Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
La competenza a dichiarare il fallimento spetta, a norma dell'art. 9 della legge fall., al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, dove cioè promuove sul piano organizzativo i suoi affari, luogo che coincide di regola con la sede legale. La presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale, restando irrilevante il trasferimento di quest'ultima non accompagnato dal reale trasferimento del centro propulsore quando la crisi economica dell'impresa si è già manifestata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8023 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul REGOLAMENTO di COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di Nola, con ordinanza del 29/30.3.2000, in relazione alla dichiarazione di fallimento della SISTEM CAB S.r.l.. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.2.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Verbania in ordine alla dichiarazione di fallimento di cui sopra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/20.11.1999, il Tribunale di Verbania dichiarava la propria incompetenza territoriale alla declaratoria di fallimento della SISTEM CAB S.r.l. ed ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola, ritenuto competente.
Quest'ultimo giudice, con ordinanza pronunciata in data 29/30.3.2000, richiedeva di ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., sollevando conflitto negativo al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la competenza a dichiarare il fallimento spetta, a norma dell'art. 9 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, la quale si determina con riferimento alla sede effettiva dell'impresa medesima, costituita dal centro di direzione ed organizzazione di questa là dove cioè essa promuove sul piano organizzativo i propri affari, da identificarsi in via presuntiva con la sede legale.
Siffatta presunzione di coincidenza tra la sede effettiva e la sede legale può tuttavia essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio della seconda, restando irrilevante, in particolare, quando la crisi economica dell'impresa si sia già manifestata, il trasferimento della medesima sede legale non accompagnato dal reale mutamento del centro propulsore, ovvero quando non risulti che l'attività imprenditoriale venga concretamente e fisiologicamente proseguita con l'istituzione di detto centro presso la nuova sede, sì da indurre il ragionevole e fondato sospetto che tale trasferimento sia esclusivamente formale e disposto per intralciare gli interessi dei creditori, se non addirittura preordinato ad incidere sulla competenza per territorio, consentendo cioè all'imprenditore di scegliere il tribunale che dovrà gestire la sua insolvenza (Cass. 21 maggio 1999, n. 4948; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1224; Cass. 16 giugno 2000, n. 8237). Nella specie, è da notare:
a) che il trasferimento della sede legale della Sistem Cab S.r.l. da EN (Comune compreso nel circondario del Tribunale di Verbania) a RO (Comune compreso nel circondario del Tribunale di Nola) è stato operato a seguito di domanda presentata in data 15.4.1999, ovvero in epoca quanto mai prossima alle istanze di fallimento della società rispettivamente depositate il 9.6.1999 ed il 18.11.1999, la prima delle quali, peraltro, relativamente ad un credito risalente al 1998, ovvero ad epoca antecedente il trasferimento stesso;
b) che dalle informazioni assunte tramite la Guardia di Finanza di Nola si evince come detta società risulti sconosciuta presso gli Uffici Annona, Tributi e Anagrafe del Comune di RO, nonché presso gli stessi Vigili Urbani della città, laddove, all'indirizzo di Via Difesa n. 5, si rinviene un'abitazione privata e non la sede della società medesima;
c) che le notifiche eseguite il 29.11.1999 ed il 7.1.2000 presso quest'ultimo indirizzo non hanno avuto buon esito, essendo risultata sconosciuta la società destinataria;
d) che dalle informazioni assunte tramite la Guardia di Finanza di Verbania non si evince l'effettivo trasferimento della società in questione nel Comune di RO, ma soltanto la cancellazione di questa dal registro delle imprese del Verbano Cusio Ossola, in data 22.4.1999, per trasferimento nel Comune suddetto;
e) che è quindi da escludere che al formale trasferimento della sede legale abbia fatto seguito lo spostamento presso la nuova sede dell'effettivo esercizio dell'impresa, onde territorialmente competente a pronunciarsi sull'istanza di fallimento della società di cui trattasi è il Tribunale di Verbania, nel circondario del quale era ubicata (in EN cioè), prima del trasferimento sopra richiamato, la sede legale di questa e, quindi, presuntivamente, in difetto di prova contraria, il centro direttivo ed amministrativo dell'impresa medesima.
Va pertanto dichiarata la competenza di detto giudice, mentre va cassata senza rinvio la sentenza in data 18/20.11.1999 dello stesso Tribunale al quale si dispone la rimessione degli atti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Verbania e cassa senza rinvio la sentenza in data 18/20.11.1999 del medesimo giudice, cui dispone rimettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001