia del difensore a causa dell'illeggilità della firma, preclude la successiva indagine sull'esistenza in capo al medesimo soggetto dei necessari poteri rappresentativi ( fatta salva l'ipotesi in cui sia idoneamente dimostrato , mediante la produzione di documenti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica ) ( v. per tutte Cass. 1996 n. 1433 ; 1995 n. 10427; 1995 n. 8969 ; 1995 n. 7176; 1995 n. 6937; 1995 n. 5455 ; S.U. 1995 n. 5398 ; 1995 n. 1705; 1995 n. 544; S.U. 1994 n. 1167). Di tale principio la Corte di Appello ha fatto puntuale applicazione, escludendo nella fattispecie in esame l'esistenza di una nuLLtà , atteso che la ragione sociale della parte convenuta, riprodotta nel timbro a stampa apposto nel testo della procura a margine della comparsa di risposta, era costituita ( anche ) dal nome del socio LE MO e che la sottoscrizione della procura stessa , pur in forma abbreviata, era chiaramente riconducibile a quest'ultimo. Esclusa per effetto della leggibilità della firma e della certificione dell'autografia da parte del difensore ogni incertezza circa la persona fisica che aveva conferito la procura, la titolarità da parte della medesima del potere di rappresentanza è stata correttamente desunta dalla ragione sociale della società , contenente il nome del soggetto conferente la procura . Nè può addurre in contrario la ricorrente che , potendo ai sensi del secondo comma dell'art. 2292 c.c. la ragione sociale delle società in nome collettivo indicare anche il nome di un socio defunto o receduto, l'indicazione del nome di LE MO non varrebbe di per sè a dimostrare la sua titolarità di potere rappresentativo: ed invero la negazione della qualità del predetto di legale rappresentante della omonima società , desumibile dai suindicati elementi di collegamento, imponeva alla parte che detta qualità contestava di fornire la prova del proprio assunto ( v. sul punto Cass. 1995 n. 2247 ; 1987 n. 9357 ). Con il secondo motivo, denunciNDo violazione e/o falsa applicazione degli artt. IV e V della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, e vizio di motivazione, si deduce che la Corte di Appello ha posto a carico dell'attrice un onere probatorio - quello di dimostrare la propria legittimazione attiva - non previsto dalla Convenzione stessa ai fini della dichiarazione di efficacia ed esecutività del lodo straniero ed ha esaminato la relativa eccezione benché non riconducibile alle tipologie di eccezioni tassativamente indicate nella stessa Convenzione come proponibili dal convenuto.
Anche tale motivo è infondato.
Va al riguardo ricordato che il giudizio di delibazione delle sentenze straniere - ovvero di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce arbitrali straniere , ai sensi dell'art. 800 c.p.c. (abrogato dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994 n. 25 , ma applicabile nella specie in forza della norma transitoria di cui all'art. 27 della stessa legge) - è diretto non già - al di fuori delle ipotesi eccezionalmente previste di riesame del merito - ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto dinanzi al giudice straniero , ma a verificare l'idoneità della pronuncia emessa a spiegare efficacia nell'ordinamento interno. A tal fine il giudice della delibazione, prima di procedere all'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento richiesti dalla norma generale o da specifiche convenzioni , deve verificare, come in qualsiasi altro processo, l'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione fissati dal nostro ordinamento , e quindi anche l'esistenza della legittimazione attiva e passiva ( che si identifica, come è noto , nella titolarità del potere di promuovere e rispettivamente nel dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa sulla base della fattispecie giuridica prospettata, e quindi prescindendo dalla questione della titolarità effettiva del rapporto controverso).
Costituisce peraltro giurisprudenza consolidata che, concorrendo il riconoscimento ad integrare il titolo per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della pronuncia straniera, altrimenti destinata a rimanere per esso irrilevante, attivamente e passivamente legittimate nel giudizio di delibazione devono considerarsi le stesse parti (nonché , nel caso di rapporti di natura patrimoniale, loro eredi e aventi causa ) del giudizio svoltosi all'estero e conclusosi con il provvedimento delibNDo (Cass. 1994 n. 9383; 1985 n. 1977 ;
1980 n. 2512 ; 1980 n. 1436 ; 1977 n. 4971 ; 1975 n. 42; S.U. 1973 n. 996; 1968 n. 2243). Sulla base di tali principi deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia correttamente affrontato in via preliminare la questione della legittimazione della LI ad ottenere la pronuncia di riconoscimento in Italia del lodo straniero emesso nei confronti della G.H. HA & NY , e tale questione abbia correttamente risolto in senso negativo sulla base del dato formale della diversità della parte che chiedeva la dichiarazione di efficacia rispetto al soggetto che aveva agito in sede arbitrale e nei confronti del quale il lodo era stato pronunciato.
Con il terzo motivo denunciNDo omissione , contraddittorietà ed insufficienza di motivazione su un punto decisivo , si formulano i seguenti rilievi alla sentenza impugnata:
- nel ritenere non accertata l'identità tra l'attrice e la G.H. HA & NY ha omesso di considerare che tale denominazione, non seguita da alcuna specificazione circa il tipo di società, non poteva individuare una soggettività giuridica autonoma;
- ha erroneamente negato valore probatorio alla fattura nella quale era indicato il venditore come "LI PR (Co - op) LI, che opera con il nome commerciale G.H. HA & NY", altrettanto erroneamente negNDo che tale documento fosse stato esaminato in sede arbitrale;
- ha indebitamente ritenuto che la diversa soggettività tra la LI e la G.H. HA & NY fosse confermata dalla diversità della rispettiva sede sociale, non considerNDo che l'attrice, pur avendo la propria sede legale a Pretoria , ha la sede operativa a UR e che l'indirizzo della G.H. HA & NY che appare sul contratto e sul lodo non è quello della sede legale, ma corrisponde al numero di una casella postale;
- non ha tenuto conto che la procura sostanziale rilasciata a UR dalla LI all'avvocato Enrico Bonavera è stata conferita da G.H. HA , ossia dal soggetto che secondo la stessa Corte di Appello sarebbe il solo legittimato a richiedere la delibazione del lodo.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero le considerazioni innanzi svolte in ordine alla natura , all'oggetto ed alla funzione del procedimento per il riconoscimento in Italia della pronuncia straniera rendono evidente che l'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve essere effettuato con esclusivo riferimento alle parti nei confronti delle quali detta pronuncia è stata emessa . Correttamente pertanto la Corte di Appello ha negato la legittimazione dell'istante sul rilievo che unico ente menzionato nel lodo , quale parte attrice e venditrice, era la G.H. HA & NY ed altrettanto correttamente ha escluso la rilevanza del riferimento a detta società contenuto nella procura ad negotia rilasciata all'avvocato Bonavera e nella fattura in data 23 marzo 1990 emessa dalla stessa LI , trattNDosi di documenti provenienti dalla parte ed estranei alla sentenza arbitrale.
Le medesime considerazioni soccorrono altresì per ritenere l'inammissibilità degli ulteriori profili di censura diretti a prospettare l'identità giuridica tra le due società attraverso una diversa lettura dei dati emergenti dai documenti , diversi dalla pronuncia arbitrale esistenti in atti.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione , nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. , oltre L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile il 10 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 16 Febbraio 1999