Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
Permane l'interesse del proprietario di beni caduti in sequestro a contestare attraverso l'appello proposto al tribunale del riesame il permanere delle condizioni giustificative del vincolo, anche quando sia intervenuta sentenza non irrevocabile che abbia disposto la confisca degli stessi beni. (In motivazione la Corte ha chiarito che le statuizioni contenute in una sentenza non ancora irrevocabile non mutano il titolo giuridico dell'ablazione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2013, n. 42362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42362 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1722
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 18596/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14/03/2013 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AR RE avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli in data 19/12/2012, con il quale era stata rigettata la richiesta di restituzione di due autocarri sottoposti a sequestro in relazione al reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6.
Nell'ordinanza si osserva che con sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata era stata disposta la confisca degli autocarri in sequestro. È stato, quindi, affermato che la sentenza di condanna aveva trasformato il titolo originario in decisione di merito, con la conseguente carenza di interesse dell'istante ad impugnare il provvedimento che aveva imposto la misura cautelare.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, tramite il difensore, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Si deduce che l'intervento di una sentenza di condanna, che ha disposto la confisca, soggetta ad impugnazione, non è idonea a mutare l'originario titolo giuridico in base al quale la res è stata sottratta alla disponibilità del proprietario, con la con seguente legittimazione di quest'ultimo a proporre l'impugnazione ex art. 322 bis c.p.p.. Peraltro, detta sentenza è stata emessa nei confronti di altri soggetti, in quanto il ricorrente è rimasto estraneo al procedimento penale de quo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'intervento di una sentenza di condanna, nella specie del Tribunale di Torre Annunziata, che ha disposto la confisca degli autocarri, non ancora divenuta irrevocabile, non ha mutato il titolo giuridico in base al quale i beni sono sottoposti a vincolo reale, che allo stato è costituito dall'originario decreto di sequestro, non essendovi altro provvedimento che consenta il mantenimento del vincolo (cfr. sez. 3, sentenza n. 39715 del 06/10/2010, Pignatelli). Permane, pertanto, l'interesse del proprietario degli autocarri a contestare la attuale validità del predetto decreto ovvero il permanere delle condizioni in ragione delle quali è stata imposta la misura reale.
È, infine, appena il caso di osservare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro è previsto, ex art. 322 bis c.p.p., l'appello al Tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale, autonomamente esperibile avverso tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura (sez. 1, sentenza n. 5320 del 28/11/1997 rv. 208975; sez. 1, sentenza n. 5268 del 13/11/1997, rv. 208793; sez. 3, ordinanza n. 4554 del 29/01/2008, rv 238820; sez. 3 sentenza n. 39913 del 24/10/2008, rv 241275). L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame dell'appello proposto dall'interessato, che tenga conto dell'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013