Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2002, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Расс REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 038 75/02 CORTE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dot. CO MARVULLI Primo Presidente R.G.N. 11415/00 Cron.9038 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Dott. Paolo VITTORIA -Consigliere- Rep. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Ud. 08/02/02 -· Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere - Consigliere- Dott. Michele VARRONE Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO DEL VECCHIO, GIOVANNI ALLODI, SILIO AEDO VIOLANTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002 contro 166 -1- DE ROSA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO SATTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA ABBAMONTE, GENNARO BELVINI, giusta procura speciale, del Notaio dott. Adele Malatesta Laurini, depositata in data 11 luglio 2000, in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 180/00 del Giudice di pace di POZZUOLI, depositata il 18/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
uditi gli avvocati Vincenzo COLACINO, per delega dell'avvocato Silio AEDO VIOLANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 19 marzo 1999 CO De SA,inquadrato nella pianta organica del Comune di Pozzuoli nel ruolo amministrativo (VIII qualifica professionale), conveniva il predetto Comune dinanzi al giudice di pace per sentirlo condannare al pagamento della prestazione professionale svolta in qualità di difensore del suddetto Comune in una controversia intrapresa da RO TI. Costituitosi in giudizio il Comune di Pozzuoli eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dovendosi ritenere competente il giudice Guiolo Volun amministrativo per essere stato il De SA, quale abilitato con territoriale,dipendente dell'ente apposite delibere a svolgere l'attività di procuratore legale in favore dello stesso. Il convenuto eccepiva anche l'incompetenza del giudice adito in quanto il giudizio andava proposto davanti al Pretore in funzione di giudice del lavoro. Con sentenza del 18 febbraio 2000 il giudice di pace dichiarava il Comune obbligato a corrispondere al De SA i diritti ed onorari nella misura corrispondente ai minimi tariffari per l'attività professionale svolta, oltre le spese del giudizio. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione กา } $ il Comune di Pozzuoli affidato a tre motivi. Resiste con controricorso CO De SA. Le parti hanno depositato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Pozzuoli eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario deducendo che il De SA era dipendente del Comune e che era stato "abilitato a svolgere l'attività di procuratore legale limitatamente alle cause dell'Ufficio legale".Assume al riguardo che il diritto del De SA alla percezione degli onorari, derivanti dall'esercizio dell'attività forense, deriva in modo diretto ed immediato dal rapporto di impiego iolo IOcequiolo e rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo. Precisa, infine, che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione neanche il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 giusta il disposto dell'art. 45, comma 17, di tale decreto, atteso che l'attività professionale è stata prestata dal De SA nell'anno 1997. vaLa censura è priva di fondamento e pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Questa Corte ha affermato che il patrocinio legale prestato da un avvocato in favore di un Comune non è riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che eventualmente leghi l'avvocato medesimo all'ente territoriale, sicchè la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario,1mentre le modalità, con cui le relative prestazioni siano state in concreto effettuate(con carattere di libera attività professionale ovvero in regime di "parasubordinazione"), sono influenti sul ma fondamento nel merito della domanda non sulla giurisdizione (cfr. tra le altre : Cass., Sez. Un., 1 marzo 1990 n. 1576;Cass., Sez. Un., 23 marzo 1999 n. 182). Gusto Koleri detto indirizzo, che ilVa ribadito, in linea con patrocinio legale non può ritenersi compreso nel rapporto di pubblico impiego tra il Comune ed il professionista che non sia inquadrato nell'ufficio legale ma nel ruolo amministrativo. Ed invero, a prescindere dalla eventuale incompatibilità della professione di avvocato (e di procuratore) con lo svolgimento delle prestazioni inerenti all'impiego pubblico (cfr. gli artt. 3 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, 1 legge 23 novembre 1939 n. 1949 e 69 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), la prestazione di difesa in giudizio per la quale il professionista-impiegato pretende il corrispettivo non rientra nell'attività 5 costituente oggetto delle funzioni degli appartenenti al ruolo amministrativo, e quindi si presenta come attività del tutto estranea al rapporto che lega il dipendente alla pubblica amministrazione. Come le altre fattispecie già decise da queste Sezioni Unite, il caso in esame si caratterizza sia per la mera eventualità delle prestazioni professionali deliberazione esercitabili solo previa specifica dell'ente,sia per la facoltà e non l'obbligo dell'impiegato di accettare l'incarico, sia per la determinazione del corrispettivo con riferimento non ai parametri del compenso per lavoro straordinario ma alle tariffe professionali degli avvocati (e GundoVidlici procuratori) sia pure con alcune limitazioni in ordine al quantum. Elementi questi tutti diretti a dimostrare in maniera inequivocabile l'assoluta estraneità del rapporto di mandato alle liti rispetto a quello di pubblico impiego,il quale, pertanto, ne costituisce una mera occasione, senza alcuna sua idoneità ad influire sulla natura, ovviamente privatistica, del mandato stesso e, conseguentemente, sulla configurabilità degli estremi per la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario(cfr. Cass., Sez. Un., 23 marzo 1998 n. 182 cit. cui adde Cass., Sez. 6 Un., 20 aprile 1995 n. 4449). Nè per andare in contrario avviso e ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo vale addurre, come è stato fatto in ricorso, l'affidamento da parte del Comune - attraverso la delibera della Giunta -municipale n. 863 del 9 maggio 1991 delle funzioni di procuratore legale in una molteplicità di liti giudiziarie, in quanto tale delibera se consentiva in rappresentanza del Comune di Pozzuoli l'esercizio dell'attività professionale spiegata dall'impiegato, non valeva a mutare la natura di tale attività che continuava a rimanere del tutto estranea ai compiti istituzionali propri del rapporto di impiegato KO IO amministrativo che legava il De SA al Comune di Pozzuoli. Gli atti devono essere rimessi alla Seconda Sezione Civile di questa Corte per l'esame degli altri motivi, non inerenti alla giurisdizione, contenuti nel ricorso del Comune di Pozzuoli.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti alla Seconda Sezione di questa Corte per la decisione sugli altri motivi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle 7 Sezioni Unite Civili giorno 8 febbraio 2002 IL PRESIDENTE лиш CANCELLIERE C Glovanni Giambattistthe della Corte di Cassazione il . IL CONSIGLIERE ESTENSORE do ViduciGuido Depositata in Cancelleria Toggl, 11 15 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista I