Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11075 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPU BLIKA1 1075 /02 NOM DEL I POI ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locogiary SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 4397/99 FIDUCCIA Dott. Gaetano Cron. 28681 пConsigliere SABATINI Dott. Francesco # Rep. 2858 VARRONE Rel. Consigliere Dott. Michele Consigliere ud.29/04/07Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Alchlesta copil.SQLE:24 dal Sig. S ENTENZA “per diritti sul ricorso proposto da: ANEL 2002 L HE I EL, elettivamente domiciliata in ROMA ------- VIA MONTE DELLE GIOIE 34, presso 10 studio BELLIQA dell'avvocato TALLARICO LUIGI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE IN SPA, in persona del proprio i Amm.re Delegato sig. Lino Nenassi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 51, presso lo studio dell'avvocato PUNZI SALVATORE, che lo difende unitamente all'avvocato DE TOMA CLAUDIA, giusta delega 2002 1006 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 19225/98 del Tribunale CIVILE di ROMA, sezione III emessa il 12/10/98, depositata il 02/11/98; RG. 87462/1993, udita 1a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 22/4/91 I'IN conveniva davanti al ET di EL HEI chicdendone la condanna al rilascio Roma dell'appartamento sito in Roma, via Acaia n. 50 int. 2, che occupava abusivamente. La convenuta si costituiva e si opponeva alla domanda,ccccpendo di essere subentrata nel rapporto locativo allo zio BE RE ex art. 6 L. n. 392 del 1978. Con sentenza 12 marzo 1992 l'adito ET rigettava la domanda e compensava le spese processuali. Proponevano appello IN ed in via incidentale la HEI ed il Tribunale di Roma, con sentenza 2 novembre 1998, accoglieva il primo e rigettava il secondo, condannando la HEI al pagamento delle spese del doppio grado, ritenendo che, non essendo applicabile il cit. art. 6 (come invecc affermato dal ET). non sussistesse neppure la prova della conclusione tacita di una locazione tra FI e la HL. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'IN ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i duc motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, la ricorrente, denunciando il vizio della motivazione su due punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta che il giudice di appello abbia negato che con l'IN si fosse realizzato un contratto di locazione per fucta concludentia, malgrado l'Istituto avesse continuato a riscuotere regolarmente i canoni ed avesse ritardato ad adire le via legali, pur essendo a conoscenza fin dal 13/11/1989 che l'originario conduttore era deceduto e che la HEI aveva abusivamente occupato l'appartamento, qualificandosi come nipote (v. comunicazione del portiere dello stabile). La complessa censura non coglic nel segno. Essa è già stata vanificata dal Tribunale romano, alfermando che "la costituzione di un rapporto di locazione per fatti concludenti deve desumersi dal comportamento delle parti, consistente nella detenzione dell'immobile ad opera dell'una e nella mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà dell'altra contraria a tale detenzione. Nel caso di specic, il consenso tacito dell'IN non può essere desunto né dall'accettazione dei canoni, comunque dovuti per il periodo dell'occupazione nella misura originariamente fissata nel contratto stipulato con il RE, né dal tempo trascorso prima dell'esercizio dell'azione legale, dovendosi ricollegare il decorso del tempo alla necessità per l'Istituto di accertare la fondatezza della dichiarazione di successione ex art.
6. l. 392/78, inviata dalla HEI in data 30/11/89. Detta circostanza appare comprovata dall'intestazione delle quietanze di pagamento, che risultano rilasciate a nome del RE, anche dopo la morte di costui c nonostante l'invio della comunicazione in data 30/11/89". Trattasi di motivazione che applica puntualmente i principi affermati nella materia da questa IC (ex plurimis Cass. 25 ottobre 1994 n. 8758) e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di persuasività da renderla incensurabile in Cassazione. Il ricorso va, portanto, rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE II. PRESIDENŢE вребой КаиссияFiducia IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Deposilma in Canno n $6 Oggi,26.07.02 IL CANCELLERC S1 Dott.ssa Mena Alelio 100T 129,41 WEST 29,66 TOT. 141.77- 2003 SEN 24069 0